Cassazione Civile, Sentenza n. 28943/2022 del 05/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della conferma del licenziamento disciplinare senza preavviso disposto dal Comune. Il ricorrente deduceva che la sentenza penale di assoluzione (perche il fatto non sussiste) impediva la ripresa o prosecuzione del procedimento disciplinare sugli stessi fatti e censurava l'inserimento di fatti nuovi nella nota di ripresa del 5 aprile 2017, in violazione del principio di immutabilita della contestazione disciplinare e delle norme contrattuali applicabili.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che l'assoluzione penale perche il fatto non sussiste non impedisce automaticamente la valutazione disciplinare, dato che responsabilita penale e responsabilita disciplinare hanno presupposti diversi. Ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito secondo cui la contestazione originaria del 22 luglio 2009 comprendeva anche circostanze di rilievo disciplinare (intestazione di fatture, esecuzione di lavori non pagati, ottenimento di vantaggi sfruttando la posizione pubblica) e che la ripresa del procedimento del 2017 si era limitata a circoscrivere e precisare fatti gia riconducibili al nucleo originario, senza introdurre un disvalore completamente diverso. Ha quindi ritenuto legittimo il licenziamento per la perdita del rapporto fiduciario e la gravita della condotta, nonche' rispettato il diritto di difesa; ha condannato il ricorrente alle spese processuali.
Norme richiamate
Richiamato come principio di riferimento sulla chiusura del procedimento disciplinare in caso di assoluzione penale; la Corte rileva pero' che il giudicato penale sulla rilevanza penale non esclude automaticamente la valutazione disciplinare, salvo il limite dell'immutabilita della materialita dei fatti accertati.
art. 4, comma 7, c.c.n.l. 11 aprile 2008
"In caso di sentenza penale irrevocabile di assoluzione si applica quanto previsto dall'art. 653 c.p.p.... ove l'assoluzione sia motivata 'perche il fatto non costituisce illecito penale' ... il procedimento medesimo riprende per dette infrazioni."
Prevede espressamente la possibilita' di riaprire il procedimento disciplinare per le violazioni disciplinari residue o quando l'assoluzione penale non esclude la rilevanza disciplinare; quindi non impedisce la ripresa disciplinare nei limiti dell'originaria contestazione.
Norma (non applicabile ratione temporis al caso concreto) che sancisce la possibilita' per la P.A. di riaprire e modificare il procedimento disciplinare in relazione all'esito del giudizio penale; la Corte la cita a supporto del principio gia riconosciuto dalla giurisprudenza.
Richiamato nel quadro normativo relativo al rapporto tra procedimento penale e disciplinare; la Corte osserva che il procedimento oggetto del caso e' anteriore alle modifiche normative e quindi regolare secondo la disciplina previgente/contrattuale.
art. 18 l. 300/1970 (statuto dei lavoratori)
Citato in riferimento alla domanda iniziale del ricorrente di reintegrazione e risarcimento: la decisione di legittimita ha pero' confermato la legittimita del licenziamento, escludendo la reintegrazione.
art. 23, comma 8-bis, D.L. 28 ottobre 2020 n.137
Norma procedurale che ha consentito il deposito delle conclusioni del P.M.; menzionata nel procedimento ma non decisiva sul merito.
Massime di principio
- L'assoluzione penale "perche il fatto non sussiste" non comporta automaticamente l'obbligo di archiviazione del procedimento disciplinare: responsabilita penale e responsabilita disciplinare hanno presupposti diversi.
- Se la contestazione disciplinare originaria comprendeva un piu ampio insieme di circostanze disciplinarmente rilevanti, l'amministrazione puo' riattivare il procedimento e utilizzare gli accertamenti penali per circoscrivere o precisare l'addebito, purché non si aggiungano fatti nuovi che alterino il nucleo essenziale dell'originaria contestazione.
- E' vietato trasformare la riattivazione del procedimento in una occasione per inserire fatti del tutto nuovi che comportino un disvalore diverso dall'originaria contestazione: cio' sarebbe contraria al principio di immutabilita della contestazione.
- La ripresa del procedimento disciplinare deve sempre rispettare il diritto di difesa: il lavoratore deve poter replicare alle accuse precisate in sede di riattivazione.
- La disciplina applicabile (normativa o contrattuale) dipende dalla data di apertura e sospensione del procedimento: norme piu recenti (es. art. 55-ter) possono non trovare applicazione ratione temporis ai procedimenti iniziati prima della loro entrata in vigore.
- In caso di ruolo pubblico e di condotte che ledono il rapporto fiduciario: anche se non sussiste rilevanza penale, la lesione della fiducia puo' giustificare sanzioni disciplinari severe fino al licenziamento.
- Le pronunce di merito sulla composizione delle contestazioni (esistenza di "circostanze" disciplinari autonome) costituiscono in parte valutazione di fatto non sindacabile in sede di legittimita salvo vizi motivazionali evidenti.
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