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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34929/2022 del 28/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (eredi)

La controversia

La lite nasce da una precedente sentenza irrevocabile che aveva accolto il riscatto agrario su terreni in parte agricoli, ritenendo che un'operazione formalmente qualificata come permuta celasse una compravendita lesiva della prelazione agraria. Successivamente i retraenti hanno agito per ottenere il rilascio dei terreni dichiarati di loro proprietà all'esito del riscatto, con previa individuazione dei confini. Le società convenute hanno resistito contestando: la legittimazione passiva della società originaria alienante, sostenendo che l'unico legittimato passivo fosse il detentore attuale dei beni; la tempestività e ammissibilità di alcune conclusioni ed eccezioni formulate in primo grado; la necessità che l'offerta reale del prezzo fosse indirizzata al proprietario attuale e non all'originario acquirente; il preteso giudicato sull'individuazione dei beni riscattati e sulla loro superficie; e l'omessa pronuncia della Corte d'appello su una censura relativa alla mancata esatta identificazione catastale e alla validità dell'offerta reale. La Cassazione ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi: ha affermato che la società originaria alienante manteneva interesse e legittimazione a contraddire perché la domanda di rilascio presupponeva l'accertamento del subentro conseguente al riscatto e l'esatta individuazione dei confini; ha dichiarato inammissibile per difetto di specificità il motivo sulle conclusioni di primo grado; ha ritenuto infondata la censura sul destinatario del pagamento del prezzo, ribadendo che, nel retratto, il pagamento va eseguito nei confronti del soggetto in favore del quale il riscatto è esercitato; ha dichiarato inammissibili per difetto di specificità le censure sull'individuazione dei beni e sulla superficie da rilasciare, valorizzando la necessità di un aggiornamento catastale e urbanistico che non mutava l'attribuzione dei fondi già coperta da giudicato; ha infine rigettato integralmente il ricorso.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso per cassazione proposto dalle due società. Ha ritenuto infondati il primo e il terzo motivo, inammissibile il secondo, e inammissibili il quarto, il quinto e il sesto. Ha confermato la decisione della Corte d'appello che aveva a sua volta confermato la condanna al rilascio dei terreni già oggetto di riscatto agrario, con regolazione delle spese a carico delle ricorrenti in solido e applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    La legittimazione a contraddire sussiste quando la domanda proposta impone accertamenti di interesse della parte evocata in giudizio, come il perfezionamento del subentro e l'individuazione dei confini del bene da rilasciare.

  • art. 183 c.p.c.

    Le richieste conclusive o eccezioni formulate tardivamente in primo grado non possono essere introdotte oltre i limiti previsti dal rito; la censura in cassazione richiede specifica indicazione degli atti rilevanti.

  • art. 8 della L. 590/1965

    Nel riscatto agrario il retraente subentra ex tunc nella posizione dell'acquirente originario; il pagamento del prezzo deve essere correlato al soggetto nei cui confronti il riscatto è esercitato.

  • art. unico della L. 2/1979

    È richiamato quale norma interpretativa dell'art. 8 della L. 590/1965 in tema di retratto agrario e delle sue conseguenze sostitutive.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato copre il decisum già formato, ma non impedisce l'attività di individuazione tecnica necessaria a dare esecuzione alla pronuncia nei limiti in cui non alteri l'oggetto già accertato.

  • art. 112 c.p.c.

    Il vizio di omessa pronuncia ricorre solo se la censura devoluta al giudice di appello non sia stata esaminata; nel caso concreto la doglianza è stata ritenuta comunque inammissibile per difetto di specificità.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Il vizio di violazione di legge è stato invocato per contestare la corretta applicazione delle norme sostanziali e processuali, ma è stato respinto o ritenuto assorbito dall'inammissibilità delle censure.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    È stato richiamato per dedurre l'omessa pronuncia, ma la doglianza non ha superato il vaglio di specificità.

  • art. 360, comma 1, n. 6 c.p.c.

    Il ricorso deve indicare specificamente gli atti e i documenti su cui si fonda; la mancanza di tale specificazione determina inammissibilità.

  • art. 366, n. 6 c.p.c.

    È necessario riprodurre o comunque indicare puntualmente gli atti e i documenti rilevanti per consentire il controllo di legittimità; la carenza comporta inammissibilità.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rilascio conseguente a riscatto agrario è legittimamente evocato anche il soggetto originario del rapporto traslativo, se la domanda richiede accertamenti sul perfezionamento del subentro e sull'esatta individuazione dei confini del bene.
  • Nel retratto agrario il pagamento del prezzo deve essere effettuato in favore del soggetto nei cui confronti il riscatto è esercitato, poiché il retraente subentra ex tunc nella sua posizione; l'eventuale alienazione successiva del bene non trasferisce sul nuovo acquirente la qualità di destinatario del pagamento.
  • La deduzione in cassazione di errori processuali o di violazioni di legge che dipendono dal contenuto di atti e documenti richiede una specifica indicazione e riproduzione degli stessi; in difetto, il motivo è inammissibile per carenza di specificità.
  • Il giudicato formatosi sul riscatto agrario copre l'accertamento dell'attribuzione dei fondi e del prezzo, ma non impedisce un successivo aggiornamento tecnico-catastale necessario a individuare l'area da rilasciare, purché non si alteri l'oggetto già definitivamente accertato.
  • L'eccezione di mero rigetto non si confonde con la domanda autonoma volta a ottenere un'espressa pronuncia: per dedurre in cassazione l'erronea qualificazione di una conclusione di primo grado occorre indicare con precisione il suo contenuto e la sua collocazione processuale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProvePossessoContratto preliminareCompravendita immobiliare
RamiProcesso civileDiritti realiImmobiliareContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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