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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 28893/2022 del 05/10/2022

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione in Cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma che aveva accolto l'eccezione di prescrizione sollevata dalla UIL e aveva rigettato l'appello del lavoratore. Il ricorrente contestava principalmente (i) la declaratoria di prescrizione dei crediti (richiamando gli artt. 2935, 2946, 2948 c.c.), (ii) la non applicazione del CCNL e l'erroneo richiamo all'art. 2070 c.c., (iii) il mancato uso dei poteri istruttori del giudice (richiesta di consulenza tecnica per la determinazione delle somme) e violazioni delle norme processuali (artt. 61, 191, 421, 437 c.p.c.), e (iv) violazione dell'art. 36 Cost. e art. 2099 c.c. in relazione alla quantificazione delle retribuzioni e al diritto a differenze retributive, TFR, ferie e festività non godute.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: ha ritenuto che la Corte d'appello avesse correttamente individuato i dies a quo della prescrizione per i diversi periodi lavorativi (interruzioni rilevate in febbraio 2001 e 31/12/2006) e applicato il termine quinquennale; ha inoltre rilevato la carenza di specificità dei motivi di cassazione (in particolare sul tema di ferie/festività e su conteggi non adeguatamente trascritti o prodotti) e che le censure residue non avrebbero inciso sul profilo della prescrizione. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite e al versamento del contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2935 c.c.

    Principio generale sulla prescrizione: la Corte ha applicato la regola generale in combinato con le specifiche cause di sospensione/interruzione, ritenendo corretta l'individuazione delle decorrenze dei termini prescrizionali in corrispondenza delle cessazioni dei singoli rapporti di lavoro.

  • art. 2946 c.c.

    Termine quinquennale di prescrizione per le azioni di natura personale: la Corte d'appello ha applicato il quinquennio come termine di prescrizione per i crediti di lavoro, con dies a quo coincidente con la cessazione dei singoli rapporti (febbraio 2001 e 31/12/2006).

  • art. 2948 c.c.

    Ulteriori disposizioni sulla prescrizione: richiamato nel motivo di cassazione; comunque la Corte ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per ritenere imprescrittibili o soggetti a prescrizione diversa i crediti dedotti, anche per mancanza di specificità su eventuale prescrizione decennale.

  • art. 2070 c.c.

    Norma che consente l'applicazione di contratti collettivi anche a datori non professionali; il ricorrente invocava la sua applicabilità al sindacato, ma la Corte territoriale aveva escluso l'applicazione del CCNL per carenze del presupposto imprenditoriale e la Cassazione non ha ritenuto la censura specifica né idonea a rimuovere l'incidenza della prescrizione.

  • art. 36 Cost.

    Garantisce una retribuzione proporzionata e sufficiente: la Corte d'appello aveva ritenuto, per il periodo in contestazione, che la retribuzione percepita (indicata in €1.500/mese) fosse conforme ai principi di proporzionalità e sufficienza, argomento che la Cassazione ha ritenuto non contestato in modo idoneo.

  • art. 2099 c.c.

    Principio sulla misura della retribuzione: richiamato nella censura del ricorrente in relazione alla quantificazione dei compensi, ma la Corte ha ritenuto che non fosse stata fornita prova della insufficienza retributiva nel periodo oggetto di conversione del rapporto.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Vizio di motivazione (violazione di legge) invocato in cassazione: la Corte ha ritenuto i motivi carenti di specificità e pertanto inammissibili ai sensi delle regole di ammissibilità del ricorso per cassazione.

  • artt. 61, 191, 421, 437 c.p.c.

    Norme processuali relative a prova, onere della prova, consulenza tecnica e motivazione: il ricorrente lamentava omissioni istruttorie e omissione di indicazione del contratto applicabile; la Corte ha ritenuto che tali censure non fossero specifiche o non incidessero sul profilo prescrizionale e pertanto non potevano rimuovere l'inammissibilità.

  • D.P.R. n. 115/2002 art. 13, comma 1 quater

    Norma sul contributo unificato: la Corte ha dato atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente.

  • D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8-bis (convertito nella L. 18 dicembre 2020, n. 176)

    Riferimento procedurale: indicato come norma di conversione/legiferazione relativa alla partecipazione del P.M.; non incide direttamente sul merito della questione di prescrizione trattata.

Massime di principio

  • Per i crediti di lavoro il dies a quo della prescrizione va individuato nella cessazione del singolo rapporto (o del periodo di lavoro contestato); se vi sono più rapporti o periodi distinti, ciascuno genera un termine prescrizionale proprio.
  • In cassazione è essenziale la specificità dei motivi: censure generiche o rinvii a conteggi non trascritti/produced non soddisfano i requisiti di autosufficienza e comportano inammissibilità.
  • Se il lavoratore non dimostra in modo specifico né i conteggi né il contratto applicabile e le ragioni per una diversa quantificazione, il giudice di merito può rigettare le domande senza disporre automaticamente consulenza tecnica, soprattutto se la prescrizione rende ininfluenti le questioni di merito.
  • L'applicazione di un CCNL a un datore di lavoro richiede verifica dei presupposti (es. imprenditorialità, natura del rapporto): l'art. 2070 c.c. non opera automaticamente se mancano i requisiti previsti.
  • La valutazione della adeguatezza retributiva ex art. 36 Cost. richiede elementi probatori che dimostrino l'insufficienza del compenso; l'accertamento in contrario da parte del giudice di merito, se motivato, è difficile da rimuovere in Cassazione senza censure specifiche.
  • Le spese e il contributo unificato possono essere aggravati per il ricorrente soccombente; chi impugna in Cassazione deve considerare il rischio di condanna alle spese e all'ulteriore contributo.

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