Cassazione Civile, Ordinanza n. 25405/2022 del 26/08/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (concessionario riscossione)
La controversia
La società concessionaria della riscossione ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR Campania che aveva rigettato il suo appello e confermato l'annullamento, disposto in primo grado, di un'iscrizione ipotecaria eseguita per omesso versamento di ICI dovuta per più annualità. La CTR aveva ritenuto inutilizzabili i documenti prodotti tardivamente in primo grado dall'appellante e riprodotti in appello, perché non era stata dimostrata la novità di tali documenti. Con l'unico motivo di ricorso, la società ha denunciato la violazione dell'art. 58 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la documentazione attestante la ritualità delle notifiche delle cartelle non poteva essere esclusa dal giudice di merito solo perché prodotta tardivamente in appello, essendo già stata depositata, sia pure irritualmente, nel giudizio di primo grado.
La decisione
La Corte ha dapprima verificato la tempestività del ricorso, ritenendolo proposto nel termine semestrale applicabile, prorogato dalla sospensione prevista per le controversie definibili. Nel merito ha accolto il ricorso, affermando che nel processo tributario la documentazione già depositata, benché tardivamente o irritualmente, nel primo grado resta acquisita al fascicolo d'ufficio e può essere esaminata anche in appello; l'inosservanza del termine di deposito previsto per la produzione documentale non comporta l'inutilizzabilità del documento se esso era già presente nel giudizio di primo grado. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR Campania, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Nel processo tributario la produzione di nuovi documenti in appello è consentita; il documento già depositato nel primo grado, ancorché irritualmente o tardivamente, resta comunque acquisito e utilizzabile nel giudizio di impugnazione.
Il deposito documentale deve avvenire entro il termine di venti giorni liberi prima dell'udienza; tuttavia la sua violazione è sanata se il documento era già stato depositato nel primo grado.
art. 28 comma 3 d.lgs. n. 546/1992
Richiamato per la disciplina del termine di impugnazione nel processo tributario.
Richiamato per la disciplina dell'applicabilità delle norme processuali civili al giudizio tributario.
Richiamato quale termine lungo per l'impugnazione, applicabile ratione temporis.
art. 46, comma 17, L. n. 69/2009
Richiamato per l'applicabilità temporale del termine lungo in ragione dell'instaurazione del giudizio di primo grado dopo il 4 luglio 2009.
art. 6, comma 11, d.l. n. 119/2018, conv. in L. n. 136/2018
"Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione, che scadono tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 luglio 2019"
La sospensione dei termini ha prorogato il termine utile per proporre ricorso, rendendo tempestiva l'impugnazione spedita via PEC il 3 luglio 2020.
Massime di principio
- Nel processo tributario la produzione documentale in appello non è preclusa in modo assoluto; è utilizzabile anche la documentazione già depositata, sia pure tardivamente, nel primo grado, poiché essa resta acquisita al fascicolo d'ufficio fino al passaggio in giudicato della sentenza.
- L'inutilizzabilità del documento non può essere affermata soltanto perché il deposito in appello non sia stato qualificato come produzione di documenti nuovi, se il documento era già entrato nel processo di primo grado.
- Ai fini della verifica della tempestività dell'impugnazione occorre considerare non solo il termine ordinario, ma anche le eventuali sospensioni normative dei termini processuali previste per specifiche categorie di controversie.
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