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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21103/2026 del 22/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

La controversia nasce da quattro operazioni di acquisto di obbligazioni argentine effettuate da un investitore presso un intermediario bancario, per un investimento complessivo di euro 116.298,26. Alla scadenza il capitale non era stato rimborsato dall’emittente. L’investitore ha chiesto la declaratoria di nullità, o in subordine la risoluzione per inadempimento, delle operazioni, con restituzione delle somme versate o risarcimento dei danni, lamentando che la banca non avesse fornito tutte le informazioni necessarie sulla natura e sui rischi del prodotto e che le operazioni fossero comunque incoerenti con il suo profilo di rischio. La Corte d’appello ha accolto la domanda risarcitoria ritenendo inadempiuti gli obblighi informativi, irrilevante la propensione al rischio dell’investitore ai fini dell’obbligo informativo attivo, sussistente il nesso causale tra omissione informativa e acquisto dei titoli, insussistente un concorso di colpa del danneggiato e corretta la quantificazione del danno con detrazione di cedole e del controvalore dei titoli concambiati. In cassazione la banca ha dedotto: 1) violazione delle norme sulla prescrizione e sul principio di non contestazione, sostenendo che l’eccezione di prescrizione implicasse la contestazione degli atti interruttivi e che la Corte d’appello avesse fondato la decisione su fatti non specificamente allegati; 2) violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c. per avere attribuito alla domanda contenuti non realmente allegati; 3) violazione della disciplina Consob e TUF, assumendo che l’obbligo informativo fosse stato assolto tramite profilatura e schede prodotto e che non occorresse spiegare ulteriormente la rischiosità del titolo; 4) violazione delle norme su obblighi informativi, responsabilità contrattuale e causalità, contestando la presunzione del nesso causale; 5) violazione delle norme sulla liquidazione del danno, deducendo errata applicazione di compensatio lucri cum damno, rivalutazione e interessi; 6) violazione dell’art. 1227 c.c. per il mancato riconoscimento del concorso di colpa dell’investitore che aveva aderito all’offerta di scambio invece di proseguire l’arbitrato ICSID. La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che l’eccezione di prescrizione comporti logicamente la contestazione della ricezione degli atti interruttivi e che il giudice di merito non possa fondare la decisione su fatti non specificamente allegati; ha rigettato i motivi terzo, quarto e quinto; ha dichiarato inammissibili il secondo e il sesto; ha quindi cassato la sentenza con rinvio alla Corte d’appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, in diversa composizione, anche per le spese.

La decisione

La Corte ha accolto solo il primo motivo di ricorso, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, in diversa composizione. Sono stati ritenuti infondati i motivi terzo, quarto e quinto; inammissibili il secondo e il sesto. Il rinvio è stato disposto per riesaminare la questione della prescrizione e degli atti interruttivi alla luce del principio secondo cui l’eccezione di prescrizione implica la contestazione della ricezione degli atti interruttivi e non può il giudice supplire a una mancata allegazione specifica con valutazioni d’ufficio sui documenti non puntualmente introdotti nel contraddittorio.

Norme richiamate

  • art. 2946 c.c.

    richiamato in relazione alla prescrizione del diritto fatto valere e al suo rapporto con gli atti interruttivi

  • art. 115 c.p.c.

    il principio di non contestazione opera solo sui fatti specificamente allegati; l’eccezione di prescrizione, di per sé, implica la contestazione della ricezione degli atti interruttivi

  • art. 112 c.p.c.

    non consente al giudice di porre a base della decisione fatti non introdotti o non allegati in modo puntuale nel contraddittorio

  • art. 113 c.p.c.

    invocato nel secondo motivo, ma la censura è stata dichiarata inammissibile

  • art. 21 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

    base normativa degli obblighi informativi e di correttezza dell’intermediario finanziario

  • art. 23 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

    prevede un obbligo informativo attivo dell’intermediario, volto a consentire una scelta realmente consapevole dell’investitore

  • art. 28 Reg. Consob n. 11522/1998

    comma 1, lett. a; comma 2

    distinzione tra informativa passiva/profilatura e informativa attiva sul prodotto e sui rischi specifici; l’omissione dell’informativa attiva integra inadempimento a prescindere dalla profilatura del cliente

  • art. 29 Reg. Consob n. 11522/1998

    richiamato insieme all’art. 28 nella disciplina degli obblighi informativi e di adeguatezza

  • art. 1218 c.c.

    richiamato per la responsabilità dell’intermediario per inadempimento degli obblighi informativi

  • art. 1453 c.c.

    richiamato in relazione alla domanda di risoluzione per inadempimento

  • art. 2729 c.c.

    il giudizio controfattuale sul nesso causale può fondarsi su presunzioni gravi, precise e concordanti

  • art. 820 c.c.

    richiamato nel quinto motivo, ma non è risultato decisivo nella ratio della decisione

  • art. 1223 c.c.

    il danno risarcibile va determinato in termini di conseguenza immediata e diretta, con detrazione dei vantaggi derivanti dal medesimo fatto illecito

  • art. 1226 c.c.

    la Corte esclude che vi sia stata una liquidazione equitativa impropria, avendo invece applicato criteri di calcolo e compensatio

  • art. 2056 c.c.

    richiamato per i criteri di liquidazione del danno aquiliano

  • art. 1227 c.c.

    il concorso colposo del danneggiato richiede la prova di una condotta colposa causalmente rilevante; l’adesione a una misura di contenimento della perdita è valutata come diligente in assenza di prova contraria

Massime di principio

  • Ai fini della prescrizione, l’eccezione del debitore comporta logicamente anche la contestazione della ricezione degli atti interruttivi; il giudice non può considerare provati tali atti per mera assenza di contestazione generica, se il fatto interruttivo non è stato specificamente allegato e introdotto nel contraddittorio.
  • Il principio di non contestazione opera solo sui fatti specificamente allegati: il convenuto deve contestare in modo chiaro e analitico i fatti dedotti dall’attore, ma non è tenuto a una confutazione puntuale di ogni elemento solo genericamente evocato.
  • Negli investimenti in strumenti finanziari, l’intermediario ha un obbligo informativo attivo e autonomo rispetto alla profilatura del cliente: deve rappresentare in modo specifico natura, caratteristiche e rischi del prodotto, inclusi i fattori di vulnerabilità dell’emittente, e tale obbligo non è escluso dalla maggiore esperienza o propensione al rischio dell’investitore.
  • L’obbligo di profilatura del cliente e quello di informazione sul prodotto hanno funzioni diverse: la prima serve alla valutazione di appropriatezza/adeguatezza, la seconda a consentire la scelta consapevole sul rischio-rendimento dell’operazione.
  • L’inadempimento degli obblighi informativi dell’intermediario fa presumere il nesso causale tra omissione e danno; l’intermediario può vincere tale presunzione solo con prova contraria specifica, non con il solo richiamo alla generica rischiosità di precedenti investimenti del cliente.
  • Nella liquidazione del danno da cattivo investimento va applicata la compensatio lucri cum damno: vanno sottratti dal pregiudizio i vantaggi patrimoniali derivati dal medesimo fatto illecito, come cedole percepite e controvalore di titoli concambiati, senza duplicazioni di rivalutazione o di interessi.
  • Il concorso colposo del danneggiato non può essere affermato in astratto sulla base della scelta di una soluzione alternativa: occorre verificare se la condotta tenuta fosse concretamente negligente alla luce delle informazioni disponibili al momento della decisione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniIntermediazione finanziariaInadempimento
RamiProcesso civileBancario e finanziarioObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazioneObblighi informativi MIFID
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNesso di causalitàCompensatio lucri cum damno

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