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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 02925/2026 del 26/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per vizio di motivazione e errata applicazione della normativa relativa alla sospensione condizionale della pena (artt. 164 e 165 c.p.), in quanto la Corte di appello ha negato il beneficio con una motivazione apparente, limitandosi a richiamare le modalità del fatto senza valutare e rispondere alle doglianze difensive circa lo stato di incensuratezza e la condotta di vita dell'imputato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla questione dell'applicabilità della sospensione condizionale della pena e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio, ad altra sezione della Corte di appello di Genova, affinché venga colmato il vizio motivazionale. In particolare la Cassazione ha censurato l'uso di una formula di stile priva di contenuto sostanziale e ha richiamato l'obbligo di motivare concretamente la prevalenza di elementi ostativi alla concessione del beneficio.

Norme richiamate

  • art. 544-bis cod. pen.

    Norma che disciplina il reato per il quale l'imputato è stato condannato (maltrattamento/tu perfetto agli animali); citata per indicare il titolo di reato accertato dalla sentenza impugnata.

  • art. 164 cod. pen.

    Norma richiamata in relazione alla sospensione condizionale della pena: riguarda il giudizio prognostico sulla probabilità di recidiva e la possibilità di negare il beneficio per ragioni di personalità o pericolosità. La Cassazione ha ricordato che il giudice deve motivare specificamente la sussistenza di elementi negativi che giustifichino il diniego.

  • art. 165 cod. pen.

    Norma collegata alla sospensione condizionale della pena; è richiamata nel ricorso come parte del quadro normativo applicabile alla concessione o al diniego del beneficio, sebbene la decisione della Cassazione si sia concentrata soprattutto sull'adeguata motivazione richiesta dall'art. 164 in connessione con l'art. 133.

  • art. 133 cod. pen.

    Indica le circostanze rilevanti per la determinazione della pena e per la valutazione della personalità dell'imputato; secondo la Cassazione il giudice che decide sulla sospensione condizionale deve considerare tutte le circostanze di cui all'art. 133 e motivare la prevalenza di quelle ostative, se esistenti.

  • art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

    Norma citata unicamente come riferimento procedurale per la redazione della requisitoria del Pubblico Ministero; non incide sul merito della valutazione della sospensione condizionale.

Massime di principio

  • Il diniego della sospensione condizionale della pena richiede una motivazione concreta e specifica: non basta una formula di stile che enuncia il diniego senza indicare quali elementi di personalità o fatti, tra quelli elencati dall'art. 133 c.p., giustifichino una prognosi negativa.
  • Il certificato del casellario non è di per sé decisivo: anche se il casellario non ostacola il beneficio, il giudice deve comunque valutare tutte le circostanze personali e di comportamento: se ritiene prevalenti elementi ostativi, deve esplicitarne la natura e la ragione della prevalenza.
  • L'assenza di precedenti (incensuratezza) e la documentata regolarità della condotta di vita sono elementi rilevanti ai fini della prognosi e devono essere considerati e motivatamente valutati dal giudice.
  • In caso di contrasti motivazionali o di motivazione apparente, la Corte di Cassazione può annullare limitatamente alla questione controversa e rinviare per un nuovo giudizio che colmi il vizio motivazionale, senza rimettere in discussione gli altri profili della sentenza.
  • Il giudice d'appello, nel riesame della concessione del beneficio, è libero nel merito ma vincolato dall'obbligo di dar conto delle ragioni concrete che giustificano la decisione negativa o positiva riguardo alla sospensione condizionale.
  • Per il difensore, è importante produrre e far emergere prove specifiche sulla personalità e sulla condotta dell'imputato (certificati, testimonianze, documentazione lavorativa/familiare) per orientare positivamente il giudizio prognostico ai fini della sospensione.

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