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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25246/2022 del 01/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 61 n.5 cod. pen. (circostanza aggravante della "minorata difesa"). Il ricorrente deduce che la Corte territoriale ha ritenuto operante l'aggravante in base al solo fatto che il reato si sarebbe svolto in orario notturno, senza effettuare un accertamento concreto sulle condizioni che avrebbero effettivamente diminuito la capacità di difesa pubblica o privata (es. difetto di vigilanza, assenza di passanti) e senza valutare le circostanze neutralizzanti presenti nel caso concreto, in particolare l'esistenza di un impianto di allarme attivo che ha richiamato due guardie giurate, impedendo la consumazione del furto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha richiamato il principio di legittimità secondo cui l'orario notturno può integrare l'aggravante della minorata difesa solo se risulta in concreto che la pubblica o privata difesa è stata effettivamente ostacolata e se non sussistono circostanze neutralizzanti. Avendo la Corte territoriale omesso la necessaria valutazione concreta (anche alla luce della presenza dell'allarme e dell'intervento delle guardie), la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla valutazione della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n.5 cod. pen., e ha rinviato ad altra sezione della Corte di Appello di Bologna per nuovo esame su quel punto.

Norme richiamate

  • art. 61 n.5 cod. pen.

    L'aggravante della minorata difesa richiede un accertamento concreto dell'effettivo ostacolo alla difesa pubblica o privata; l'orario notturno può essere idoneo, ma non è automaticamente applicabile senza valutazione fattuale.

  • art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Consente il gravame per vizio di motivazione e violazione di legge, invocato dal ricorrente per far annullare la valutazione dell'aggravante.

  • Cass. Sez. U. n. 40275 del 15/07/2021 (Cardellini)

    "La commissione del reato in tempo di notte è idonea ad integrare, anche in difetto di ulteriori circostanze di tempo, di luogo o di persona, la circostanza aggravante della cosiddetta 'minorata difesa', essendo peraltro sempre necessario che la pubblica o privata difesa ne siano rimaste in concreto ostacolate e che non ricorrano circostanze ulteriori, di natura diversa, idonee a neutralizzare il predetto effetto."

    Principio nomofilattico: l'orario notturno può giustificare l'aggravante solo dopo valutazione concreta dell'effetto sull'effettiva capacità difensiva e in assenza di circostanze che neutralizzino tale effetto (es. sistemi di allarme, sorveglianza).

  • art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen.

    Limita l'enunciazione dei motivi nel ricorso, qui utilizzato per definire i limiti della censura (unico motivo dedotto).

  • Riferimenti procedurali (artt. 23 comma 8 d.l. n.137/2020 conv. L. n.176/2020 e art.16 d.l. 228/2021)

    Norme richiamate in udienza relative alla partecipazione del Pubblico Ministero e alle conclusioni, prive di incidenza sul merito dell'aggravante ma presenti negli atti processuali.

Massime di principio

  • La sola commissione del reato in orario notturno non basta automaticamente a fondare l'aggravante della "minorata difesa": è necessario un accertamento concreto e motivato su come l'orario abbia effettivamente ostacolato la difesa pubblica o privata.
  • Circostanze come impianti di allarme attivi, tempestivo intervento di guardie o personale di sorveglianza e presenza di sistemi di controllo possono neutralizzare l'effetto 'notte' e vanno valutate espressamente dalla Corte.
  • La Corte di merito deve spiegare in quali termini il luogo, l'ora e le condizioni oggettive abbiano inciso sull'opportunità o capacità di difesa: l'omissione di questo passaggio logico può determinare l'annullamento in Cassazione.
  • In simili contesti difensivi è utile documentare e dimostrare eventuali fattori che rendano inattendibile l'assunto di una minorata difesa (es. registrazioni di allarme, testimonianze del pronto intervento), mentre l'accusa deve provare l'effettivo pregiudizio alla difesa.
  • Se la Cassazione annulla per carenza di motivazione sulla sussistenza di un'aggravante, la questione ritorna al giudice di merito per un nuovo esame specifico e motivato, non per una sostituzione della valutazione di merito da parte della Corte di legittimità.

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