Cassazione Civile, Ordinanza n. 26976/2023 del 21/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un accordo transattivo stipulato per definire un debito originariamente portato da un decreto ingiuntivo emesso nei confronti di una società debitrice. Secondo la ricostruzione accolta dai giudici di merito, nell'ipotesi di mancato rispetto dei pagamenti rateali concordati, anche la persona fisica che aveva sottoscritto la transazione avrebbe assunto in proprio e in via solidale l'obbligo di pagare l'intero residuo del debito originario. Il ricorrente aveva proposto opposizione al successivo decreto ingiuntivo emesso per il mancato adempimento della transazione, sostenendo che egli avesse garantito solo il pagamento della somma transattiva ridotta e non già del debito originario della società. In cassazione ha articolato quattro motivi: un primo motivo incentrato su un asserito contrasto irriducibile della motivazione e su un omesso esame, e tre motivi di violazione degli artt. 1362, 1363 e 1369 c.c., censurando l'interpretazione del contratto transattivo e contestando che da esso si potesse ricavare un'assunzione personale e solidale del debito originario della società.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che non vi era alcun contrasto logico interno tra il riconoscimento di un accordo a saldo e stralcio per Euro 220.000 e l'affermazione che, in caso di inadempimento, il ricorrente avesse assunto in proprio e in via solidale il pagamento dell'intera somma portata dal precedente decreto ingiuntivo. Ha dichiarato inammissibili i motivi dal secondo al quarto perché, sotto l'apparente denuncia di violazioni dei canoni ermeneutici, essi miravano in realtà a ottenere una diversa lettura di merito della scrittura transattiva, non consentita in sede di legittimità. Confermata quindi la decisione di merito, il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione ed è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 2, n. 5, c.p.c.
omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione
La censura è stata ritenuta impropriamente formulata, poiché mirava in realtà a denunciare un vizio radicale della motivazione per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, senza integrare un effettivo omesso esame di fatto decisivo.
La doglianza sulla violazione del criterio letterale è stata dichiarata inammissibile perché finalizzata a contrapporre una lettura alternativa del contratto a quella accolta dal giudice di merito.
Il richiamo all'interpretazione sistematica delle clausole non è stato accolto, poiché la critica non evidenziava una reale violazione del criterio interpretativo ma chiedeva una nuova valutazione del contenuto negoziale.
L'asserita causa concreta della transazione non escludeva, di per sé, che in caso di inadempimento il ricorrente potesse essere obbligato per l'intero originario debito della società; la censura è stata ritenuta non idonea a sovvertire l'interpretazione di merito.
Nel giudizio di merito era stata applicata la condanna per პასუხისმგabilità aggravata, con liquidazione di una somma in favore della controparte.
La trattazione del ricorso è avvenuta in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sostituire alla ricostruzione del giudice di merito una diversa interpretazione del contratto, quando la censura si risolva nella prospettazione di una lettura alternativa del testo negoziale.
- La deduzione di violazione dei canoni ermeneutici degli artt. 1362 ss. c.c. è inammissibile se, sotto la loro apparente evocazione, mira in concreto a una nuova valutazione del merito e non a evidenziare un effettivo errore di sussunzione o di interpretazione.
- Non sussiste contraddizione logica della motivazione quando la clausola di saldo e stralcio e la previsione di una responsabilità più ampia per l'ipotesi di inadempimento possano coesistere secondo una lettura sistematica dell'accordo.
- La causa concreta di una transazione che riduca il debito originario non impedisce, di per sé, che le parti prevedano per il caso di mancato adempimento il ripristino o l'estensione dell'obbligazione nella sua misura originaria.
- La denuncia di omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzata per contestare, in realtà, la valutazione complessiva del contenuto contrattuale compiuta dal giudice di merito.
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