Cassazione Civile, Ordinanza n. 33628/2024 del 20/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (comproprietario)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un comproprietario di un immobile a uso commerciale, sito in Galatina, per ottenere dall'altro comproprietario, titolare di quota eguale, un'indennità per l'occupazione esclusiva del bene comune. Il convenuto ha resistito e ha proposto domanda riconvenzionale per il rimborso pro quota di somme da lui anticipate per spese funerarie, di successione e altre spese relative al comune dante causa. In primo grado il giudice di pace ha declinato la competenza per materia in favore del tribunale; riassunta la causa, il tribunale ha rigettato la domanda principale e accolto la riconvenzionale. In appello la corte territoriale ha riformato in parte la decisione, condannando il convenuto al pagamento di euro 2.000 a titolo di indennità per l'utilizzazione esclusiva del bene comune e confermando il resto. In cassazione il soccombente ha dedotto, da un lato, omesso o erroneo esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c., denunciando anche violazione degli artt. 99 e 115 c.p.c. per avere la corte d'appello fondato la decisione su prove non corrispondenti al contenuto dell'interrogatorio reso dal ricorrente; dall'altro, violazione e falsa applicazione degli artt. 1102, 1223 e 2056 c.c., sostenendo che non era stato accertato un uso esclusivo del bene in violazione del diritto di comproprietà e che non poteva ritenersi automatica la derivazione di un danno risarcibile in capo all'altro comproprietario.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso improcedibile perché, avendo il ricorrente indicato che la sentenza impugnata era stata notificata via PEC, avrebbe dovuto depositare nel termine di cui all'art. 369 c.p.c. anche la relata di notifica, ossia le copie cartacee dei messaggi di spedizione e ricezione; tale documentazione mancava e non risultava prodotta dalla controparte né acquisita d'ufficio. La Corte ha aggiunto, solo per completezza, che il ricorso sarebbe comunque stato in parte inammissibile e in parte infondato: il primo motivo perché non autosufficiente e diretto a sollecitare un nuovo esame delle prove; il secondo perché, per la parte in cui contestava l'accertamento di fatto, era parimenti inammissibile, mentre nel resto era infondato poiché l'indennità per l'uso esclusivo del bene comune presuppone proprio l'esclusione dell'altro comproprietario dall'utilizzazione del cespite, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
consente la censura per omesso esame di fatti decisivi, ma non il riesame del merito o delle prove.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è il parametro per denunciare violazione o falsa applicazione di legge; non consente di rimettere in discussione l'accertamento fattuale compiuto dal giudice di merito.
richiamato dal ricorrente come norma asseritamente violata, senza che la Corte ne ricavi un principio autonomo decisivo.
richiamato dal ricorrente in relazione alla pretesa decisione su prove immaginarie; la censura è stata ritenuta inammissibile perché volta al riesame del materiale probatorio.
la Corte ribadisce che la condanna all'indennità è legittima quando sia accertata l'esclusione dell'altro comproprietario dall'uso del bene comune.
richiamato dal ricorrente in tema di danno-conseguenza; la Corte non accoglie la censura perché il presupposto dannoso è stato individuato nell'esclusione dall'utilizzo del bene.
richiamato dal ricorrente quale norma di rinvio ai criteri di liquidazione del danno risarcibile; la Corte lo considera nel quadro della domanda di indennità per uso esclusivo del bene comune.
richiamato per la decorrenza del termine breve di impugnazione dalla notificazione della sentenza.
la mancata produzione della sentenza notificata con la relativa prova di notifica determina l'improcedibilità del ricorso per cassazione.
non consente di sanare tardivamente l'omessa produzione della relata di notifica o dei messaggi PEC necessari ai fini dell'improcedibilità.
la produzione da parte del controricorrente entro tale termine potrebbe evitare l'improcedibilità; nel caso concreto non è avvenuta.
art. 24 Cost.
richiamato per escludere che la sanzione dell'improcedibilità per mancato deposito della relata di notifica violi il diritto di difesa.
art. 111 Cost.
richiamato per escludere la violazione del giusto processo da parte della disciplina dell'improcedibilità.
art. 6 CEDU
richiamato per escludere il contrasto della sanzione processuale con il diritto a un equo processo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
impone, in caso di improcedibilità del ricorso, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
costituisce il parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto/improcedibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, se il ricorrente dichiara che la sentenza impugnata gli è stata notificata, assume l'onere di depositare nel termine di cui all'art. 369 c.p.c. la copia della sentenza con la relativa prova di notificazione; in caso di notifica via PEC, ciò richiede il deposito dei messaggi di spedizione e ricezione in formato idoneo. La mancanza di tale documentazione comporta l'improcedibilità del ricorso, salvo che la produzione sia avvenuta ad opera del controricorrente o il fascicolo d'ufficio consenta di acquisirla.
- L'omesso deposito della relata di notificazione della sentenza impugnata non è sanabile con una successiva produzione tardiva ai sensi dell'art. 372 c.p.c.; la sanzione dell'improcedibilità opera anche se la controparte non contesta il mancato deposito, poiché tutela un presidio processuale rilevabile d'ufficio.
- Nel ricorso per cassazione, la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. deve rispettare l'onere di specifica indicazione e riproduzione del fatto decisivo e della sua collocazione processuale; non è ammissibile quando, sotto la veste del vizio motivazionale o della violazione di legge, miri in realtà a ottenere un nuovo apprezzamento delle prove.
- L'indennità per l'utilizzo esclusivo di un bene in comunione presuppone l'accertata esclusione dell'altro comproprietario dal godimento del cespite; una volta accertata tale esclusione, la condanna al pagamento dell'indennità è coerente con i principi sull'uso della cosa comune e con i criteri di liquidazione del pregiudizio.
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