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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17970/2023 del 28/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di condanna per due vicende estorsive (art. 629 c.p.) sostenendo: 1) nullità per violazione del diritto di difesa per il rigetto della richiesta di rinvio per legittimo impedimento del difensore e per la mancata rinnovazione dell'istruttoria e dell'esame degli imputati; 2) carenza della prova del dolo specifico dell'estorsione, con richiamo alle dichiarazioni della parte civile che sminuirebbero la portata minacciosa della condotta; 3) errata qualificazione giuridica dei fatti (sostengono che il fatto sarebbe piuttosto configurabile, al più, come truffa ex art. 640 c.p. o come condotta colposa); 4) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto i motivi aspecifici e meri rifacimenti dell'appello, senza il necessario confronto puntuale con la motivazione della sentenza impugnata; ha richiamato il principio della "doppia conforme" (sentenza di primo grado e appello concordi), limitando il sindacato di legittimità a vizi di macroscopico travisamento della prova non ravvisati nel caso. Ha ritenuto corretta e non manifestamente illogica la valutazione del merito circa la responsabilità e il diniego delle attenuanti generiche. Conseguenze pratiche: inammissibilità dei ricorsi; condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali; condanna alla rifusione delle spese di costituzione e difesa della parte civile (euro 3.686 oltre accessori di legge); condanna di ciascun ricorrente al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • D.L. n.137/2020, art. 23, comma 8

    Riferimento alla modalità di trattazione del ricorso con contraddittorio scritto; mero cenno procedurale sull'istruttoria in Cassazione.

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Richiama il motivo di inammissibilità per aspecificità del ricorso che non contesta specificamente la motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 606, lett. e), c.p.p.

    Limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni di merito; la modifica normativa (L. n.46/2006) consente il controllo solo per travisamento macroscopico della prova.

  • Legge n.46/2006

    Modifica l'art. 606 c.p.p. riducendo l'ampiezza del sindacato della Cassazione sulle valutazioni probatorie dei giudici del merito.

  • art. 62-bis c.p.

    Norma sulle circostanze attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto che la motivazione del diniego sia logica e sufficiente, quindi non sindacabile in Cassazione.

  • art. 629 c.p.

    Norma che disciplina il reato di estorsione; è il capo di imputazione confermato in sede di merito e non ritenuto erroneamente applicato dalla Corte di Cassazione.

  • art. 640 c.p.

    Richiamato dai ricorrenti come qualificazione alternativa (truffa); la Corte ha ritenuto che la deduzione non sia fondata né sufficientemente argomentata in Cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che consente la condanna alle spese del procedimento; applicata per imporre ai ricorrenti il pagamento delle spese processuali e delle ammende per l'inammissibilità.

Massime di principio

  • In Cassazione i motivi devono essere specifici e confrontarsi puntualmente con la motivazione impugnata: la mera riproposizione delle doglianze già svolte in appello è causa di inammissibilità.
  • Quando esiste una "doppia conforme" (sentenza di primo grado e appello concordi), il sindacato della Cassazione sulle risultanze probatorie è molto limitato e richiede la dimostrazione di un macroscopico travisamento della prova o l'uso di elementi probatori non presenti nel processo di primo grado.
  • Le censure sulla qualificazione giuridica del fatto (es. estorsione vs truffa) devono indicare con precisione gli errori logico-giuridici della valutazione del giudice del merito; argomentazioni generiche o alternative non convincono la Corte di legittimità.
  • Il diniego di attenuanti generiche è sindacabile solo se la motivazione è manifestamente illogica o omissiva; è sufficiente che il giudice di merito indichi i fatti o gli elementi ritenuti decisivi per il diniego.
  • Richieste processuali quali rinvii per astensione dei difensori possono essere rigettate validamente se vi sono esigenze processuali (es. imputati detenuti) e se un difensore sostituto ha effettivamente partecipato al processo.
  • Gli appellanti che presentano ricorsi privi di specificità rischiano non solo l'inammissibilità ma anche la condanna alle spese e a sanzioni pecuniarie (ammende) per profili di colpa nella determinazione dell'impugnazione.

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