Cassazione Civile, Sentenza n. 28822/2022 del 04/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello che ha confermato il licenziamento senza preavviso intimato il 31/10/2016 a seguito della riattivazione di un procedimento disciplinare originato nel 2002 e sospeso per la pendenza di procedimento penale (fatti di peculato e altri illeciti finalizzati all'attribuzione di voci stipendiali non dovute). Le questioni principali riguardavano: (i) la tempestività della riattivazione del procedimento disciplinare del 2016 (dies a quo e rispettivi termini), (ii) l'applicabilità retroattiva dell'art. 55-ter d.lgs. n.165/2001 (introdotto dal d.lgs. n.150/2009) ai procedimenti aperti e sospesi prima della riforma, (iii) se la comunicazione/ conoscenza della sentenza penale potesse farsi risalire alla trasmissione dall'Avvocatura comunale o alla lettura del dispositivo in udienza, (iv) la specificità delle contestazioni disciplinari e (v) la possibilità per il giudice del lavoro di utilizzare le motivazioni delle sentenze penali come elemento probatorio senza svolgere autonoma istruttoria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso; ha confermato che la riattivazione del procedimento disciplinare effettuata con nota dell'8 luglio 2016 era tempestiva e riferibile all'unitario procedimento originato nel 2002 (integrato da contestazioni del 2004). Ha affermato che l'art. 55-ter d.lgs. n.165/2001 (introdotto dal d.lgs. n.150/2009) non si applica ai procedimenti disciplinari aperti e sospesi anteriormente all'entrata in vigore della riforma (16/11/2009), sicché la disciplina dei termini per la ripresa resta rimessa alla contrattazione collettiva applicabile. Anche ove si assumesse come dies a quo la trasmissione della sentenza dall'Avvocatura (10/05/2016) o il ritiro presso la cancelleria (23/05/2016), la riattivazione del 10/07/2016 risultava effettuata entro i 180 giorni previsti dall'art.25, comma 9, del CCNL 6/7/1995. La Corte ha ritenuto valida la specificità della contestazione (richiami ai capi di imputazione e riproduzione dei fatti) e legittimo l'uso, da parte del giudice del lavoro, delle motivazioni e risultanze delle sentenze penali come elementi apprezzabili per la valutazione disciplinare, senza obbligo di ulteriore istruttoria autonoma dell'Amministrazione. Condanna della ricorrente alle spese.
Norme richiamate
d.lgs. n. 165/2001, art. 55-ter
La Corte ha ritenuto che la norma non trovi applicazione ai procedimenti disciplinari aperti e sospesi prima dell'entrata in vigore della riforma del 2009; quindi non è applicabile retroattivamente alla riattivazione del procedimento del 2002.
d.lgs. n. 150/2009, art. 69 (che ha introdotto art. 55-ter)
Ha introdotto l'art.55-ter ma senza disciplina transitoria; perciò la riforma non è stata ritenuta estensibile ai procedimenti preesistenti sospesi.
C.C.N.L. Comparto Regioni e Autonomie Locali 6 luglio 1995, art. 25, comma 9
Fissa il termine di 180 giorni per la riattivazione del procedimento disciplinare dopo la conoscenza della sentenza penale; la Corte l'ha ritenuta applicabile al caso e ha trovato la riattivazione entro tale termine.
C.C.N.L. Comparto Regioni e Autonomie Locali 6 luglio 1995, art. 24
Disciplinando il termine di 20 giorni per la contestazione, è riferito alla contestazione ex novo e non è estensibile al caso di riattivazione del procedimento sospeso per pendenza penale.
art. 154-ter disp. att. cod. proc. pen. (introdotto dal d.lgs. n.150/2009, art. 70)
Prevede la comunicazione della sentenza penale alle amministrazioni interessate; la Corte ha ritenuto che tale previsione non sia applicabile retroattivamente ai procedimenti disciplinari aperti e sospesi prima della riforma.
Norma di garanzia procedurale per i lavoratori; la Corte ha ritenuto che le garanzie siano state rispettate dato che la contestazione era sufficientemente specifica e fu consentita l'audizione difensiva.
art. 115 cod. proc. civ. e art. 116 cod. proc. civ.
Norme sul potere istruttorio e valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto che l'apprezzamento probatorio dei giudici di merito non fosse viziato da uso di prove inesistenti o non acquisite nel contraddittorio.
art. 112 cod. proc. civ. e art. 161, comma 1, cod. proc. civ.
Riguardano il dovere di motivazione e l'omessa pronuncia; la Corte ha ritenuto che non ci fosse omessa pronuncia e che le argomentazioni della Corte d'appello fossero adeguate.
C.C.N.L. 22 gennaio 2004, art. 26, comma 4
Richiamato come normativa antecedente/alternativa alla disciplina poi riformata; la Corte ne ha tratto conferma che la regolamentazione dei termini in materia di riattivazione è rimessa alla contrattazione collettiva nel caso di procedimenti sospesi prima della riforma.
Massime di principio
- I procedimenti disciplinari del pubblico impiego iniziati e sospesi prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n.150/2009 non sono soggetti retroattivamente all'art.55-ter d.lgs.165/2001; la ripresa e i termini vanno valutati secondo la contrattazione collettiva applicabile all'epoca.
- Ai fini della tempestività della riattivazione di un procedimento disciplinare sospeso per pendenza di procedimento penale, rilevano i termini previsti dal CCNL applicabile (es. art.25 c.9 CCNL 1995: 180 giorni); la decorrenza è collegata all'atto di riattivazione posto in essere dall'Amministrazione, non alla sola conoscenza informale della sentenza.
- La P.A. può riattivare un procedimento disciplinare unitario anche facendo riferimento alla più recente contestazione che integra e prosegue quella originaria; la mancata menzione esplicita di pregressi atti non impedisce di considerare il procedimento come unico se emerge chiaramente la volontà di continuarlo.
- Le motivazioni e le risultanze dei giudizi penali possono costituire elementi apprezzabili dal giudice del lavoro e, salvo esigenze di completamento probatorio specificamente individuate, possono esonerare l'Amministrazione dall'avviare ulteriore autonoma istruttoria.
- La specificità della contestazione disciplinare può essere soddisfatta anche con il richiamo e la riproduzione dei fatti e dei capi di imputazione oggetto del procedimento penale (tutelando il diritto di difesa dell'incolpato).
- In sede di impugnazione in Cassazione i fatti accertati dal giudice di merito sono sindacabili con difficoltà: occorre prospettare errori di diritto o travisamenti probatori che soddisfino i rigidi requisiti di ammissibilità, non va ricercato un nuovo esame dei fatti.
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