Cassazione Civile, Ordinanza n. 36752/2022 del 15/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente pubblico)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di accertamento dell'usucapione di una particella di terreno, proposta davanti al Tribunale da un privato che deduceva di averne mantenuto il possesso per lungo tempo, nonostante il fondo fosse stato in origine espropriato al dante causa e destinato a una permuta mai perfezionata con atto pubblico. In primo grado la domanda veniva accolta, mentre in appello l'ente convenuto otteneva la riforma della decisione, sostenendo che il terreno rientrava tra i beni della riforma fondiaria, destinati a pubblico servizio e quindi non usucapibili; la Corte d'appello valorizzava inoltre un verbale del 3 marzo 1952, ritenendo provata la presa di possesso da parte dell'ente espropriante. In cassazione il ricorrente articolava tre motivi: 1) omesso esame e violazione delle norme sulla riforma fondiaria, per non avere considerato la mancata assegnazione del fondo ai coltivatori diretti entro il termine triennale e la persistenza del possesso in capo all'originario proprietario; 2) violazione degli artt. 828 e 830 c.c., assumendo che l'immissione in possesso del 1952 fosse solo virtuale e non seguita da effettiva coltivazione o gestione del fondo da parte dell'ente; 3) violazione degli artt. 828, 830, 1168 e 2697 c.c. e dell'art. 20 l. n. 230/1950, deducendo che la mancata assegnazione del terreno avrebbe vanificato la finalità espropriativa e integrato una sorta di sdemanializzazione tacita. La Corte ha esaminato congiuntamente i motivi e li ha ritenuti infondati, osservando che l'accertamento di merito sulla presa di possesso da parte dell'ente non era sindacabile in cassazione e che, una volta riconosciuta l'immissione in possesso, restava irrilevante il mancato rispetto del termine di assegnazione o la successiva disponibilità materiale del bene da parte dell'espropriato, perché i beni della riforma fondiaria, in quanto destinati a pubblico servizio e non formalmente sdemanializzati, non possono essere acquisiti per usucapione da terzi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo non censurabile in sede di legittimità l'apprezzamento di merito sulla presa di possesso del fondo da parte dell'ente e, comunque, assorbente il principio secondo cui i terreni acquisiti dagli enti di riforma fondiaria, essendo beni destinati a pubblico servizio e quindi indisponibili, non sono usucapibili in assenza di formale sdemanializzazione. È stata inoltre disposta la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 17 l. n. 230/1950
richiamato dal ricorrente per sostenere i limiti e i termini dell'attuazione della riforma fondiaria, ma ritenuto non decisivo una volta accertata la presa di possesso dell'ente e l'indisponibilità del bene
art. 18 l. n. 230/1950
richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina della riforma fondiaria e all'assegnazione dei fondi
art. 4, comma 2, l. n. 379/1967
richiamato dal ricorrente a sostegno delle doglianze sui presupposti e sui limiti dell'assegnazione dei terreni
art. 20 l. n. 230/1950
considerato termine ordinatorio per l'assegnazione delle terre acquisite; la sua inutile decorrenza non consente l'usucapione dei beni ancora vincolati alla funzione pubblica
i beni destinati a un pubblico servizio non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano
richiamato per affermare l'indisponibilità dei beni soggetti a regime pubblico e la conseguente inusucapibilità
invocato dal ricorrente, ma non ritenuto idoneo a incidere sul principio dell'indisponibilità del bene
richiamato in relazione all'onere della prova sulla disponibilità e sul possesso del fondo, ma senza esito favorevole al ricorrente
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
la censura sul verbale di presa di possesso è stata ritenuta carente di specificità per mancata trascrizione o sintesi adeguata del documento
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- I terreni acquisiti dagli enti di riforma fondiaria e destinati alla redistribuzione della proprietà terriera ai contadini sono beni vincolati a pubblico servizio e, come tali, non possono essere usucapiti da terzi finché non intervenga un formale atto di sdemanializzazione o un diverso provvedimento previsto dalla legge.
- Il mancato rispetto del termine ordinatorio previsto per l'assegnazione dei fondi ai coltivatori diretti non fa venir meno, di per sé, la natura indisponibile del bene né consente l'acquisto per usucapione da parte di chi lo possieda di fatto.
- Una volta accertata in fatto l'immissione in possesso dell'ente espropriante, in cassazione non è sindacabile il relativo apprezzamento di merito se la censura non supera il limite del controllo di legittimità e non rispetta il requisito di specificità del ricorso.
- La successiva eventuale disponibilità materiale del fondo da parte dell'espropriato o dei suoi aventi causa, anche se protratta nel tempo o accompagnata da forme di sfruttamento economico del bene, non elimina il vincolo pubblicistico e non legittima l'usucapione in mancanza di formale sdemanializzazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 15 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 36705/2022 del 15/12/2022
- ordinanza_civile · 15 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 36706/2022 del 15/12/2022
- ordinanza_civile · 15 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 36707/2022 del 15/12/2022
- ordinanza_civile · 15 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 36708/2022 del 15/12/2022
- ordinanza_civile · 15 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 36709/2022 del 15/12/2022
- ordinanza_civile · 15 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 36710/2022 del 15/12/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →