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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18110/2023 del 23/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

Una società costruttrice e venditrice di immobili ristrutturati era stata convenuta in giudizio per il risarcimento dei danni asseritamente derivanti da difetti costruttivi delle unità immobiliari, relativi in particolare all’isolamento acustico e termico e allo smaltimento delle acque reflue. La società aveva chiamato in manleva il professionista che aveva redatto il progetto di ristrutturazione, sostenendo la sua corresponsabilità. Il Tribunale aveva accolto la domanda risarcitoria e aveva condannato il professionista a tenere indenne la società nella misura del 30% per la sua corresponsabilità quale progettista. In appello la società lamentava che il professionista dovesse rispondere anche come direttore dei lavori e contestava la misura della corresponsabilità. In cassazione deduceva: 1) violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., per avere la Corte d’appello trascurato il giudicato interno sulla qualità di direttore dei lavori del professionista, che il Tribunale avrebbe accertato senza impugnazione; 2) violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., per l’asserita arbitrarietà e mancanza di motivazione della liquidazione equitativa della misura di corresponsabilità e della conseguente manleva.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, perché la Corte territoriale aveva correttamente rilevato che la domanda di garanzia impropria era stata proposta nei confronti del professionista solo nella qualità di progettista, e non anche di direttore dei lavori; tale rilievo costituiva autonoma ratio decidendi, coerente con le conclusioni precisate in primo grado e con la lettura della sentenza del Tribunale. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, osservando che il giudice di merito aveva già proceduto a una liquidazione equitativa della corresponsabilità, motivandola con le interrelazioni tra i profili professionali e la posizione della società costruttrice-venditrice, non limitata a mera esecutrice; la censura mirava in sostanza a una revisione del merito, non consentita in cassazione, e non colpiva specificamente l’autonoma ragione della decisione secondo cui mancavano elementi per una diversa quantificazione. La società ricorrente è stata condannata alle spese e ai conseguenti oneri ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    il giudicato interno non può essere invocato quando la domanda proposta e la decisione di merito risultino riferite a una specifica qualità professionale, qui quella di progettista, e non anche ad altra qualità non ritualmente dedotta

  • art. 324 c.p.c.

    il giudicato interno opera solo sui capi effettivamente non censurati, ma non può superare una diversa autonoma ratio decidendi fondata sull’oggetto della domanda e sulla sua corretta delimitazione

  • art. 132 c.p.c.

    la motivazione è sufficiente se rende comprensibile il percorso logico seguito nella liquidazione equitativa della corresponsabilità

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    la motivazione del provvedimento deve dare conto, in modo adeguato, dei criteri seguiti dal giudice nella determinazione equitativa

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    la decisione è stata assunta in camera di consiglio con deposito della motivazione nei termini previsti per il rito camerale

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l’ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • Il giudicato interno può essere utilmente invocato solo se il capo di sentenza effettivamente formato e non impugnato riguardi la medesima questione nei limiti in cui è stata introdotta e decisa; non opera per estendere la decisione a profili o qualità professionali non specificamente dedotti in giudizio.
  • Quando la domanda di garanzia o di manleva è formulata con riferimento a una sola specifica qualifica professionale del terzo chiamato, il giudice non può imputare a quest’ultimo responsabilità ulteriori non ricomprese nel petitum e nella causa petendi così come emergono dagli atti.
  • La liquidazione equitativa della corresponsabilità è insindacabile in cassazione se il giudice di merito espone un percorso argomentativo non manifestamente illogico e indica gli elementi fattuali posti a base della quantificazione.
  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del merito sotto la veste della denuncia di vizio di motivazione o di arbitrarietà della quantificazione, ove la decisione impugnata abbia già dato conto dei criteri seguiti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResponsabilità professionale
RamiProcesso civileResponsabilità civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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