Cassazione Civile, Ordinanza n. 30353/2025 del 17/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento IMU per l’anno 2016 emesso dal Comune nei confronti di un’università privata per alcuni immobili ritenuti non esenti, perché secondo l’ente impositore in tali locali si svolgevano attività amministrative o comunque non esclusivamente didattiche. L’università aveva versato l’IMU per altri immobili ma aveva rivendicato l’esenzione per quelli destinati ad attività didattiche e scientifiche. In primo grado il ricorso era stato accolto solo parzialmente; in appello la decisione era stata confermata. In cassazione la contribuente ha dedotto, con due motivi, la nullità della sentenza per omessa pronuncia sull’eccezione di giudicato esterno e la violazione dell’art. 2909 c.c. per mancato riconoscimento del giudicato formatosi su una sentenza relativa all’anno 2015; con altri due motivi ha denunciato la violazione delle norme sull’esenzione IMU/ICI per gli enti non commerciali e l’omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che le rette universitarie non coprivano i costi del servizio e quindi l’attività non poteva dirsi commerciale.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso che la precedente decisione relativa all’anno 2015 potesse spiegare efficacia preclusiva nel presente giudizio, perché si trattava di annualità diverse e di un tributo periodico, con accertamenti che dipendono da fatti e circostanze suscettibili di variazione nel tempo; il giudicato esterno opera solo per gli elementi fattuali tendenzialmente permanenti, non per l’interpretazione della norma tributaria. Ha inoltre ritenuto infondati i motivi sull’esenzione IMU, ribadendo che essa richiede lo svolgimento dell’attività con modalità non commerciali, onere che grava sul contribuente e che non può essere assolto con mere affermazioni formali. La gratuità o la presenza di corrispettivi simbolici va provata in concreto; non rileva, invece, la sola insufficienza delle rette a coprire i costi. La Corte ha richiamato la conformità della sentenza impugnata alla giurisprudenza consolidata e ha confermato anche la statuizione sulle spese e sulla condanna aggravata.
Norme richiamate
È stato il parametro formale dei motivi di ricorso per dedurre violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatto decisivo.
Il giudicato non è stato ritenuto operante come preclusione nel nuovo giudizio, perché riferito a un’annualità diversa e a fatti non necessariamente invarianti nel tempo.
art. 9, comma 8, D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011
Richiamato come norma sull’esenzione/assetto dell’imposizione immobiliare, interpretata in coerenza con i principi sull’attività non commerciale.
art. 1, comma 1, D.Lgs. n. 504 del 30.12.1992
Richiamato in combinazione con la disciplina dell’esenzione per enti non commerciali; la Corte ribadisce che il beneficio richiede requisiti soggettivi e oggettivi e attività svolta con modalità non commerciali.
art. 7, comma 1, lett. i), D.Lgs. n. 504 del 30.12.1992
Per l’esenzione ICI, applicabile in via di principio anche all’IMU, è necessaria la compresenza del requisito soggettivo e di quello oggettivo dello svolgimento non commerciale dell’attività.
In presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione è inammissibile se non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.
Richiamato per la decisione in camera di consiglio e per le conseguenze processuali, inclusa la responsabilità aggravata.
terzo comma; quarto comma
È stata applicata la condanna per responsabilità aggravata in favore della parte vittoriosa e la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario relativo a imposte periodiche, il giudicato formatosi su una annualità non si estende automaticamente alle annualità successive: esso vincola solo per gli accertamenti di fatto aventi carattere tendenzialmente permanente, non per la mera interpretazione di norme o per elementi suscettibili di variazione periodica.
- L’eccezione di giudicato esterno è utilizzabile solo se la precedente decisione abbia coperto un punto di fatto comune e stabile tra i due giudizi; non produce invece una vincolatività generale sulla qualificazione giuridica della fattispecie.
- Per l’esenzione tributaria degli enti che svolgono attività didattiche o simili, non basta la natura soggettiva dell’ente: occorre provare concretamente che l’attività sia svolta con modalità non commerciali.
- L’onere della prova circa i requisiti dell’esenzione grava sul contribuente e deve essere assolto con elementi concreti e documentali, non con mere allegazioni o dati formalistici.
- Ai fini della qualificazione non commerciale, la sola circostanza che le rette non coprano integralmente i costi del servizio non è decisiva; ciò che rileva è la gratuità dell’attività o la presenza di corrispettivi soltanto simbolici, valutati in concreto.
- In presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione che censuri la valutazione di fatto è inammissibile se non indica specificamente le divergenze tra le due decisioni di merito.
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