Cassazione Penale, Sentenza n. 17970/2023 del 28/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di condanna per due vicende estorsive (art. 629 c.p.) sostenendo: 1) nullità per violazione del diritto di difesa per il rigetto della richiesta di rinvio per legittimo impedimento del difensore e per la mancata rinnovazione dell'istruttoria e dell'esame degli imputati; 2) carenza della prova del dolo specifico dell'estorsione, con richiamo alle dichiarazioni della parte civile che sminuirebbero la portata minacciosa della condotta; 3) errata qualificazione giuridica dei fatti (sostengono che il fatto sarebbe piuttosto configurabile, al più, come truffa ex art. 640 c.p. o come condotta colposa); 4) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto i motivi aspecifici e meri rifacimenti dell'appello, senza il necessario confronto puntuale con la motivazione della sentenza impugnata; ha richiamato il principio della "doppia conforme" (sentenza di primo grado e appello concordi), limitando il sindacato di legittimità a vizi di macroscopico travisamento della prova non ravvisati nel caso. Ha ritenuto corretta e non manifestamente illogica la valutazione del merito circa la responsabilità e il diniego delle attenuanti generiche. Conseguenze pratiche: inammissibilità dei ricorsi; condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali; condanna alla rifusione delle spese di costituzione e difesa della parte civile (euro 3.686 oltre accessori di legge); condanna di ciascun ricorrente al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
D.L. n.137/2020, art. 23, comma 8
Riferimento alla modalità di trattazione del ricorso con contraddittorio scritto; mero cenno procedurale sull'istruttoria in Cassazione.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
Richiama il motivo di inammissibilità per aspecificità del ricorso che non contesta specificamente la motivazione della sentenza impugnata.
Limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni di merito; la modifica normativa (L. n.46/2006) consente il controllo solo per travisamento macroscopico della prova.
Modifica l'art. 606 c.p.p. riducendo l'ampiezza del sindacato della Cassazione sulle valutazioni probatorie dei giudici del merito.
Norma sulle circostanze attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto che la motivazione del diniego sia logica e sufficiente, quindi non sindacabile in Cassazione.
Norma che disciplina il reato di estorsione; è il capo di imputazione confermato in sede di merito e non ritenuto erroneamente applicato dalla Corte di Cassazione.
Richiamato dai ricorrenti come qualificazione alternativa (truffa); la Corte ha ritenuto che la deduzione non sia fondata né sufficientemente argomentata in Cassazione.
Norma che consente la condanna alle spese del procedimento; applicata per imporre ai ricorrenti il pagamento delle spese processuali e delle ammende per l'inammissibilità.
Massime di principio
- In Cassazione i motivi devono essere specifici e confrontarsi puntualmente con la motivazione impugnata: la mera riproposizione delle doglianze già svolte in appello è causa di inammissibilità.
- Quando esiste una "doppia conforme" (sentenza di primo grado e appello concordi), il sindacato della Cassazione sulle risultanze probatorie è molto limitato e richiede la dimostrazione di un macroscopico travisamento della prova o l'uso di elementi probatori non presenti nel processo di primo grado.
- Le censure sulla qualificazione giuridica del fatto (es. estorsione vs truffa) devono indicare con precisione gli errori logico-giuridici della valutazione del giudice del merito; argomentazioni generiche o alternative non convincono la Corte di legittimità.
- Il diniego di attenuanti generiche è sindacabile solo se la motivazione è manifestamente illogica o omissiva; è sufficiente che il giudice di merito indichi i fatti o gli elementi ritenuti decisivi per il diniego.
- Richieste processuali quali rinvii per astensione dei difensori possono essere rigettate validamente se vi sono esigenze processuali (es. imputati detenuti) e se un difensore sostituto ha effettivamente partecipato al processo.
- Gli appellanti che presentano ricorsi privi di specificità rischiano non solo l'inammissibilità ma anche la condanna alle spese e a sanzioni pecuniarie (ammende) per profili di colpa nella determinazione dell'impugnazione.
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