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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20694/2025 del 22/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (curatela fallimentare)

La controversia

In sede di verifica dello stato passivo di una procedura fallimentare, il ricorrente aveva proposto domanda tardiva di rivendica di beni mobili presenti nel complesso immobiliare da lui condotto in locazione, sostenendo di esserne proprietario e di averlo già rappresentato in sede di inventario. Dopo un primo rigetto dell’opposizione ex art. 98 l.fall., questa Corte aveva cassato con rinvio per l’esclusione dell’applicabilità dell’art. 621 c.p.c., ritenendo che i beni non fossero nella disponibilità del fallito ma del rivendicante. Il tribunale, in sede di rinvio, ha tuttavia nuovamente rigettato l’opposizione per mancata prova dell’acquisto dei beni. Con il ricorso per cassazione il rivendicante ha dedotto: violazione degli artt. 115, 116, 2697, 2727 e 2729 c.c. per non avere il giudice del rinvio valutato gli elementi istruttori anche in chiave presuntiva; violazione dell’art. 384 c.p.c. per mancato rispetto del principio di diritto enunciato nella precedente ordinanza di cassazione; nullità della motivazione ex artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. per omesso esame di documenti e circostanze rilevanti (contratto di locazione, rogito, fotografie e altri elementi).

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze mirassero in realtà a ottenere una rivalutazione del merito, preclusa in sede di legittimità, poiché la scelta delle prove, la loro attendibilità e la loro idoneità concludente appartengono al giudice di merito. Ha inoltre affermato che il ricorso alle presunzioni semplici è rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito e che la motivazione del decreto impugnato era sufficiente e immune da vizi logici, non essendo il giudice tenuto a confutare analiticamente ogni singolo elemento probatorio. Quanto all’art. 384 c.p.c., la precedente cassazione aveva escluso solo l’applicabilità del regime probatorio dell’art. 621 c.p.c., ma non aveva affatto esonerato il rivendicante dall’onere di provare la proprietà dei beni, onere che il tribunale ha ritenuto non assolto. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 98 L.F.

    opposizione ex art. 98 L.F.

    è il rimedio esperito contro il rigetto della domanda di rivendica in sede di accertamento del passivo

  • art. 621 c.p.c.

    regime probatorio dell’art. 621 c.p.c.

    nel caso concreto è stato escluso come applicabile perché i beni non erano nella disponibilità del fallito ma del rivendicante

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per censurare la valutazione delle prove, ma la Corte ribadisce che la selezione delle fonti di convincimento spetta al giudice di merito

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato per contestare la valutazione probatoria; la Corte afferma che la scelta tra le risultanze istruttorie è attività di merito

  • art. 2697 c.c.

    l’onere di provare la proprietà dei beni rivendicati resta a carico del rivendicante

  • art. 2727 c.c.

    le presunzioni semplici sono valutate dal giudice di merito, che decide se farvi ricorso e con quale efficacia

  • art. 2729 c.c.

    la gravità, precisione e concordanza degli indizi è apprezzamento riservato al giudice di merito

  • art. 384 c.p.c.

    principio di diritto enunciato da questa Corte

    il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto, ma nel caso concreto la precedente pronuncia non aveva sollevato la parte dall’onere probatorio sulla proprietà

  • art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.

    richiamato per dedurre un vizio processuale, ma la censura è stata ritenuta inammissibile o infondata

  • art. 132 c.p.c.

    la motivazione è sufficiente se espone concisamente gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato a sostegno della dedotta mancanza di motivazione, ma la Corte esclude il vizio

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    indicato per il deposito delle memorie nel procedimento camerale

  • art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002

    viene dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio: la scelta delle prove ritenute decisive e il giudizio sulla loro attendibilità spettano al giudice di merito.
  • L’uso delle presunzioni semplici è rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito, che deve verificare gravità, precisione e concordanza degli indizi e può valorizzarli nel loro insieme senza dover esaminare singolarmente ogni elemento prospettato dalla parte.
  • La motivazione del provvedimento è sufficiente quando rende intelligibile l’iter logico-giuridico seguito; non è necessario confutare espressamente ogni singolo argomento o documento se essi risultano incompatibili con la decisione adottata.
  • L’esclusione di uno specifico regime probatorio non elimina l’onere della parte di dimostrare il fatto costitutivo del diritto azionato: nel caso di rivendica, la parte deve comunque provare la proprietà dei beni.
  • Il principio di diritto vincola il giudice di rinvio solo entro i limiti effettivamente fissati dalla precedente cassazione; non può essere esteso sino a creare un esonero probatorio non affermato nella decisione rescindente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccertamento del passivo
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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