Cassazione Civile, Ordinanza n. 07275/2025 del 18/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurato)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di addebito notificato dall'ente previdenziale per il recupero di una maggiore contribuzione dovuta alla gestione artigiani per gli anni 2007-2010. L'ente aveva calcolato i contributi anche sul reddito percepito dal contribuente in quanto partecipante a una società di capitali, pur senza che costui svolgesse attività lavorativa nella società. La Corte d'appello, riformando il primo grado, aveva accolto l'opposizione del contribuente ritenendo che l'art. 3-bis del d.l. n. 384/1992 si riferisse solo al socio di società di persone e che, per il socio di società di capitali, rilevasse soltanto il presupposto generale dell'art. 1, comma 202, l. n. 662/1996, cioè lo svolgimento di attività lavorativa personale, abituale e prevalente. Con il ricorso per cassazione l'ente ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 3-bis l. n. 438/1992, in connessione con la l. n. 233/1990, sostenendo che la base imponibile contributiva dovesse comprendere tutti i redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF, quindi anche quelli derivanti dalla partecipazione a società di capitali.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione di merito favorevole all'opponente. Ha affermato che la base imponibile contributiva del lavoratore autonomo iscritto alla gestione previdenziale comprende la totalità dei redditi d'impresa come definiti dal TUIR, cioè i redditi derivanti dall'esercizio di attività imprenditoriale, ma non i redditi di capitale. Gli utili percepiti per mera partecipazione a una società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa, sono redditi di capitale ex art. 44, lett. e), d.P.R. n. 917/1986 e non concorrono al calcolo dei contributi. Ha inoltre compensato le spese, rilevando che l'orientamento poi ribadito si è consolidato successivamente alla proposizione del ricorso, e ha dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
È la norma processuale invocata per denunciare la violazione di legge nel ricorso per cassazione.
art. 3-bis d.l. 19 settembre 1992 n. 384, conv. in l. 14 novembre 1992 n. 438
Prevede che, dal 1993, il contributo annuo dovuto per i soggetti di cui alla l. n. 233/1990 sia rapportato alla totalità dei redditi di impresa denunciati ai fini IRPEF; la Corte lo interpreta come riferito ai redditi d'impresa in senso fiscale, non ai redditi di capitale.
l. 2 agosto 1990 n. 233, art. 1, comma 202
Individua il presupposto generale dell'obbligo contributivo per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione previdenziale.
D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, art. 55
Definisce i redditi d'impresa come quelli derivanti dall'esercizio di attività imprenditoriale; è il parametro per delimitare la base imponibile contributiva.
D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, art. 44, lett. e)
Qualifica come redditi di capitale gli utili da partecipazione a società soggette a IRES; tali utili, se percepiti senza prestazione lavorativa, restano esclusi dalla base contributiva.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Ai fini della contribuzione dovuta dai lavoratori autonomi iscritti a una gestione previdenziale, la base imponibile va individuata facendo riferimento alla nozione fiscale di reddito d'impresa: contano i redditi derivanti da attività imprenditoriale, non ogni reddito dichiarato ai fini IRPEF.
- Gli utili percepiti per la sola partecipazione a società di capitali, quando non accompagnati da una prestazione di attività lavorativa del socio, sono redditi di capitale e non integrano la base imponibile contributiva.
- L'estensione della base contributiva prevista dall'art. 3-bis del d.l. n. 384/1992 non consente di attrarre nella contribuzione redditi che, secondo la disciplina tributaria, non abbiano natura di reddito d'impresa.
- La distinzione tra soci di società di persone e soci di società di capitali rileva perché solo nel primo caso il reddito sociale è imputato direttamente al socio come reddito personale d'impresa; nel secondo caso gli utili distribuiti conservano natura di redditi di capitale.
- Quando l'orientamento giurisprudenziale consolidato si forma dopo la proposizione del ricorso, la Corte può compensare le spese di lite.
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