Cassazione Civile, Ordinanza n. 20694/2025 del 22/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
In sede di verifica dello stato passivo di una procedura fallimentare, il ricorrente aveva proposto domanda tardiva di rivendica di beni mobili presenti nel complesso immobiliare da lui condotto in locazione, sostenendo di esserne proprietario e di averlo già rappresentato in sede di inventario. Dopo un primo rigetto dell’opposizione ex art. 98 l.fall., questa Corte aveva cassato con rinvio per l’esclusione dell’applicabilità dell’art. 621 c.p.c., ritenendo che i beni non fossero nella disponibilità del fallito ma del rivendicante. Il tribunale, in sede di rinvio, ha tuttavia nuovamente rigettato l’opposizione per mancata prova dell’acquisto dei beni. Con il ricorso per cassazione il rivendicante ha dedotto: violazione degli artt. 115, 116, 2697, 2727 e 2729 c.c. per non avere il giudice del rinvio valutato gli elementi istruttori anche in chiave presuntiva; violazione dell’art. 384 c.p.c. per mancato rispetto del principio di diritto enunciato nella precedente ordinanza di cassazione; nullità della motivazione ex artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. per omesso esame di documenti e circostanze rilevanti (contratto di locazione, rogito, fotografie e altri elementi).
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze mirassero in realtà a ottenere una rivalutazione del merito, preclusa in sede di legittimità, poiché la scelta delle prove, la loro attendibilità e la loro idoneità concludente appartengono al giudice di merito. Ha inoltre affermato che il ricorso alle presunzioni semplici è rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito e che la motivazione del decreto impugnato era sufficiente e immune da vizi logici, non essendo il giudice tenuto a confutare analiticamente ogni singolo elemento probatorio. Quanto all’art. 384 c.p.c., la precedente cassazione aveva escluso solo l’applicabilità del regime probatorio dell’art. 621 c.p.c., ma non aveva affatto esonerato il rivendicante dall’onere di provare la proprietà dei beni, onere che il tribunale ha ritenuto non assolto. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 98 L.F.
opposizione ex art. 98 L.F.
è il rimedio esperito contro il rigetto della domanda di rivendica in sede di accertamento del passivo
regime probatorio dell’art. 621 c.p.c.
nel caso concreto è stato escluso come applicabile perché i beni non erano nella disponibilità del fallito ma del rivendicante
richiamato per censurare la valutazione delle prove, ma la Corte ribadisce che la selezione delle fonti di convincimento spetta al giudice di merito
richiamato per contestare la valutazione probatoria; la Corte afferma che la scelta tra le risultanze istruttorie è attività di merito
l’onere di provare la proprietà dei beni rivendicati resta a carico del rivendicante
le presunzioni semplici sono valutate dal giudice di merito, che decide se farvi ricorso e con quale efficacia
la gravità, precisione e concordanza degli indizi è apprezzamento riservato al giudice di merito
principio di diritto enunciato da questa Corte
il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto, ma nel caso concreto la precedente pronuncia non aveva sollevato la parte dall’onere probatorio sulla proprietà
richiamato per dedurre un vizio processuale, ma la censura è stata ritenuta inammissibile o infondata
la motivazione è sufficiente se espone concisamente gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione
richiamato a sostegno della dedotta mancanza di motivazione, ma la Corte esclude il vizio
indicato per il deposito delle memorie nel procedimento camerale
art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002
viene dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio: la scelta delle prove ritenute decisive e il giudizio sulla loro attendibilità spettano al giudice di merito.
- L’uso delle presunzioni semplici è rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito, che deve verificare gravità, precisione e concordanza degli indizi e può valorizzarli nel loro insieme senza dover esaminare singolarmente ogni elemento prospettato dalla parte.
- La motivazione del provvedimento è sufficiente quando rende intelligibile l’iter logico-giuridico seguito; non è necessario confutare espressamente ogni singolo argomento o documento se essi risultano incompatibili con la decisione adottata.
- L’esclusione di uno specifico regime probatorio non elimina l’onere della parte di dimostrare il fatto costitutivo del diritto azionato: nel caso di rivendica, la parte deve comunque provare la proprietà dei beni.
- Il principio di diritto vincola il giudice di rinvio solo entro i limiti effettivamente fissati dalla precedente cassazione; non può essere esteso sino a creare un esonero probatorio non affermato nella decisione rescindente.
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