Cassazione Penale, Sentenza n. 12496/2023 del 24/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze che aveva riformato parzialmente la sentenza di primo grado a favore dell'imputato: il ricorrente censura (1) la mancata applicazione di una ipotesi di "vantaggi compensativi" per operazioni infragruppo, che escluderebbe la sussistenza della bancarotta distrattiva; (2) la mancata prova dell'elemento soggettivo (dolo) necessario per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale; (3) il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi fossero generici e consistessero in una rivalutazione non consentita delle prove (vietato travisamento del fatto in sede di legittimità). Ha confermato che le operazioni infragruppo contestate integrano distrazione quando non vi sia adeguata contropartita o garanzia e che è onere dell'amministratore dimostrare vantaggi compensativi concreti e prevedibili per la società depauperata. Ha inoltre ritenuto sufficiente la prova del dolo generico dalle modalità della condotta e ha condiviso il diniego delle attenuanti per la gravità e la reiterazione delle condotte. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Impedisce alla Corte di Cassazione di sostituirsi al giudice di merito nella valutazione delle prove; il ricorso che si risolve in mera rivalutazione del compendio probatorio è inammissibile
legge n. 46 del 2006 (modifica art. 606 c.p.p.)
Ribadisce i limiti del sindacato della Cassazione sulle questioni di fatto e sulle valutazioni probatorie
art. 216 legge fallimentare (L. fall.)
Norma richiamata in tema di distrazione di beni societari; i trasferimenti infragruppo che depauperano il patrimonio sono qualificabili come distrazione punibile
Richiamata in relazione al concetto di vantaggio compensativo nel contesto di gruppi di imprese: la sola appartenenza al gruppo non esclude la distrazione; occorre dimostrare vantaggi effettivi e prevedibili
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Norma richiamata in relazione alla modalità di trattazione orale dei ricorsi in udienza pubblica: disciplina la possibilità di discussione orale se specificamente richiesta
Richiamata in ordine all'eventuale rilevanza di comportamenti cooperativi con l'autorità (qui non ritenuti sussistenti o non sufficienti a giustificare le attenuanti)
Criteri per la determinazione delle circostanze attenuanti/pena; la Corte ha applicato correttamente i criteri e ritenuto prevalente la gravità delle condotte
Base normativa per la condanna del ricorrente alle spese processuali della cassazione
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non può essere utilizzata per una riconsiderazione ex novo delle prove: censure che si risolvono in una ricostruzione alternativa del fatto sono inammissibili
- I trasferimenti di risorse infragruppo possono integrare bancarotta distrattiva se non supportati da adeguate contropartite o garanzie; la mera appartenenza al gruppo non esclude la rilevanza penale
- È onere dell'amministratore dimostrare, in modo specifico e valorizzabile, l'esistenza di vantaggi compensativi effettivi e prevedibili per la società depauperata onde escludere la natura distrattiva dell'operazione
- Nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale è sufficiente il dolo generico: la consapevolezza che le operazioni possano cagionare danno ai creditori è idonea a integrare l'elemento soggettivo; tale stato mentale può essere desunto dalle modalità e dalla reiterazione dei comportamenti
- La gravità e la reiterazione delle condotte possono giustificare il diniego delle circostanze attenuanti generiche anche in assenza di altri elementi negativi
- Ricorsi in Cassazione privi di motivazioni specifiche o che sollecitano una rivalutazione del merito espongono il ricorrente al rigetto per inammissibilità e a sanzioni per spese e ammende
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