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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00641/2024 del 08/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (controparte)

La controversia

La lite nasce da una precedente controversia tra le parti relativa alla vendita di un immobile e al pagamento del prezzo. Le parti avevano poi raggiunto un accordo transattivo con cui gli eredi si erano impegnati a corrispondere una somma di denaro, mentre la controparte avrebbe rilasciato l'immobile. La transazione era stata sottoscritta dai soli difensori. Poiché la somma non veniva pagata, la controparte otteneva decreto ingiuntivo sulla base della transazione; gli eredi proponevano opposizione sostenendo che la transazione fosse nulla o inefficace perché non sottoscritta dalle parti personalmente e dai difensori senza procura adeguata, e che fosse invece la controparte a essere inadempiente. Il Tribunale respingeva l'opposizione e la Corte d'appello confermava, ritenendo inoltre che il motivo di appello fosse non specifico e che il rilascio dell'immobile al custode giudiziario fosse satisfattivo. In cassazione la ricorrente deduceva: 1) violazione degli artt. 112 e 116 c.p.c. per omessa pronuncia sul mancato perfezionamento della transazione e per mancato rilievo officioso della nullità; 2) violazione degli artt. 1418 e 1325 c.c. per inefficacia/nullità della transazione sottoscritta da falsus procurator; 3) violazione degli artt. 132, 113, 116 c.p.c. e 1362 c.c. per erronea interpretazione dell'accordo e per l'erroneo accertamento del rilascio dell'immobile e della sua satisfattività.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi non colpissero la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata essenzialmente sulla non specificità del motivo di appello e sull'impossibilità di ottenere in cassazione una nuova valutazione dei fatti e dell'interpretazione dell'accordo. In particolare, ha osservato che la Corte d'appello aveva deciso nel merito ritenendo il motivo di appello non specifico, non che la questione fosse del tutto omessa; che la deduzione del mancato perfezionamento della transazione non integrava, di per sé, nullità; che la ricorrente non aveva indicato in modo autosufficiente gli atti da cui sarebbe risultata la nullità/inefficacia; e che il terzo motivo mirava in realtà a sollecitare una rivalutazione di merito dell'accertamento sulla consegna dell'immobile e sull'interpretazione dell'accordo, attività preclusa in sede di legittimità. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con distrazione in favore del difensore antistatario della controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato come parametro del vizio di omessa pronuncia; la Corte esclude che vi fosse omissione decisoria, poiché la Corte d'appello ha comunque scrutinato la questione ritenendo il motivo di appello non specifico.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per contestare la valutazione delle prove; la Corte ritiene inammissibile il tentativo di ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio in cassazione.

  • art. 1418 c.c.

    Richiamato per sostenere la nullità della transazione; la Corte osserva che il mancato perfezionamento dell'accordo non implica nullità ma, al più, irrilevanza/assenza di effetti.

  • art. 1325 c.c.

    Richiamato per sostenere la mancanza di un elemento essenziale del contratto; la Corte non accoglie la censura perché non adeguatamente autosufficiente e perché non colpisce la ratio della decisione di merito.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato insieme ad altre norme processuali nel terzo motivo; la Corte lo considera nell'ambito della censura di motivazione e di interpretazione, ritenendola però diretta a una rivalutazione del fatto.

  • art. 113 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel terzo motivo; non muta l'esito poiché la censura è reputata inammissibile per richiesta di riesame del merito.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato come canone ermeneutico contrattuale; la Corte ribadisce che l'interpretazione del contratto e l'accertamento della volontà comune sono in linea di principio riservati al giudice di merito.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    La Corte richiama il requisito di specifica indicazione degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda, ritenendo in difetto inammissibile la censura sulla nullità/inefficacia della transazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • In cassazione è inammissibile il motivo che non si confronti in modo diretto con la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre questioni già dedotte senza censurare la specifica ragione del rigetto in appello.
  • La deduzione del mancato perfezionamento di un accordo non equivale, di per sé, a eccepire una nullità del contratto: un accordo non concluso è semplicemente inefficace o irrilevante, non nullo.
  • Il rilievo officioso di nullità o inefficacia presuppone che la causa di invalidità emerga dagli atti e che il ricorso indichi in modo autosufficiente i documenti e le circostanze rilevanti.
  • L'interpretazione del contratto e l'accertamento della volontà comune delle parti costituiscono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito e sono censurabili in cassazione solo nei limiti del sindacato sulla violazione dei canoni ermeneutici o del vizio motivazionale nei casi consentiti.
  • Non è consentito in sede di legittimità sollecitare una nuova valutazione delle prove o un diverso apprezzamento dell'accertamento fattuale compiuto dai giudici di merito.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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