Ordinanza n. 106/2026 - Firenze, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento del Responsabile SUAP del Comune di Massa e Cozzile del 17.12.2025, notificato via PEC in pari data, con cui, in relazione alla pratica SUAP n. 167/25, è stato disposto l’annullamento in autotutela ai sensi dell’art. 21 nonies della Legge n. 241/90 dell’autorizzazione unica di Inwit formatasi per silenzio assenso ex art. 44 CCE concernente la realizzazione di una nuova SRB per il 5G (NIN 7195) prevista nel PNRR; di ogni altro atto ad essa presupposto, consequenziale e comunque connesso, ancorché endoprocedimentale, tra cui: - la comunicazione di avvio del procedimento del SUAP per l’annullamento in autotutela del 17.11.2025; - il parere negativo espresso dalla Commissione per il Paesaggio del 18.10.2025 relativo alla seduta del 15.10.2025; - ove occorrer possa, la Determinazione conclusiva della conferenza di servizi avente funzione di preavviso di rigetto ex art. 10 bis della Legge n. 241/90 del 31.10.2025 e relativi allegati;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento comunale di annullamento d’ufficio dell’autorizzazione unica formatasi per silenzio-assenso per la realizzazione di una nuova stazione radio base 5G
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, il provvedimento del Responsabile SUAP del Comune di Massa e Cozzile che ha annullato in autotutela, ai sensi dell’art. 21-nonies l. 241/1990, l’autorizzazione unica formatasi per silenzio-assenso ai sensi dell’art. 44 del Codice delle comunicazioni elettroniche, relativa alla realizzazione di una nuova stazione radio base 5G prevista nell’ambito del PNRR. Sono stati impugnati anche gli atti presupposti, tra cui la comunicazione di avvio del procedimento di autotutela, il parere negativo della Commissione per il Paesaggio e la determinazione conclusiva della conferenza di servizi avente funzione di preavviso di rigetto. Il primo motivo di ricorso ha censurato, in particolare, l’insufficiente motivazione dell’annullamento d’ufficio e la carenza dei presupposti per il suo esercizio, in quanto l’interesse prevalente all’eliminazione dell’autorizzazione è stato ricondotto alla particolare sensibilità paesaggistica dell’area, benché essa non risultasse sottoposta a vincoli paesaggistici. Il pericolo nel ritardo è stato individuato nell’approssimarsi del termine assegnato per la realizzazione dell’impianto.
La decisione
Il TAR, nella cognizione sommaria propria della fase cautelare, ha ritenuto il primo motivo suscettibile di favorevole delibazione. In particolare, il provvedimento di annullamento d’ufficio appare privo del surplus motivazionale richiesto per l’esercizio dell’autotutela decisoria, poiché l’interesse prevalente all’annullamento è stato fondato sulla particolare sensibilità paesaggistica dell’area, circostanza che sembra smentita dall’assenza di vincoli paesaggistici sull’area stessa. È stato inoltre ravvisato il periculum in mora nell’approssimarsi del termine per la realizzazione dell’impianto. La domanda cautelare è stata quindi accolta e l’esecuzione del provvedimento impugnato è stata sospesa. La decisione sul merito è stata rinviata all’udienza pubblica del 23 aprile 2026; le spese della fase cautelare sono state riservate al definitivo.
Norme richiamate
annullamento in autotutela
L’esercizio dell’annullamento d’ufficio richiede una motivazione rafforzata sull’interesse pubblico prevalente, non potendo essere fondato in modo adeguato su una generica sensibilità paesaggistica dell’area, soprattutto quando l’area non è sottoposta a vincoli paesaggistici.
art. 44 d.lgs. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche)
L’autorizzazione unica per la realizzazione dell’impianto si era formata per silenzio-assenso; tale autorizzazione può essere oggetto di autotutela, ma nel rispetto dei relativi presupposti e dell’obbligo di motivazione rafforzata.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; nel caso concreto ha consentito la sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato in presenza di favorevole delibazione del fumus e di pericolo nel ritardo.
Massime di principio
- L’annullamento d’ufficio di un’autorizzazione formatasi per silenzio-assenso richiede una motivazione rafforzata sull’interesse pubblico concreto e attuale prevalente rispetto all’affidamento del destinatario e agli interessi coinvolti.
- La motivazione dell’autotutela non è adeguatamente supportata quando l’interesse pubblico all’annullamento viene fondato sulla particolare sensibilità paesaggistica di un’area che non risulta sottoposta a vincolo paesaggistico, salvo ulteriori specifici elementi idonei a dimostrare tale interesse.
- Nella fase cautelare, l’approssimarsi del termine assegnato per la realizzazione di un impianto può integrare il periculum in mora, giustificando la sospensione dell’atto che ne impedisce la realizzazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 20 feb 2026Ordinanza n. 492/2026 - Roma, Sezione 4B
- Ordinanza · 20 feb 2026Ordinanza n. 493/2026 - Roma, Sezione 4B
- Ordinanza · 20 feb 2026Ordinanza n. 494/2026 - Roma, Sezione 4B
- Ordinanza · 20 feb 2026Ordinanza n. 495/2026 - Roma, Sezione 4B
- Ordinanza · 20 feb 2026Ordinanza n. 496/2026 - Roma, Sezione 4B
- Ordinanza · 20 feb 2026Ordinanza n. 497/2026 - Roma, Sezione 4B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →