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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27937/2025 del 20/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Alcuni medici specializzati, iscritti a scuole di specializzazione universitarie in anni antecedenti al 1991, avevano chiesto la condanna delle amministrazioni statali e di alcune università al risarcimento del danno per la mancata e tardiva attuazione nell’ordinamento interno delle direttive CEE 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE, relative all’adeguata remunerazione dei medici specializzandi. La Corte d’appello aveva rigettato la domanda ritenendo prescritto il diritto. Nel ricorso per cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) errata applicazione della disciplina sulla prescrizione e inammissibilità/erroneità dell’eccezione sollevata dall’Avvocatura; 2) erronea decorrenza del termine prescrizionale, sostenendo che non potesse decorrere dal 27 ottobre 1999 perché essi non erano beneficiari dell’art. 11 l. n. 370/1999 e non era ancora stata introdotta una norma attuativa specifica per la loro posizione; 3) violazione delle direttive europee e diritto al risarcimento per il loro mancato recepimento; 4) censura sulla quantificazione del danno, con richiesta di liquidazione minima annua e rivalutazione/interessi. La Corte ha rilevato anche una notifica nulla verso un’università non rappresentata nel giudizio di merito, ma ha ritenuto superflua la rinnovazione per l’inammissibilità del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché la decisione di merito era conforme a un orientamento di legittimità consolidato: il diritto al risarcimento per la tardiva/incompleta trasposizione delle direttive sui medici specializzandi si prescrive in dieci anni decorrenti dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della l. n. 370/1999, che ha reso definitivo l’inadempimento residuo dello Stato verso i soggetti esclusi dal beneficio ivi previsto. Il terzo motivo è stato giudicato privo di attinenza con la ratio decidendi, poiché la sentenza d’appello aveva deciso solo sulla prescrizione. Il quarto motivo è stato considerato un non motivo, perché investiva la quantificazione del danno, tema assorbito dal rigetto per prescrizione. La Corte ha condannato i ricorrenti, in solido, alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento di una somma ulteriore ex art. 96, comma 3, c.p.c., oltre all’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360-bis n. 1 c.p.c.

    il ricorso è inammissibile quando la decisione impugnata si conforma alla giurisprudenza consolidata e i motivi non offrono elementi per mutare orientamento

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.

    sono richiamati come base formale delle censure, ma i motivi vengono poi ritenuti inammissibili o non pertinenti

  • artt. 175 e 127 c.p.c.

    richiamati per affermare che il giudice deve evitare formalità superflue e disporre attività processuali inutili quando il ricorso è prima facie infondato

  • art. 332 c.p.c.

    in caso di litisconsorte facoltativo non notificato, non occorre ordinare l’integrazione del contraddittorio se l’impugnazione è ormai preclusa

  • art. 2935 c.c.

    invocato dai ricorrenti; la Corte ribadisce che la prescrizione decorre quando il diritto può essere fatto valere secondo l’assetto consolidato della giurisprudenza

  • art. 2946 c.c.

    richiamato dai ricorrenti per sostenere la prescrizione ordinaria decennale; la Corte conferma che tale termine decorre dal 27 ottobre 1999 per la pretesa risarcitoria in esame

  • art. 2838 c.c.

    richiamato nel primo motivo, ma senza rilievo decisivo nel ragionamento della Corte

  • l. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11

    ha riconosciuto una borsa di studio solo ai beneficiari di sentenze irrevocabili del giudice amministrativo; per gli esclusi da tale previsione rende definitivo l’inadempimento residuo e fa decorrere la prescrizione decennale dal 27 ottobre 1999

  • d.l. n. 257 del 1991

    indicato come intervento di recepimento tardivo e incompleto delle direttive sui medici specializzandi

  • d.lgs. n. 368 del 1999, art. 39

    richiamato per distinguere la disciplina applicabile ai medici iscritti ai corsi a decorrere dall’anno accademico 2006-2007 rispetto a quelli anteriori

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    consente il raddoppio dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei casi previsti

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    fondamento della condanna al pagamento di una somma ulteriore per la proposizione di un ricorso su questioni già stabilmente definite

  • l. n. 260 del 1958, art. 4

    richiamato in relazione alla sanatoria della irregolarità nella evocazione in giudizio di un diverso organo statuale

Massime di principio

  • In materia di prescrizione estintiva, la parte che eccepisce la prescrizione deve allegare l’inerzia del titolare e manifestare la volontà di avvalersi dell’effetto estintivo; la qualificazione giuridica del termine applicabile spetta al giudice, che può individuare d’ufficio la norma corretta nel rispetto del contraddittorio.
  • Quando il giudice di merito decide in conformità a un orientamento di legittimità ormai consolidato, il ricorso per cassazione è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis n. 1 c.p.c. se non offre argomenti seri per mutare l’indirizzo nomofilattico.
  • Per la pretesa risarcitoria dei medici specializzandi fondata sulla tardiva o incompleta attuazione delle direttive europee sulla remunerazione, il termine di prescrizione decennale decorre dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della l. n. 370/1999, che ha reso definitivo l’inadempimento residuo dello Stato verso i soggetti rimasti esclusi.
  • La diversa individuazione della giurisdizione, della natura dell’azione o del legittimato passivo non impedisce, di per sé, la decorrenza della prescrizione, se il danneggiato è comunque in grado di percepire la lesione e di interrompere l’inerzia anche in via stragiudiziale.
  • Una censura sulla quantificazione del danno è irrilevante quando la sentenza impugnata abbia definito la lite su una questione preliminare e assorbente, come la prescrizione, senza esaminare il merito della liquidazione.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAImpugnazioniSpese di lite
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

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