Cassazione Civile, Sentenza n. 29142/2022 del 06/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava, per il primo licenziamento (luglio 2018), la violazione dell'art. 55‑bis d.lgs. 165/2001 e degli artt. 152 e 156 c.p.c. per il ritardo nella segnalazione all'Ufficio per i procedimenti disciplinari (termine di 10 giorni) e la presunta lesione del diritto di difesa; si contestava inoltre la proporzionalità della sanzione. Quanto al secondo licenziamento, si denunciava violazione dell'art. 55‑quater d.lgs. 165/2001 e di norme del codice civile (artt. 2104, 2105, 2106, 2119 c.c.), carenza e contraddittorietà della motivazione in relazione al crollo del complesso monumentale, la mancata valutazione di esposti del Campisi e la legittimità del rifiuto del dipendente di disporre l'affidamento d'urgenza del servizio rifiuti.
La decisione
La Corte ha accolto i motivi 2 e 3 del ricorso relativi al primo licenziamento (rilevando errata interpretazione della disciplina sui termini disciplinari da parte della Corte territoriale e richiamando i principi sul diritto di difesa e sulla tempestività) e ha assorbito i motivi 1 e 4, cassando la decisione impugnata in relazione a talune questioni sul primo licenziamento e rinviando per nuovo esame in applicazione dei principi enunciati. Sul secondo licenziamento la Corte ha rigettato i motivi del ricorso (cioè ha confermato l'annullamento del secondo licenziamento disposto in sede di merito), rendendo definitivo l'annullamento di quel provvedimento. In sintesi: esito favorevole al ricorrente sul secondo licenziamento (annullamento confermato) e intervento della Cassazione sul primo licenziamento con cassazione e rinvio per le valutazioni da svolgersi alla luce dei principi esposti.
Norme richiamate
"segnala immediatamente, e comunque entro dieci giorni, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza"
Il termine di trasmissione di 10 giorni è ordinatorio: la sua violazione non determina automaticamente la decadenza dell'azione disciplinare né l'invalidità degli atti, salvo che non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa; la valutazione del ritardo va coordinata con il principio di tempestività e con l'accertamento del pregiudizio concreto al diritto di difesa.
art. 22, co. 13, d.lgs. 75/2017 (riforma Madia)
"le nuove disposizioni si applicano agli illeciti disciplinari commessi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto"
Se l'addebito riguarda comportamenti avvenuti in parte prima e in parte dopo l'entrata in vigore della riforma, ma sono perseguiti in un unico procedimento, si applica la disciplina sopravvenuta (nuove regole dell'art.55‑bis e connesse).
art. 55‑bis, co. 9‑ter d.lgs. 165/2001 (introdotto da d.lgs. 75/2017)
"la violazione dei termini e delle disposizioni sul procedimento disciplinare ... non determina la decadenza dall'azione disciplinare né l'invalidità degli atti e della sanzione irrogata, purché non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente, e le modalità di esercizio dell'azione disciplinare ... risultino comunque compatibili con il principio di tempestività. ... Sono da considerarsi perentori il termine per la contestazione dell'addebito e il termine per la conclusione del procedimento"
La norma va letta congiuntamente: il criterio della tempestività non opera da solo per dichiarare la decadenza; occorre valutare il pregiudizio al diritto di difesa. Soltanto i termini per la contestazione e per la conclusione sono perentori.
art. 55‑quater d.lgs. 165/2001
Rilevato come richiamato nei motivi relativi al secondo licenziamento; richiama obblighi e limiti procedurali nelle sanzioni disciplinari, ma la Corte non ha ritenuto sussistente vizio idoneo a riformare la decisione di merito.
Citati in relazione a vizi procedurali e impugnazione; non emerge dalla sentenza un'applicazione che abbia mutato l'esito rispetto alla tutela del diritto di difesa, trattandosi di censura sulla perentorietà dei termini e sulle prove documentali.
artt. 2104, 2105, 2106 e 2119 c.c.
Richiamati nei motivi sul secondo licenziamento in relazione agli obblighi di diligenza, responsabilità e alla disciplina del licenziamento nel rapporto di lavoro, ma la Corte ha ritenuto inammissibili o non decisivi i rilievi di merito formulati dal ricorrente su tali basi.
Massime di principio
- Il termine di 10 giorni per la segnalazione all'UPD è ordinatorio: la sua violazione non annulla automaticamente l'azione disciplinare; occorre dimostrare che il ritardo abbia irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente.
- Il richiamo al principio di "tempestività" va valutato congiuntamente al pregiudizio concreto al diritto di difesa: mera tardività senza danno dimostrabile non basta a dichiarare illegittima l'azione disciplinare.
- Se un procedimento disciplinare riguarda fatti accaduti sia prima che dopo l'entrata in vigore della riforma (d.lgs. 75/2017), e il procedimento è unico, si applica la disciplina sopravvenuta.
- Per contestare la proporzionalità della sanzione o introdurre nuovi addebiti occorre fornire elementi specifici e contestualizzati; deduzioni generiche o non provate non sono decisive in sede di legittimità.
- Il rifiuto del dipendente di eseguire un ordine può essere giustificato se fondato su valutazioni giuridiche o su precedenti giurisdizionali pertinenti; in tal caso non necessariamente configura illecito disciplinare.
- La Corte di legittimità non sostituisce la valutazione di merito: errori di valutazione dei fatti o della prova, se non travalicati da vizi di diritto o da insufficiente motivazione in termini tali da incidere la legittimità, non vengono riformati.
- In ipotesi di ritardo nella fase istruttoria la parte che impugna deve dimostrare il danno concreto alla difesa; la semplice indicazione del tempo intercorso non è generalmente sufficiente.
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