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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11246/2023 del 28/04/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

Un avvocato aveva chiesto di dichiarare prescritti contributi previdenziali dovuti alla Cassa Forense e iscritti a ruolo con cartelle esattoriali che non erano state tempestivamente opposte. La Corte d'appello, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva rigettato la domanda. Nel ricorso per cassazione il professionista deduceva, da un lato, violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte territoriale ritenuto interruttiva della prescrizione l'iscrizione ipotecaria eseguita dall'agente della riscossione; dall'altro, lamentava ultrapetizione per avere la sentenza confermato il rigetto dell'eccezione di prescrizione anche per i contributi relativi agli anni 2007, 2008 e 2009, senza che su tali annualità vi fosse stata domanda.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo nella parte relativa alla prescrizione, chiarendo che la mera iscrizione di ipoteca non è atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c., ma che nel caso concreto la sentenza impugnata aveva valorizzato non l'iscrizione in sé, bensì la notificazione dell'iscrizione ipotecaria, indicata come atto interruttivo. Ha invece dichiarato inammissibile la censura di ultrapetizione perché il ricorrente non aveva trascritto nel ricorso per cassazione né il ricorso introduttivo né l'atto di appello, né aveva indicato dove reperirli nel fascicolo, in violazione dell'art. 366, nn. 4 e 6, c.p.c. Il ricorso è stato quindi rigettato; nessuna statuizione sulle spese, poiché la Cassa non aveva svolto attività difensiva e la notifica all'Agenzia della riscossione era stata considerata mera litis denuntiatio; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 2943 c.c.

    La mera iscrizione di ipoteca non integra, di per sé, un atto interruttivo della prescrizione; l'efficacia interruttiva richiede un atto diretto al debitore, non essendo sufficiente un atto semplicemente conoscibile.

  • art. 366, nn. 4 e 6, c.p.c.

    La censura di ultrapetizione è inammissibile se il ricorrente non trascrive gli atti processuali rilevanti e non indica specificamente dove essi siano rinvenibili nel fascicolo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Ai fini dell'interruzione della prescrizione non basta che il creditore compia un atto che manifesti la volontà di far valere il credito: l'atto deve essere rivolto al debitore secondo i requisiti richiesti dalla legge, sicché la sola iscrizione ipotecaria non è sufficiente.
  • Se il giudice di merito attribuisce efficacia interruttiva a una notificazione dell'iscrizione ipotecaria, la censura in cassazione deve confrontarsi con la reale motivazione della sentenza e non con una lettura parziale o solo apparente della decisione.
  • La deduzione di ultrapetizione in cassazione richiede una precisa allegazione e trascrizione degli atti processuali rilevanti, con specifica indicazione della loro collocazione nel fascicolo; in difetto, la censura è inammissibile.
  • Nei giudizi relativi a contributi previdenziali, l'agente della riscossione può essere evocato come mera litis denuntiatio quando è estraneo al merito della pretesa contributiva, con conseguente mancata statuizione sulle spese se non svolge difese.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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