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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19924/2022 del 21/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (venditore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto preliminare di compravendita immobiliare relativo a un appartamento in Roma, nel quale il promittente venditore si era obbligato a trasferire il bene a fronte di un prezzo complessivo di lire 50.000.000, articolato in una caparra iniziale, un ulteriore pagamento in denaro e una parte di prestazione consistita nell'esecuzione di lavori di ristrutturazione, con previsione di cambiali ipotecarie a garanzia. La promissaria acquirente, prima della stipula del definitivo, aveva iniziato i lavori; in primo grado aveva ottenuto sentenza ex art. 2932 c.c. con trasferimento coattivo dell'immobile. In appello, il venditore ha contestato l'inadempimento della controparte, sostenendo che i lavori non fossero stati completati; la Corte d'appello ha riformato la decisione, negando l'esecuzione in forma specifica per mancata prova del completamento dei lavori ritenuti parte del corrispettivo, ma ha condannato il venditore alla restituzione della caparra/acconto e al pagamento di una parte dei lavori eseguiti. La ricorrente ha proposto quattro motivi di ricorso: 1) violazione dell'art. 2932 c.c., sostenendo che la propria prestazione non fosse ancora esigibile e che la domanda ex art. 2932 c.c. valesse come offerta formale del proprio esatto adempimento; 2) violazione degli artt. 1460 e 1455 c.c., deducendo che l'eventuale incompletezza dei lavori non integrasse inadempimento grave idoneo a impedire il trasferimento; 3) vizio di motivazione, lamentando che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto non provato il completamento dei lavori nonostante CTU, testimonianze e verbale peritale; 4) violazione dell'art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulla domanda subordinata di risarcimento del danno. La Cassazione ha ritenuto infondati i primi tre motivi, qualificando in parte le censure come meramente alternative rispetto alla valutazione di merito e ribadendo che l'apprezzamento delle prove e del fatto non è sindacabile in cassazione; ha inoltre osservato che la Corte d'appello aveva correttamente ravvisato la mancanza di prova dell'esecuzione integrale dei lavori che costituivano parte del prezzo. È stato infondato anche il quarto motivo, poiché il rigetto della domanda principale e la condanna al pagamento per i lavori eseguiti implicavano il rigetto della pretesa risarcitoria e quindi non vi era omessa pronuncia. Il ricorso è stato dunque rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la decisione della Corte d'appello che aveva negato il trasferimento coattivo dell'immobile ex art. 2932 c.c. per mancata prova dell'esecuzione integrale dei lavori posti a carico della promissaria acquirente come parte del prezzo, e aveva invece accolto solo in parte la domanda subordinata della stessa, condannando il promittente venditore alla restituzione dell'acconto/caparra e al pagamento del valore dei lavori effettivamente accertati. La Corte ha ritenuto infondate le censure sulla violazione di legge, sull'inadempimento, sul vizio motivazionale e sull'omessa pronuncia. Ha posto le spese del giudizio di legittimità a carico della ricorrente e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2932 c.c.

    L'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto richiede che la parte istante risulti in grado di offrire il proprio esatto adempimento; nel caso concreto il trasferimento è stato negato perché non era stata provata l'esecuzione integrale delle prestazioni pattuite come parte del corrispettivo.

  • art. 1460 c.c.

    L'eccezione di inadempimento rileva solo nei limiti in cui sia allegato e provato l'altrui inadempimento; nel caso esaminato la Corte ha richiamato la regola sul riparto dell'onere probatorio, ma ha ritenuto che fosse mancata la prova dell'adempimento integrale della promissaria acquirente.

  • art. 1455 c.c.

    La gravità dell'inadempimento va valutata in relazione all'interesse dell'altra parte e alla funzione economico-sociale del contratto; la Corte ha però ritenuto assorbente il difetto di prova dell'esatto adempimento rispetto alla domanda di trasferimento.

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi è omessa pronuncia quando il rigetto della domanda principale e le altre statuizioni adottate comportano il rigetto implicito della domanda subordinata incompatibile con la decisione resa.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Poiché il ricorso è stato rigettato, la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio ex art. 2932 c.c., la parte che chiede l'esecuzione in forma specifica deve porre il giudice in condizione di verificare la propria disponibilità all'esatto adempimento del regolamento contrattuale; se il contratto prevede prestazioni corrispettive non ancora eseguite o non integralmente provate, la domanda può essere respinta.
  • Quando una prestazione convenuta costituisce parte del prezzo o del corrispettivo, la sua esatta esecuzione deve essere provata dalla parte che invoca l'effetto traslativo o l'adempimento pieno del rapporto.
  • In cassazione non è consentito trasformare censure di merito sulla valutazione delle prove in deduzioni di violazione di legge: le doglianze che mirano a ottenere una diversa ricostruzione del fatto sono inammissibili o comunque infondate se non individuano un vero errore di sussunzione.
  • Il vizio motivazionale non può essere dedotto per sollecitare una nuova valutazione delle risultanze istruttorie; il controllo di legittimità non si estende al riesame del merito probatorio.
  • Non sussiste omessa pronuncia quando la decisione su una domanda principale rende logicamente incompatibile o implicitamente respinge la domanda subordinata o consequenziale.

Come è indicizzato

MaterieContratto preliminareImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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