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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49724/2023 del 14/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza di appello che aveva parzialmente riformato la pronuncia di primo grado: il ricorrente contestava (1) carenze e contraddizioni della motivazione su vari punti (falsificazione di registri presenze, validità delle giustificazioni per la detenzione di munizioni, identificazione del reato presupposto per la ricettazione del timbro, configurabilità della contravvenzione ex art. 697 c.p. e tenuità del fatto); (2) omissione di accertamento del reato presupposto per la ricettazione (art. 648 c.p.); (3) mancata prova di condotte fraudolente e danno patrimoniale per la truffa aggravata; (4) errata applicazione della disciplina sulle cause di specialità/ concorso di norme tra art. 55-quinquies d.lgs. 165/2001 e artt. 477-482 c.p.; (5) vizio nel computo della continuazione e applicazione dell'art. 81 c.p. per i falsi contestati.

La decisione

La Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato solo con riguardo alla ricettazione del timbro contestata al capo 4: ha annullato senza rinvio la condanna per quella specifica fattispecie perché il fatto non sussiste (il timbro e i certificati erano disconosciuti dal medico e un timbro del genere è acquistabile lecitamente, escludendo l'ipotesi di ricettazione). Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile o manifestamente infondato: sono state confermate le condanne per la truffa aggravata e per falsità in certificazioni (artt. 640, 477-482 c.p. e altra normativa contestata), nonché la ricettazione relativa alle munizioni di calibro 9x19 (capo 7) ritenute di probabile provenienza illecita data la loro natura e riserva d'uso istituzionale; esclusa la tenuità e ritenute congrue le motivazioni di merito su firme e timbrature false. Poiché il reato più grave su cui si era calcolata la continuazione (art. 648 c.p., relativo al timbro) è stato annullato, la Corte ha rimesso ad altra sezione della Corte d'appello di Roma la rideterminazione della pena per i reati residui. Le ulteriori doglianze sul computo della continuazione e sulle questioni non dedotte in appello sono state respinte o dichiarate inammissibili.

Norme richiamate

  • art. 648 cod. pen. (ricettazione)

    La Corte ha annullato la condanna per ricettazione del timbro (capo 4) perché la prova della provenienza delittuosa non era sostenuta: il medico disconosceva timbro e ricettari e un timbro riconducibile a un medico può essere reperito sul mercato, dunque manca il presupposto delittuoso per la ricettazione.

  • artt. 477-482 cod. pen. (falsità)

    Le false attestazioni e i certificati falsi sono stati ritenuti determinanti per configurare il reato di falsità e concorrere alla truffa aggravata; il calcolo delle pene e la maggiorazione per continuazione sono stati sostanzialmente confermati dal giudice di legittimità.

  • art. 640 cod. pen. (truffa)

    La Corte ha ritenuto che gli artifici e i raggiri consistessero nelle false certificazioni e nelle attestazioni di presenza tali da indurre in errore l'amministrazione pubblica e compromettere l'organizzazione del servizio, integrando così la truffa aggravata anche senza necessità di prova di un danno patrimoniale immediato.

  • art. 55-quinquies d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165

    Applicata per la qualificazione delle condotte fraudolente in danno della pubblica amministrazione; la Corte ha ritenuto possibile il concorso materiale tra questa norma e le fattispecie penali di falsità e truffa quando la condotta incide sull'organizzazione e sul rapporto fiduciario con l'ente.

  • art. 697 cod. pen.

    Richiamata in relazione alla qualificazione contravvenzionale delle munizioni e alle limitazioni legali alla detenzione; i giudici di merito hanno ritenuto che le munizioni 9x19 rinvenute fossero in esubero e destinate ad uso istituzionale, giustificando profili di illecito.

  • art. 81 cod. pen. (continuazione)

    Contestata la modalità di applicazione della continuazione per i falsi; la Corte ha ritenuto infondato il motivo, condividendo il calcolo della pena e precisando che l'espunzione delle condanne per atti prescritti è stata correttamente operata.

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen. (inammissibilità per dedotte inappello)

    La Corte ha dichiarato inammissibili motivi che non erano stati dedotti in appello, ritenendo preclusa la loro discussione in sede di legittimità.

  • art. 624 cod. proc. pen. (effetto dell'annullamento e declaratoria di irrevocabilità)

    A seguito dell'annullamento parziale, per i reati residui la Corte ha disposto la declaratoria di irrevocabilità della responsabilità e ha rinviato la rideterminazione della pena ad altra sezione della Corte d'appello.

Massime di principio

  • La ricettazione richiede evidenza della provenienza illecita del bene; se la fonte presunta disconosce l'oggetto e l'oggetto è liberamente reperibile sul mercato, la ricettazione può non sussistere.
  • La natura e le caratteristiche del bene (es. munizionamento riservato a forze armate con marchiatura Nato) possono giustificare, in assenza di spiegazioni credibili, l'inferenza della provenienza illecita e la sussistenza della ricettazione.
  • Le false attestazioni di presenza o le certificazioni mediche false possono integrare la truffa aggravata nei confronti della pubblica amministrazione anche senza prova di un danno patrimoniale diretto, quando incidono sull'organizzazione del servizio e sul rapporto fiduciario con l'ente.
  • Questioni non dedotte nel gravame di appello sono, di norma, inammissibili in Cassazione per mancata deduzione in secondo grado (art. 606 c.p.p.), perciò è cruciale sollevare tutte le censure rilevanti già in appello.
  • L'annullamento parziale di una condanna che era stata utilizzata come reato più grave per il calcolo della continuazione impone la ricalcolazione della pena per i reati residui da parte del giudice di merito.
  • Le giustificazioni fornite dall'imputato riguardo alla detenzione o alla provenienza di beni devono essere specifiche e plausibili; spiegazioni generiche o non documentate sono facilmente ritenute inaffidabili in sede di merito.

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