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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 29142/2022 del 06/10/2022

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso contestava, per il primo licenziamento (luglio 2018), la violazione dell'art. 55‑bis d.lgs. 165/2001 e degli artt. 152 e 156 c.p.c. per il ritardo nella segnalazione all'Ufficio per i procedimenti disciplinari (termine di 10 giorni) e la presunta lesione del diritto di difesa; si contestava inoltre la proporzionalità della sanzione. Quanto al secondo licenziamento, si denunciava violazione dell'art. 55‑quater d.lgs. 165/2001 e di norme del codice civile (artt. 2104, 2105, 2106, 2119 c.c.), carenza e contraddittorietà della motivazione in relazione al crollo del complesso monumentale, la mancata valutazione di esposti del Campisi e la legittimità del rifiuto del dipendente di disporre l'affidamento d'urgenza del servizio rifiuti.

La decisione

La Corte ha accolto i motivi 2 e 3 del ricorso relativi al primo licenziamento (rilevando errata interpretazione della disciplina sui termini disciplinari da parte della Corte territoriale e richiamando i principi sul diritto di difesa e sulla tempestività) e ha assorbito i motivi 1 e 4, cassando la decisione impugnata in relazione a talune questioni sul primo licenziamento e rinviando per nuovo esame in applicazione dei principi enunciati. Sul secondo licenziamento la Corte ha rigettato i motivi del ricorso (cioè ha confermato l'annullamento del secondo licenziamento disposto in sede di merito), rendendo definitivo l'annullamento di quel provvedimento. In sintesi: esito favorevole al ricorrente sul secondo licenziamento (annullamento confermato) e intervento della Cassazione sul primo licenziamento con cassazione e rinvio per le valutazioni da svolgersi alla luce dei principi esposti.

Norme richiamate

  • art. 55‑bis d.lgs. 165/2001

    "segnala immediatamente, e comunque entro dieci giorni, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza"

    Il termine di trasmissione di 10 giorni è ordinatorio: la sua violazione non determina automaticamente la decadenza dell'azione disciplinare né l'invalidità degli atti, salvo che non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa; la valutazione del ritardo va coordinata con il principio di tempestività e con l'accertamento del pregiudizio concreto al diritto di difesa.

  • art. 22, co. 13, d.lgs. 75/2017 (riforma Madia)

    "le nuove disposizioni si applicano agli illeciti disciplinari commessi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto"

    Se l'addebito riguarda comportamenti avvenuti in parte prima e in parte dopo l'entrata in vigore della riforma, ma sono perseguiti in un unico procedimento, si applica la disciplina sopravvenuta (nuove regole dell'art.55‑bis e connesse).

  • art. 55‑bis, co. 9‑ter d.lgs. 165/2001 (introdotto da d.lgs. 75/2017)

    "la violazione dei termini e delle disposizioni sul procedimento disciplinare ... non determina la decadenza dall'azione disciplinare né l'invalidità degli atti e della sanzione irrogata, purché non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente, e le modalità di esercizio dell'azione disciplinare ... risultino comunque compatibili con il principio di tempestività. ... Sono da considerarsi perentori il termine per la contestazione dell'addebito e il termine per la conclusione del procedimento"

    La norma va letta congiuntamente: il criterio della tempestività non opera da solo per dichiarare la decadenza; occorre valutare il pregiudizio al diritto di difesa. Soltanto i termini per la contestazione e per la conclusione sono perentori.

  • art. 55‑quater d.lgs. 165/2001

    Rilevato come richiamato nei motivi relativi al secondo licenziamento; richiama obblighi e limiti procedurali nelle sanzioni disciplinari, ma la Corte non ha ritenuto sussistente vizio idoneo a riformare la decisione di merito.

  • artt. 152 e 156 c.p.c.

    Citati in relazione a vizi procedurali e impugnazione; non emerge dalla sentenza un'applicazione che abbia mutato l'esito rispetto alla tutela del diritto di difesa, trattandosi di censura sulla perentorietà dei termini e sulle prove documentali.

  • artt. 2104, 2105, 2106 e 2119 c.c.

    Richiamati nei motivi sul secondo licenziamento in relazione agli obblighi di diligenza, responsabilità e alla disciplina del licenziamento nel rapporto di lavoro, ma la Corte ha ritenuto inammissibili o non decisivi i rilievi di merito formulati dal ricorrente su tali basi.

Massime di principio

  • Il termine di 10 giorni per la segnalazione all'UPD è ordinatorio: la sua violazione non annulla automaticamente l'azione disciplinare; occorre dimostrare che il ritardo abbia irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente.
  • Il richiamo al principio di "tempestività" va valutato congiuntamente al pregiudizio concreto al diritto di difesa: mera tardività senza danno dimostrabile non basta a dichiarare illegittima l'azione disciplinare.
  • Se un procedimento disciplinare riguarda fatti accaduti sia prima che dopo l'entrata in vigore della riforma (d.lgs. 75/2017), e il procedimento è unico, si applica la disciplina sopravvenuta.
  • Per contestare la proporzionalità della sanzione o introdurre nuovi addebiti occorre fornire elementi specifici e contestualizzati; deduzioni generiche o non provate non sono decisive in sede di legittimità.
  • Il rifiuto del dipendente di eseguire un ordine può essere giustificato se fondato su valutazioni giuridiche o su precedenti giurisdizionali pertinenti; in tal caso non necessariamente configura illecito disciplinare.
  • La Corte di legittimità non sostituisce la valutazione di merito: errori di valutazione dei fatti o della prova, se non travalicati da vizi di diritto o da insufficiente motivazione in termini tali da incidere la legittimità, non vengono riformati.
  • In ipotesi di ritardo nella fase istruttoria la parte che impugna deve dimostrare il danno concreto alla difesa; la semplice indicazione del tempo intercorso non è generalmente sufficiente.

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