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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17926/2023 del 22/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda un immobile catastalmente censito come fabbricato diruto e intestato al Demanio dello Stato. La parte privata aveva chiesto di accertare l’intervenuto acquisto per usucapione del bene, mentre l’Agenzia del Demanio aveva formulato domanda riconvenzionale di rilascio, sostenendo che l’immobile appartenesse al demanio pubblico per la sua natura di bene di interesse storico, archeologico e artistico. In primo grado la domanda di usucapione era stata respinta e la riconvenzionale accolta; in appello la decisione era stata confermata. Nel ricorso per cassazione sono stati proposti quattro motivi: 1) nullità della sentenza per omesso esame del preteso giudicato esterno derivante da una precedente pronuncia di Cassazione, che secondo la ricorrente avrebbe già implicato l’usucapibilità del bene; 2) violazione delle norme sul demanio culturale e sull’usucapione, sostenendo che il vincolo storico-artistico sarebbe stato accertato solo con decreto ministeriale del 2000 e che, prima di tale data, il possesso ventennale si era già consolidato; 3) violazione delle norme sull’usucapione e sull’onere della prova, contestando la decorrenza degli effetti della sentenza di usucapione e l’asserita mancata prova da parte dell’Amministrazione della non usucapibilità del bene; 4) violazione delle regole sulle spese, per la condanna anche in favore dell’Agenzia del Territorio, parte evocata ma ritenuta estranea al rapporto sostanziale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso l’esistenza di un giudicato esterno favorevole sulla usucapibilità del bene, rilevando che la precedente sentenza di legittimità richiamata aveva deciso solo su una questione preliminare relativa agli atti interruttivi della prescrizione e non sull’effettiva usucapibilità o sulla proprietà demaniale del bene. Ha poi confermato che un immobile di proprietà pubblica, dotato di interesse storico-artistico o archeologico, è soggetto al regime del demanio pubblico e non è usucapibile, anche in assenza di un formale provvedimento amministrativo, quando tale interesse risulti dalle caratteristiche intrinseche del bene e dagli atti dell’amministrazione. Ha inoltre ritenuto irrilevante l’errore della Corte d’appello sulla retroattività degli effetti della sentenza di usucapione, perché il possesso non era comunque maturato per il decorso del ventennio. Infine, ha confermato la condanna alle spese anche nei confronti della parte evocata in giudizio dalla stessa ricorrente e poi rimasta costituita nel giudizio di appello. È stato inoltre disposto il pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 822, comma 2, c.c.

    i beni immobili di proprietà pubblica con interesse storico, archeologico o artistico rientrano nel demanio pubblico e non sono usucapibili

  • art. 823 c.c.

    i beni demaniali sono assoggettati al regime di inalienabilità e non possono essere sottratti alla loro destinazione

  • art. 824 c.c.

    estende il regime del demanio pubblico ai beni appartenenti a enti pubblici secondo i casi previsti

  • art. 1158 c.c.

    l’usucapione richiede il possesso continuato per venti anni; nel caso concreto il termine non risultava maturato

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in relazione all’onere della prova circa i presupposti dell’usucapione e la natura del bene

  • art. 2909 c.c.

    invocato dalla ricorrente per il giudicato esterno; la Corte ha escluso che si fosse formato su proprietà demaniale/usucapibilità

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la formazione del giudicato interno/esterno

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato nel motivo sul giudicato e sui limiti delle allegazioni in appello

  • art. 384 c.p.c.

    richiamato sia per il giudicato sia per la correggibilità della motivazione in cassazione

  • art. 394 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente nel contesto del giudizio di rinvio e del giudicato

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    invocato per denunciare asserita nullità della motivazione

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato a sostegno della censura sulla motivazione della sentenza

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato sulla regolazione delle spese secondo il principio di soccombenza

  • art. 1 L. n. 1089/1939

    utilizzato per affermare che il vincolo storico-artistico può risultare dalle caratteristiche intrinseche del bene

  • art. 4, comma 1, L. n. 1089/1939

    menzionato per escludere che la mancata iscrizione nell’elenco impedisca la demanialità del bene

  • art. 827 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di beni appartenenti al patrimonio pubblico/demanio

  • art. 586 c.c.

    richiamato dalla ricorrente, ma non decisivo nella motivazione

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per il procedimento camerale in cassazione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    ha fondato l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato quale parametro dell’ulteriore contributo unificato dovuto

Massime di principio

  • Il giudicato esterno può essere opposto solo se riguarda in modo espresso o implicito necessario la medesima questione decisa nel nuovo giudizio; non basta che una precedente pronuncia si sia limitata a risolvere un tema preliminare o strumentale.
  • Un immobile appartenente a un ente pubblico, quando presenti interesse storico, archeologico o artistico, è soggetto al regime demaniale e non può essere usucapito; la formale dichiarazione amministrativa non costituisce il vincolo, ma ne accerta una qualità intrinseca già esistente del bene.
  • La sussistenza del carattere demaniale-culturale di un bene può essere desunta anche da elementi fattuali, atti amministrativi e comportamenti della P.A., senza necessità di un provvedimento formale costitutivo.
  • Ai fini dell’usucapione, il decorso del termine ventennale deve essere integralmente maturato prima di atti incompatibili con il possesso utile; atti pubblici che contestino la signoria di fatto del privato possono escludere i requisiti di pubblicità, pacificità e continuità del possesso.
  • Un errore sulla retroattività degli effetti della sentenza di usucapione non comporta cassazione se la decisione resta comunque sorretta da autonoma e sufficiente ratio fondata sulla mancata maturazione del termine e/o sull’inesistenza dei presupposti dell’usucapione.
  • In tema di spese di lite, la condanna può seguire il principio di soccombenza anche nei confronti di una parte evocata dalla stessa attrice sin dall’origine, se tale parte è stata effettivamente parte del rapporto processuale e non sia stata tempestivamente estromessa.

Come è indicizzato

MateriePossessoImpugnazioniSpese di lite
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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