Cassazione Civile, Ordinanza n. 25409/2023 del 29/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I ricorrenti avevano acquistato in due momenti, nel 1998 e 1999, alcuni fondi rustici in agro di Ruvo di Puglia. In precedenza un germano degli alienanti aveva ottenuto un nulla osta regionale per lavori di rimessa in coltura mediante spietramento. Durante controlli successivi, il Corpo Forestale dello Stato aveva prima contestato ai precedenti proprietari la violazione delle prescrizioni autorizzative e poi, con un successivo verbale, aveva contestato alla nuova proprietaria e all’esecutore dei lavori la violazione dell’art. 7 R.D.L. n. 3267/1923, dando luogo anche a un procedimento penale concluso con assoluzione. Da quel verbale era poi scaturita un’ordinanza-ingiunzione regionale di pagamento della sanzione pecuniaria di euro 27.140,66. I ricorrenti avevano quindi promosso querela di falso per far accertare la falsità del verbale di accertamento, sostenendo che la domanda fosse ammissibile anche autonomamente e finché il documento non fosse coperto da giudicato; con l’unico motivo di ricorso per cassazione hanno denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 221 c.p.c. e 2909 c.c., lamentando che la Corte d’appello avesse confermato l’inammissibilità della querela per difetto di interesse e per asserita tardività, nonostante la possibilità di proporre l’azione di falso in ogni stato e grado finché la verità del documento non sia accertata con sentenza passata in giudicato.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo. Ha precisato che, nel caso concreto, i ricorrenti non avevano contestato la genuinità del documento nel giudizio di opposizione alla sanzione amministrativa, né avevano attivato tempestivamente la querela di falso nel medesimo processo o comunque con modalità idonee a impedire il passaggio in giudicato dell’accertamento compiuto sull’efficacia probatoria dell’atto pubblico. Ha quindi condiviso la conclusione del giudice di merito secondo cui mancava l’interesse attuale a proporre la querela di falso, poiché il verbale aveva già formato oggetto di un accertamento definitivo nel giudizio sull’opposizione all’ordinanza-ingiunzione. La Corte ha sottolineato che l’atto pubblico ha piena efficacia probatoria e che il giudizio di falso serve a rimuoverne la fede privilegiata; tuttavia, tale strumento deve essere esercitato prima che sull’atto si consolidi un accertamento coperto da giudicato. Per questi motivi il ricorso è stato rigettato. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa degli intimati; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
"finché la verità del documento non sia stata accertata con una sentenza passata in giudicato"
la querela di falso può essere proposta in via principale o incidentale, ma solo finché non sia intervenuto un accertamento definitivo sulla verità del documento; nel caso concreto l’interesse era precluso dal giudicato formatosi sull’accertamento probatorio del verbale.
il giudicato rende incontestabile l’accertamento compiuto sulla questione relativa al valore probatorio del documento, precludendo una nuova contestazione della sua genuinità.
è richiamato dai ricorrenti per sostenere la possibilità della querela di falso in appello, ma la Corte non ne trae un diverso esito nel caso concreto.
la sentenza di falso, per incidere su una decisione già resa sul documento, dovrebbe a sua volta essere idonea a fondare la revocazione; nel caso concreto ciò non valeva a superare il difetto di interesse alla proposizione tardiva della querela.
art. 384, ultimo comma, c.p.c.
la Corte ha corretto e precisato la motivazione della decisione impugnata, confermandone però il dispositivo di rigetto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
sono stati ravvisati i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico dei ricorrenti.
art. 7 R.D.L. n. 3267/1923
norma sostanziale richiamata solo come base della sanzione amministrativa contestata nel procedimento originario.
Massime di principio
- La querela di falso, pur essendo astrattamente proponibile in via principale o incidentale fino al passaggio in giudicato dell’accertamento sulla verità del documento, è inammissibile quando la parte non abbia più un interesse attuale perché il documento ha già costituito il fondamento di una decisione divenuta definitiva.
- L’efficacia probatoria piena dell’atto pubblico opera sul fatto rappresentato dal documento e non sul documento come mera materialità; se quel fatto è già stato oggetto di accertamento definitivo nel giudizio in cui l’atto è stato utilizzato, non è consentito riaprire la questione con una querela di falso autonoma.
- Per evitare la formazione del giudicato sull’attendibilità del documento, la contestazione della fede privilegiata deve essere proposta tempestivamente nel giudizio in cui l’atto è speso o, se introdotta separatamente, con modalità idonee a prevenire il consolidamento dell’accertamento già compiuto.
- L’interesse ad agire nella querela di falso va valutato in concreto: manca quando l’esito utile perseguito dalla parte è ormai precluso dal giudicato formatosi sulla decisione che ha fondato la propria ratio sul documento contestato.
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