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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 28822/2022 del 04/10/2022

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di appello che ha confermato il licenziamento senza preavviso intimato il 31/10/2016 a seguito della riattivazione di un procedimento disciplinare originato nel 2002 e sospeso per la pendenza di procedimento penale (fatti di peculato e altri illeciti finalizzati all'attribuzione di voci stipendiali non dovute). Le questioni principali riguardavano: (i) la tempestività della riattivazione del procedimento disciplinare del 2016 (dies a quo e rispettivi termini), (ii) l'applicabilità retroattiva dell'art. 55-ter d.lgs. n.165/2001 (introdotto dal d.lgs. n.150/2009) ai procedimenti aperti e sospesi prima della riforma, (iii) se la comunicazione/ conoscenza della sentenza penale potesse farsi risalire alla trasmissione dall'Avvocatura comunale o alla lettura del dispositivo in udienza, (iv) la specificità delle contestazioni disciplinari e (v) la possibilità per il giudice del lavoro di utilizzare le motivazioni delle sentenze penali come elemento probatorio senza svolgere autonoma istruttoria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso; ha confermato che la riattivazione del procedimento disciplinare effettuata con nota dell'8 luglio 2016 era tempestiva e riferibile all'unitario procedimento originato nel 2002 (integrato da contestazioni del 2004). Ha affermato che l'art. 55-ter d.lgs. n.165/2001 (introdotto dal d.lgs. n.150/2009) non si applica ai procedimenti disciplinari aperti e sospesi anteriormente all'entrata in vigore della riforma (16/11/2009), sicché la disciplina dei termini per la ripresa resta rimessa alla contrattazione collettiva applicabile. Anche ove si assumesse come dies a quo la trasmissione della sentenza dall'Avvocatura (10/05/2016) o il ritiro presso la cancelleria (23/05/2016), la riattivazione del 10/07/2016 risultava effettuata entro i 180 giorni previsti dall'art.25, comma 9, del CCNL 6/7/1995. La Corte ha ritenuto valida la specificità della contestazione (richiami ai capi di imputazione e riproduzione dei fatti) e legittimo l'uso, da parte del giudice del lavoro, delle motivazioni e risultanze delle sentenze penali come elementi apprezzabili per la valutazione disciplinare, senza obbligo di ulteriore istruttoria autonoma dell'Amministrazione. Condanna della ricorrente alle spese.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 165/2001, art. 55-ter

    La Corte ha ritenuto che la norma non trovi applicazione ai procedimenti disciplinari aperti e sospesi prima dell'entrata in vigore della riforma del 2009; quindi non è applicabile retroattivamente alla riattivazione del procedimento del 2002.

  • d.lgs. n. 150/2009, art. 69 (che ha introdotto art. 55-ter)

    Ha introdotto l'art.55-ter ma senza disciplina transitoria; perciò la riforma non è stata ritenuta estensibile ai procedimenti preesistenti sospesi.

  • C.C.N.L. Comparto Regioni e Autonomie Locali 6 luglio 1995, art. 25, comma 9

    Fissa il termine di 180 giorni per la riattivazione del procedimento disciplinare dopo la conoscenza della sentenza penale; la Corte l'ha ritenuta applicabile al caso e ha trovato la riattivazione entro tale termine.

  • C.C.N.L. Comparto Regioni e Autonomie Locali 6 luglio 1995, art. 24

    Disciplinando il termine di 20 giorni per la contestazione, è riferito alla contestazione ex novo e non è estensibile al caso di riattivazione del procedimento sospeso per pendenza penale.

  • art. 154-ter disp. att. cod. proc. pen. (introdotto dal d.lgs. n.150/2009, art. 70)

    Prevede la comunicazione della sentenza penale alle amministrazioni interessate; la Corte ha ritenuto che tale previsione non sia applicabile retroattivamente ai procedimenti disciplinari aperti e sospesi prima della riforma.

  • l. n. 300/1970, art. 7

    Norma di garanzia procedurale per i lavoratori; la Corte ha ritenuto che le garanzie siano state rispettate dato che la contestazione era sufficientemente specifica e fu consentita l'audizione difensiva.

  • art. 115 cod. proc. civ. e art. 116 cod. proc. civ.

    Norme sul potere istruttorio e valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto che l'apprezzamento probatorio dei giudici di merito non fosse viziato da uso di prove inesistenti o non acquisite nel contraddittorio.

  • art. 112 cod. proc. civ. e art. 161, comma 1, cod. proc. civ.

    Riguardano il dovere di motivazione e l'omessa pronuncia; la Corte ha ritenuto che non ci fosse omessa pronuncia e che le argomentazioni della Corte d'appello fossero adeguate.

  • C.C.N.L. 22 gennaio 2004, art. 26, comma 4

    Richiamato come normativa antecedente/alternativa alla disciplina poi riformata; la Corte ne ha tratto conferma che la regolamentazione dei termini in materia di riattivazione è rimessa alla contrattazione collettiva nel caso di procedimenti sospesi prima della riforma.

Massime di principio

  • I procedimenti disciplinari del pubblico impiego iniziati e sospesi prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n.150/2009 non sono soggetti retroattivamente all'art.55-ter d.lgs.165/2001; la ripresa e i termini vanno valutati secondo la contrattazione collettiva applicabile all'epoca.
  • Ai fini della tempestività della riattivazione di un procedimento disciplinare sospeso per pendenza di procedimento penale, rilevano i termini previsti dal CCNL applicabile (es. art.25 c.9 CCNL 1995: 180 giorni); la decorrenza è collegata all'atto di riattivazione posto in essere dall'Amministrazione, non alla sola conoscenza informale della sentenza.
  • La P.A. può riattivare un procedimento disciplinare unitario anche facendo riferimento alla più recente contestazione che integra e prosegue quella originaria; la mancata menzione esplicita di pregressi atti non impedisce di considerare il procedimento come unico se emerge chiaramente la volontà di continuarlo.
  • Le motivazioni e le risultanze dei giudizi penali possono costituire elementi apprezzabili dal giudice del lavoro e, salvo esigenze di completamento probatorio specificamente individuate, possono esonerare l'Amministrazione dall'avviare ulteriore autonoma istruttoria.
  • La specificità della contestazione disciplinare può essere soddisfatta anche con il richiamo e la riproduzione dei fatti e dei capi di imputazione oggetto del procedimento penale (tutelando il diritto di difesa dell'incolpato).
  • In sede di impugnazione in Cassazione i fatti accertati dal giudice di merito sono sindacabili con difficoltà: occorre prospettare errori di diritto o travisamenti probatori che soddisfino i rigidi requisiti di ammissibilità, non va ricercato un nuovo esame dei fatti.

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