Cassazione Civile, Sentenza n. 28565/2022 del 03/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'INPS ha impugnato la sentenza di merito che aveva dichiarato prescritto il credito contributivo per l'iscrizione nella Gestione separata relativo all'anno 2009. L'Istituto ha denunciato, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, violazione di norme civilistiche e tributarie, sostenendo che la mancata compilazione del "Quadro RR" nella dichiarazione dei redditi del 2010 di Sineri equivalga a occultamento doloso del debito contributivo (art. 2941, n. 8 c.c.), con conseguente sospensione della prescrizione, e che il termine di decorrenza della prescrizione non fosse quello indicato dalla Corte d'appello (16 giugno 2010) ma risultasse differito al 6 luglio 2010 in virtù del D.P.C.M. 10 giugno 2010; di conseguenza la richiesta di pagamento del 10.7.2015 sarebbe stata tempestiva e idonea ad interrompere la prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il profilo relativo alla corretta individuazione del dies a quo della prescrizione. Ha affermato che i termini di versamento, e quindi il momento da cui decorre la prescrizione dei contributi, sono subordinati anche ai differimenti stabiliti da d.P.C.M. e che, per i redditi 2009, il D.P.C.M. 10 giugno 2010 ha fissato il termine del 6 luglio 2010 quale scadenza senza maggiorazioni. Pertanto la Corte d'appello ha errato nel far decorrere la prescrizione dal 16 giugno 2010. La Cassazione ha enunciato il principio secondo cui, quando è impugnata la disciplina della sospensione della prescrizione, l'intera fattispecie prescrizionale, compresa la decorrenza del dies a quo, resta sottoposta al sindacato del giudice di legittimità e può essere esaminata d'ufficio alla luce degli elementi acquisiti. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata cassata sul punto e la causa rinviata alla Corte d'appello di Caltanissetta in diversa composizione per nuovo esame conforme ai principi indicati; gli ulteriori profili sollevati dall'INPS sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
art. 55 regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 (conv. nella legge 6 aprile 1936, n. 1155)
i contributi obbligatori si prescrivono «dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati»
La Corte ricorda che la prescrizione dei contributi decorre dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati, collegando quindi il dies a quo alla scadenza normativa del versamento
art. 18, comma 4, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241
i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali ... sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi
Fissa il principio secondo cui i termini per il pagamento dei contributi sono ancorati ai termini previsti per i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi
art. 12, comma 5, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241
Attribuisce al D.P.C.M. la facoltà di modificare i termini degli adempimenti tributari e contributivi; la Corte ne trae la legittimazione normativa del D.P.C.M. che ha differito la scadenza
D.P.C.M. 10 giugno 2010, art. 1, comma 1
I contribuenti ... effettuano i predetti versamenti: a) entro il 6 luglio 2010, senza alcuna maggiorazione; b) dal 7 luglio 2010 al 5 agosto 2010, maggiorando le somme ... dello 0,40 per cento
La Corte ritiene che il termine del 6 luglio 2010 sia il dies a quo applicabile ai contribuenti che esercitano attività per le quali sono stati elaborati studi di settore, e quindi utile a determinare l'inizio della prescrizione per i contributi relativi al 2009
art. 2941, primo comma, n. 8, cod. civ.
Norma sulla sospensione della prescrizione per occultamento doloso del debitore; l'INPS aveva invocato tale disposizione in relazione alla mancata compilazione del Quadro RR, ma la Corte territoriale e la Cassazione hanno considerato che l'omessa esposizione non equivale automaticamente a volontà di occultamento, e che la valutazione della sospensione va fatta con riferimento agli elementi del caso
La Corte richiama che l'elemento costitutivo della prescrizione è l'inerzia del titolare del diritto per il tempo determinato dalla legge e che la determinazione del dies a quo è una quaestio iuris rimessa al giudice
Evidenziato l'onere della parte che eccepisce la prescrizione di allegare gli elementi costitutivi dell'inerzia e le coordinate temporali, pur rilevandosi che la determinazione giuridica del dies a quo può essere valutata d'ufficio
Richiamata la natura inderogabile del termine determinato dalla legge ai fini della prescrizione
Norma di legittimità invocata dall'INPS per dedurre la violazione di norme che incidono sulla decorrenza e sospensione della prescrizione
art. 23, comma 8-bis, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 18 dicembre 2020, n. 176)
Norma processuale richiamata in relazione alla trattazione della causa in camera di consiglio in mancanza di istanza di discussione orale
Massime di principio
- La prescrizione dei contributi decorre dal termine previsto per il versamento (dies a quo) e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi.
- I d.P.C.M. adottati in virtù dell'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 241/1997 possono differire i termini di pagamento e producono effetti sul dies a quo della prescrizione; tali differimenti si applicano a tutti i contribuenti che svolgono l'attività oggetto degli studi di settore, per il solo fatto oggettivo dello svolgimento dell'attività.
- L'omessa compilazione del Quadro RR non costituisce automaticamente e di per sé prova di occultamento doloso; la sussistenza della sospensione per occultamento va valutata caso per caso sulla base degli elementi probatori.
- Il giudice può e deve valutare d'ufficio, anche in sede di legittimità, la corretta individuazione del dies a quo della prescrizione quando la questione sia rilevabile dagli atti e non sia preclusa da giudicato interno.
- La contestazione della sospensione della prescrizione mantiene aperta la cognizione sull'intera fattispecie prescrizionale, inclusa la decorrenza del termine iniziale; pertanto, impugnazioni su un profilo possono riaprire la verifica su altri aspetti connessi.
- Per contestare la prescrizione è necessario che la parte ne allegi chiaramente gli elementi temporali e fattuali, ma la qualificazione giuridica dei fatti (iura novit curia) rimane compito del giudice.
- Se sussiste un differimento normativo del termine di versamento, atti di intimazione/interruzione posti dopo il nuovo dies a quo possono essere efficaci ad interrompere la prescrizione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- Sentenza lavoro · 4 ott 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 28822/2022 del 04/10/2022
- Sentenza lavoro · 5 ott 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 28976/2022 del 05/10/2022
- Sentenza lavoro · 5 ott 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 28943/2022 del 05/10/2022
- Sentenza lavoro · 5 ott 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 28893/2022 del 05/10/2022
- Sentenza lavoro · 30 set 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 28540/2022 del 30/09/2022
- Sentenza lavoro · 6 ott 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 29142/2022 del 06/10/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →