Cassazione Civile, Ordinanza n. 28448/2023 del 12/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla revoca di un contributo concesso nell'ambito del Piano di sviluppo rurale per l'Umbria 2000-2006 per l'esecuzione di opere su un immobile destinato ad attività agrituristica. L'amministrazione ha disposto la decadenza e revoca del beneficio sulla base di un verbale della Guardia di Finanza, da cui sarebbe emersa la falsità delle fatture prodotte a corredo della domanda di liquidazione, poiché l'impresa esecutrice dei lavori sarebbe stata una "cartiera" e avrebbe emesso fatture per operazioni inesistenti. La ricorrente ha impugnato la sentenza d'appello deducendo numerosi vizi: nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. e lesione del diritto di difesa; omesso esame di fatti decisivi circa l'effettiva esecuzione delle opere e l'inesistenza oggettiva e soggettiva delle operazioni; errata valutazione del verbale della Guardia di Finanza, delle dichiarazioni raccolte, della CTU e delle risultanze testimoniali; violazione dell'art. 2697 c.c. sul riparto dell'onere probatorio; violazione dell'art. 2729 c.c. sulla prova presuntiva; omessa pronuncia sulla consapevolezza della ricorrente circa la natura della società appaltatrice. In sostanza, la ricorrente sosteneva che i lavori erano stati realmente eseguiti e che la revoca non fosse giustificata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze ex art. 360 n. 5 c.p.c. fossero precluse per la "doppia conforme"; che le censure sulla motivazione ex art. 132 c.p.c. non integrassero alcuna anomalia motivazionale rilevante in cassazione; che le doglianze ex art. 112 c.p.c. fossero inconferenti rispetto al totale rigetto della domanda; che le censure ex artt. 115 e 116 c.p.c., 2697 c.c. e 2729 c.c. mirassero in realtà a sollecitare una rivalutazione del merito; e che, comunque, la sentenza d'appello avesse correttamente ritenuto non superate le risultanze del verbale della Guardia di Finanza, valorizzato come attendibile oltre la fede privilegiata ex art. 2700 c.c. La Corte ha inoltre condannato la ricorrente alle spese e all'ulteriore somma ex art. 96, comma 3, c.p.c., oltre al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
sono stati richiamati come veicolo delle singole censure, ma la Corte ha ritenuto le doglianze in larga parte inammissibili perché volte a ottenere un riesame del merito o precluse dalla doppia conforme.
il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non è violato quando il giudice rigetta integralmente la domanda e non attribuisce un bene diverso da quello richiesto; l'omessa pronuncia non è configurabile rispetto a questioni processuali o argomenti difensivi.
la censura è ammissibile solo nei casi di anomalia motivazionale che si risolvano in violazione di legge costituzionalmente rilevante; la motivazione per relationem è lecita se consente di ricostruire un percorso argomentativo coerente.
la violazione è deducibile solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dai poteri consentiti, non quando abbia semplicemente valutato diversamente le prove offerte.
la violazione è configurabile solo se il giudice attribuisca a una prova un valore diverso da quello normativamente previsto o disapplichi la regola del prudente apprezzamento; non basta contestare il cattivo esercizio del potere valutativo.
si viola la norma solo se il giudice distribuisce l'onere della prova tra soggetti diversi da quelli gravati; non quando si contesta l'apprezzamento del materiale probatorio e l'esito della prova.
la valutazione della gravità, precisione e concordanza degli indizi e il ricorso al ragionamento presuntivo appartengono al merito e non sono sindacabili in cassazione salvo il vizio motivazionale nei limiti consentiti.
il verbale della Guardia di Finanza è assistito da fede privilegiata nei limiti di legge, ma può essere apprezzato anche per la sua intrinseca attendibilità, superabile solo con specifica prova contraria.
in presenza di doppia conforme, il vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. è inammissibile nei limiti stabiliti dalla norma applicabile ratione temporis.
la Corte lo ha applicato per la proposizione di un ricorso integralmente inammissibile, ritenuto indice di mala fede o colpa grave e di abuso del diritto di impugnazione.
art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83
ha introdotto la nuova formulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. e le conseguenze processuali rilevanti nel caso della doppia conforme.
legge di conversione del d.l. n. 83/2012, richiamata per la disciplina del nuovo vizio motivazionale.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, le censure che mirano a ottenere una nuova valutazione del merito, del materiale probatorio o dell'attendibilità delle prove sono inammissibili, perché la Corte di legittimità non è giudice del fatto.
- In presenza di "doppia conforme", il vizio di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c. non è deducibile nei limiti previsti dall'art. 348-ter c.p.c. applicabile ratione temporis.
- La motivazione della sentenza d'appello può essere resa per relationem alla decisione di primo grado, purché il giudice del gravame dia conto, anche sinteticamente, delle ragioni della conferma e dal complesso delle due motivazioni emerga un percorso argomentativo coerente.
- La violazione dell'art. 112 c.p.c. ricorre solo se il giudice attribuisce o nega un bene diverso da quello richiesto, introduce un titolo diverso o decide su questioni che alterano il tema devoluto; non sussiste quando la domanda è integralmente rigettata.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere dedotta per contestare la mera preferenza accordata dal giudice ad alcune prove rispetto ad altre, ma solo per l'utilizzo di prove non introdotte dalle parti o per l'erronea attribuzione di un valore legale a una prova.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. sussiste solo quando l'onere probatorio venga addossato alla parte sbagliata; non quando si contesti l'apprezzamento del materiale istruttorio e la conclusione tratta dal giudice sull'adempimento dell'onere.
- La valutazione delle presunzioni semplici e dei requisiti di gravità, precisione e concordanza è rimessa al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo nei limiti del controllo sulla motivazione.
- Un verbale della Guardia di Finanza può essere utilizzato non solo per la fede privilegiata ex art. 2700 c.c., ma anche come elemento intrinsecamente attendibile, superabile solo mediante specifica prova contraria.
- La proposizione di un ricorso per cassazione manifestamente infondato o costruito contro orientamenti consolidati può integrare mala fede o colpa grave ai fini dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
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