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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02174/2025 del 17/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (imputato)

La controversia

La parte civile ha impugnato la sentenza del Tribunale di Catanzaro che, in riforma della decisione di primo grado, aveva assolto l'imputato dall'accusa di minaccia semplice ex art. 612, comma 1, c.p. perché il fatto non sussiste. Il ricorso sosteneva che il giudice di appello avrebbe erroneamente applicato la legge per via di una ricostruzione carente o contraddittoria della fattispecie concreta, in particolare per non avere esaminato in modo rigoroso il contesto in cui il fatto era avvenuto alla luce del compendio probatorio. La Corte qualifica però tale censura come doglianza di vizio di motivazione, non proponibile nel ricorso per cassazione contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, essendo in tali casi consentiti soltanto i motivi di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 606 c.p.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della parte civile. Ha altresì precisato che non poteva tenersi conto della memoria difensiva depositata tardivamente nell'interesse dell'imputato e che era inammissibile l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata direttamente in Cassazione. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nella proposizione di un'impugnazione manifestamente inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 612, comma 1, c.p.

    norma incriminatrice contestata a titolo di minaccia semplice; il procedimento originava dall'assoluzione dell'imputato da tale addebito.

  • art. 611, comma 1, c.p.p.

    richiamato per affermare la tardività della memoria depositata nell'interesse dell'imputato rispetto all'udienza di cassazione.

  • art. 93 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato, insieme all'art. 96, per affermare che la domanda di patrocinio a spese dello Stato va proposta al giudice di merito competente e non direttamente alla Corte di cassazione.

  • art. 96 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    norma che, secondo la Corte, riserva ai giudici di merito la competenza a decidere sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 606, comma 1, lettere a), b) e c), c.p.p.

    nei procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace il ricorso per cassazione è ammissibile solo per questi motivi tipizzati.

  • art. 606, comma 2-bis, c.p.p.

    richiamato per limitare i motivi proponibili in cassazione avverso le sentenze di appello per reati di competenza del giudice di pace.

  • art. 39-bis d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274

    disposizione che, nel sistema dei reati di competenza del giudice di pace, delimita i motivi di ricorso per cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    base normativa della condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • Contro le sentenze di appello relative a reati di competenza del giudice di pace, il ricorso per cassazione è proponibile solo per i motivi tassativamente indicati dall'art. 606, comma 1, lett. a), b) e c), c.p.p.; è quindi inammissibile una censura che, pur formalmente prospettata come violazione di legge, si risolva in una contestazione della motivazione o della ricostruzione del fatto.
  • Nel giudizio di legittimità non è utilizzabile il motivo che investe la completezza o la correttezza dell'apprezzamento del compendio probatorio quando tale doglianza si traduca in vizio di motivazione non consentito dal regime speciale dei reati di competenza del giudice di pace.
  • L'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato non può essere presentata direttamente alla Corte di cassazione, dovendo essere rivolta al giudice di merito competente secondo la disciplina del d.P.R. n. 115 del 2002.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, se ricorrono profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione, anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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