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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 29138/2022 del 06/10/2022

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente contestava il trasferimento da Siracusa a Canicattì e il successivo licenziamento dopo la riammissione in servizio disposta da sentenza che aveva dichiarato il rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Poste Italiane aveva disposto la riassegnazione in applicazione di accordi sindacali adottati per gestire le eccedenze di personale dopo numerose riammissioni, e, non avendo il lavoratore ripreso servizio nella sede originaria, aveva proceduto alla contestazione disciplinare e al licenziamento; in appello la società ottenne il riconoscimento della legittimità del trasferimento e del licenziamento e la condanna del lavoratore alla restituzione dell'indennità percepita.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del lavoratore e confermato la sentenza della Corte d'Appello di Catania. Ha ritenuto legittimo il trasferimento operato da Poste in conformità agli accordi sindacali (valutando l eccedentarietà al momento della riammissione), ha considerato assolta dall'azienda la prova dell'eccedentarietà e della scelta della sede non eccedentaria più vicina (Canicattì), e legittimo il successivo licenziamento. Ha inoltre rigettato i diversi motivi di nullità e di vizio procedurale per inammissibilità o infondatezza e ha confermato la condanna del ricorrente alla restituzione di € 152.177,41 e al rifusione delle spese processuali.

Norme richiamate

  • legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), art. 18

    Riferimento alla opzione esercitata in esecuzione della sentenza; la Corte ha confermato la restituzione dell'indennità percepita in esecuzione del giudicato e dell'opzione prevista dall'art. 18 comma 5

  • legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), art. 7

    Il giudice ha confermato che, anche in assenza di affissione preventiva del codice disciplinare, il licenziamento disciplinare può essere valido quando sussiste la violazione di doveri fondamentali (es. assenza ingiustificata), purché siano state rispettate le garanzie procedurali previste dall'art. 7

  • L. 183/2010

    Richiamata per la quantificazione del danno (ius superveniens) nella fase di reintegro, come già applicata in sede di quantificazione del risarcimento

  • Accordi sindacali

    Accordo nazionale 29/7/2004; Accordo 13/1/2006

    La Corte ha ritenuto che gli accordi collettivi disciplinano la gestione delle riammissioni e dei trasferimenti per le situazioni di eccedentarietà e che la verifica dell'eccedentarietà va fatta al momento della effettiva riammissione in servizio

  • CCNL Poste, 11/7/2007

    Rilevato come cornice contrattuale che regola il trasferimento e il potere di ius variandi in combinato disposto con gli accordi sindacali; la Corte ha ritenuto che il licenziamento è stato pronunciato nei termini previsti dal CCNL

  • Codice civile

    artt. 2103, 2119, 1418, 1460, 1175, 2697, 2909

    Richiami relativi a inquadramento, obblighi e onere della prova: la Corte ha valutato le censure sulla violazione di norme contrattuali e civili ritenendole infondate o non provate; in particolare l'onere probatorio (art. 2697) gravava sull'azienda ed è stato ritenuto assolto dai documenti prodotti

  • Codice di procedura civile

    art. 115, art. 116, art. 345, art. 437, art. 434, art. 92, art. 360

    La Corte ha applicato le regole processuali: ha ritenuto ammissibile l'appello conforme all'art. 434 c.p.c., ha dichiarato inammissibili alcuni motivi di cassazione per difetto di autosufficienza o per essere ripetitivi, e ha respinto le doglianze attinenti alla violazione delle norme sul materiale probatorio e sulla motivazione

  • D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito in L. 18 dicembre 2020 n. 176

    Riferimento formale all'attività del P.M. che ha depositato conclusioni scritte nel giudizio di legittimità

  • D.P.R. n. 115/2002

    Richiamato in relazione al presupposto per il versamento di un ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente in caso di soccombenza

Massime di principio

  • Gli accordi sindacali collettivi possono legittimare trasferimenti di lavoratori reintegrati dopo riammissioni da contratti a termine, quando disciplinano procedure per riequilibrare presenze tra sedi; la verifica dell'eccedentarietà va fatta al momento della effettiva riammissione in servizio
  • L'onere di provare l'esistenza di ragioni tecniche/organizzative e l'individuazione della sede non eccedentaria più vicina grava sul datore di lavoro; documentazione amministrativa congrua può assolvere tale onere e la valutazione del giudice di merito su tali documenti è difficilmente rivedibile in Cassazione
  • La mancata ripresa del servizio nel luogo originario per un giorno può non essere decisiva se la procedura di ricollocazione è stata attivata e giustificata in base agli accordi collettivi applicabili
  • Per il licenziamento disciplinare non è sempre necessaria la preventiva affissione del codice disciplinare quando la condotta violi doveri fondamentali riconoscibili e siano state rispettate le garanzie procedurali previste dallo Statuto dei Lavoratori
  • In sede di cassazione i motivi devono essere autosufficienti e specifici: censure generiche, ripetitive o prive di elementi utili all'esame sono dichiarate inammissibili
  • Le valutazioni di fatto svolte dal giudice di merito (sulla prova documentale e sulla eccedentarietà) godono di ampia discrezionalità e non sono sindacabili in sede di legittimità salvo vizi di diritto evidenti

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