Cassazione Civile, Ordinanza n. 07121/2024 del 15/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditori)
La controversia
La controversia nasce dall'azione revocatoria proposta da alcuni creditori contro la vendita dell'unico immobile di proprietà di una debitrice al coniuge acquirente. I creditori fondavano la loro pretesa su due sentenze definitive che accertavano crediti di somme prestate in passato alla debitrice da una parente poi deceduta, di cui erano eredi. Il Tribunale aveva accolto la revocatoria e la Corte d'appello di Venezia aveva rigettato l'appello dei convenuti. In cassazione i soccombenti hanno proposto otto motivi: 1) omessa pronuncia e violazione degli artt. 99, 100 e 112 c.p.c., sostenendo che revocatoria e simulazione erano state proposte in modo incompatibile e non subordinato; 2) violazione degli artt. 2697 c.c., 115, 116 e 163 c.p.c. per asserita inversione dell'onere della prova e per mancata considerazione della non contestazione circa la provenienza della provvista dalla vendita dell'immobile; 3) violazione degli artt. 2701 c.c. e 214 c.p.c. per non aver attribuito efficacia probatoria a documenti e quietanze non disconosciuti né impugnati con querela di falso; 4) violazione degli artt. 2702 c.c., 115, 116, 163 e 183 c.p.c. per mancato rilievo della non contestazione; 5) ultrapetizione e violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la Corte d'appello valorizzato d'ufficio un preteso credito della debitrice verso il fratello; 6) violazione dell'art. 2901 c.c. perché l'esenzione da revocatoria degli atti compiuti per pagare debiti scaduti non richiede che il pagamento avvenga materialmente da parte del debitore, essendo sufficiente che la vendita sia la fonte della provvista; 7) violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. per omesso esame di fatti decisivi e per non avere considerato che la debitrice non avrebbe posseduto altri beni; 8) censura sulle spese e sull'ulteriore contributo unificato, con richiesta di rimessione della questione di costituzionalità dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002. La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, ritenendo infondati o inammissibili tutti i motivi. Ha affermato, tra l'altro, che revocatoria e simulazione possono essere proposte nello stesso giudizio anche in via alternativa; che l'esenzione dalla revocatoria per il pagamento di debiti scaduti o per la vendita destinata a reperire liquidità necessaria all'adempimento configura un'eccezione in senso stretto, il cui onere probatorio grava sul debitore-venditore; che la non contestazione è configurabile solo per fatti esplicitamente ammessi o difesi in modo incompatibile con il loro disconoscimento e, comunque, non può essere utilmente invocata senza adeguata trascrizione degli atti rilevanti; che le scritture private provenienti da terzi hanno valore meramente indiziario e sono liberamente valutabili; che una censura che investa solo una delle rationes decidendi non è idonea a determinare la cassazione; che la regolazione delle spese e l'attestazione dell'ulteriore contributo unificato non sono sindacabili nei termini dedotti. Il ricorso è stato quindi respinto e i ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
La decisione
La Corte ha confermato la decisione d'appello che aveva mantenuto ferma l'accoglimento dell'azione revocatoria sulla compravendita dell'unico immobile della debitrice. Ha ritenuto corrette le valutazioni di merito sulla mancata prova dell'esenzione da revocatoria per pagamento di debiti scaduti e ha escluso vizi processuali o di motivazione. Tutti i motivi di ricorso sono stati rigettati o dichiarati inammissibili. I ricorrenti sono stati condannati, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e, per legge, è stata ribadita l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato come parametro della censura di omessa pronuncia sulla compatibilità tra domande proposte dagli attori.
Richiamato nella doglianza processuale sulla legittimazione e sull'interesse ad agire.
La Corte esclude il vizio di ultrapetizione e ritiene infondata o inammissibile la censura di omessa pronuncia.
L'onere di provare i fatti impeditivi dell'azione revocatoria, in particolare l'esenzione per pagamento di debiti scaduti, grava sul debitore-venditore.
Richiamato in relazione alla non contestazione e alla valutazione delle prove.
Richiamato per censurare la valutazione probatoria; la Corte ribadisce che il sindacato di legittimità non consente una nuova valutazione del merito.
Citato nei motivi relativi alle allegazioni e alla contestazione processuale.
Citato nel motivo sulla non contestazione.
Richiamato dal ricorrente, ma la Corte chiarisce che le scritture private provenienti da terzi sono liberamente contestabili e hanno valore indiziario.
Richiamato dal ricorrente; la Corte precisa che non opera per scritture private di terzi estranei alla lite.
Richiamato dal ricorrente; la Corte esclude la piena efficacia probatoria per documenti provenienti da terzi estranei al giudizio.
L'esenzione dalla revocatoria per l'adempimento di un debito scaduto o per l'alienazione destinata a reperire la liquidità necessaria va provata dal debitore; non basta allegare in astratto che il prezzo della vendita sia stato destinato ai pagamenti.
Richiamato nel motivo sulle presunzioni; la Corte non accoglie la critica alla valutazione indiziaria compiuta dal giudice di merito.
Richiamato nel motivo sulle presunzioni; la Corte reputa inammissibile la richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio.
Indica la trattazione in adunanza camerale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
L'obbligo dell'ulteriore contributo unificato deriva direttamente dalla legge; il giudice si limita ad attestare i presupposti applicativi.
Massime di principio
- L'azione revocatoria e l'azione di simulazione possono essere cumulate nello stesso giudizio anche in via alternativa; la proposizione dell'una non esclude l'altra e non integra, di per sé, ultrapetizione se il giudice accoglie una delle domande comprese nel petitum.
- L'esenzione dalla revocatoria per il pagamento di debiti scaduti, o per la vendita destinata a reperire la liquidità necessaria ad adempiere, costituisce un fatto impeditivo che deve essere provato dal debitore-venditore, trattandosi di eccezione in senso stretto e per ragioni di vicinanza della prova.
- Ai fini della non contestazione, il fatto allegato può considerarsi pacifico solo se esplicitamente ammesso o se la difesa avversaria sia incompatibile con il suo disconoscimento; il principio opera per fatti noti alla parte e richiede una puntuale allegazione in ricorso degli atti processuali rilevanti.
- Le scritture private provenienti da terzi estranei alla lite non sono assistite dalla disciplina dell'art. 2702 c.c. e dell'art. 214 c.p.c., ma valgono come prove atipiche liberamente valutabili dal giudice insieme agli altri elementi acquisiti.
- In cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio o censurare solo una delle rationes decidendi poste a base della decisione, poiché le altre, se autonome e non impugnate, consolidano la sentenza.
- La disciplina dell'ulteriore contributo unificato opera come conseguenza legale del rigetto o dell'inammissibilità del ricorso, senza margini di discrezionalità del giudice di legittimità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 15 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 06971/2024 del 15/03/2024
- ordinanza_civile · 15 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 06972/2024 del 15/03/2024
- ordinanza_civile · 15 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 06975/2024 del 15/03/2024
- ordinanza_civile · 15 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 06977/2024 del 15/03/2024
- ordinanza_civile · 15 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 06979/2024 del 15/03/2024
- ordinanza_civile · 15 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 06981/2024 del 15/03/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →