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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07275/2025 del 18/03/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (assicurato)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di addebito notificato dall'ente previdenziale per il recupero di una maggiore contribuzione dovuta alla gestione artigiani per gli anni 2007-2010. L'ente aveva calcolato i contributi anche sul reddito percepito dal contribuente in quanto partecipante a una società di capitali, pur senza che costui svolgesse attività lavorativa nella società. La Corte d'appello, riformando il primo grado, aveva accolto l'opposizione del contribuente ritenendo che l'art. 3-bis del d.l. n. 384/1992 si riferisse solo al socio di società di persone e che, per il socio di società di capitali, rilevasse soltanto il presupposto generale dell'art. 1, comma 202, l. n. 662/1996, cioè lo svolgimento di attività lavorativa personale, abituale e prevalente. Con il ricorso per cassazione l'ente ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 3-bis l. n. 438/1992, in connessione con la l. n. 233/1990, sostenendo che la base imponibile contributiva dovesse comprendere tutti i redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF, quindi anche quelli derivanti dalla partecipazione a società di capitali.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione di merito favorevole all'opponente. Ha affermato che la base imponibile contributiva del lavoratore autonomo iscritto alla gestione previdenziale comprende la totalità dei redditi d'impresa come definiti dal TUIR, cioè i redditi derivanti dall'esercizio di attività imprenditoriale, ma non i redditi di capitale. Gli utili percepiti per mera partecipazione a una società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa, sono redditi di capitale ex art. 44, lett. e), d.P.R. n. 917/1986 e non concorrono al calcolo dei contributi. Ha inoltre compensato le spese, rilevando che l'orientamento poi ribadito si è consolidato successivamente alla proposizione del ricorso, e ha dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Ai fini della contribuzione dovuta dai lavoratori autonomi iscritti a una gestione previdenziale, la base imponibile va individuata facendo riferimento alla nozione fiscale di reddito d'impresa: contano i redditi derivanti da attività imprenditoriale, non ogni reddito dichiarato ai fini IRPEF.
  • Gli utili percepiti per la sola partecipazione a società di capitali, quando non accompagnati da una prestazione di attività lavorativa del socio, sono redditi di capitale e non integrano la base imponibile contributiva.
  • L'estensione della base contributiva prevista dall'art. 3-bis del d.l. n. 384/1992 non consente di attrarre nella contribuzione redditi che, secondo la disciplina tributaria, non abbiano natura di reddito d'impresa.
  • La distinzione tra soci di società di persone e soci di società di capitali rileva perché solo nel primo caso il reddito sociale è imputato direttamente al socio come reddito personale d'impresa; nel secondo caso gli utili distribuiti conservano natura di redditi di capitale.
  • Quando l'orientamento giurisprudenziale consolidato si forma dopo la proposizione del ricorso, la Corte può compensare le spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenziali
RamiPrevidenzaTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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