Sentenza del 16/09/2016 n. 18226 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
A.E.R. ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, sostenendo che l'intera superficie dell'opificio, comprese le aree scoperte adibite a manovra degli autoarticolati, parcheggio delle betoniere e viabilità interna, fosse soggetta alla TIA. La ricorrente sosteneva inoltre che l'esclusione o riduzione della tariffa non potesse operare automaticamente, ma dovesse essere specificamente dichiarata e provata dal contribuente nella denuncia originaria o in quella di variazione. Contestava anche l'ammissione, da parte della CTR, di argomentazioni relative all'assenza di una delibera comunale sull'assimilazione dei rifiuti industriali a quelli urbani.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso di A.E.R. Ha confermato che la TIA, quale variante della TARSU, grava sulle aree effettivamente suscettibili di produrre rifiuti urbani, mentre non è dovuta, almeno per la parte fissa, sulle aree destinate a manovra, parcheggio e viabilità o produttive di rifiuti speciali non assimilati. Nel caso concreto, su una superficie complessiva di 11.758 mq, sono stati riconosciuti tassabili soltanto 1.762 mq, mentre i restanti 9.996 mq sono stati esclusi dalla parte fissa della tariffa. A.E.R. è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 6.500 euro oltre accessori, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62
La tassa è dovuta per l'occupazione o detenzione di locali e aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, salvo le esclusioni previste dalla legge.
Il presupposto della TARSU, e quindi della TIA quale sua variante, è la disponibilità di un'area concretamente suscettibile di produrre rifiuti urbani. Le aree non idonee a tale produzione, comprese quelle che producono rifiuti speciali non assimilati, possono essere escluse dalla tassazione nei limiti riconosciuti dalla norma.
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 66
Prevede riduzioni della tariffa in presenza dei presupposti stabiliti dalla legge.
Le riduzioni tariffarie e le esclusioni fondate su specifiche condizioni devono essere normalmente indicate nella denuncia originaria o nella denuncia di variazione; tuttavia, nel caso esaminato, la Corte ha riconosciuto l'esclusione delle aree oggettivamente non produttive di rifiuti urbani.
D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, artt. 21 e 49
Le disposizioni disciplinano il servizio di gestione dei rifiuti e la tariffa di igiene ambientale, collegando il prelievo alla produzione e gestione dei rifiuti. La TIA è stata considerata dalla giurisprudenza una variante della TARSU.
Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Il contribuente che invoca esclusioni o riduzioni deve fornire elementi idonei a dimostrarne i presupposti, mentre l'ente impositore deve applicare il tributo soltanto alle superfici concretamente assoggettabili.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 18, 19, 24 e 57
Le norme regolano contenuto, motivi e limiti delle deduzioni nel processo tributario e il divieto di domande o eccezioni nuove in appello. La Corte ha comunque ritenuto infondati i motivi processuali dell'ente riscossore.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
In caso di rigetto del ricorso, il ricorrente è tenuto al pagamento dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Massime di principio
- La tassa sui rifiuti non dipende soltanto dall'occupazione formale della superficie, ma dalla sua concreta attitudine a produrre rifiuti urbani.
- Le aree industriali scoperte destinate esclusivamente a manovra, parcheggio, viabilità interna o alla gestione di rifiuti speciali non assimilati possono essere escluse, in tutto o in parte, dalla componente fissa del tributo.
- Le aree effettivamente produttive di rifiuti urbani restano tassabili anche se inserite all'interno di un più ampio complesso industriale.
- Il contribuente dovrebbe indicare tempestivamente nella denuncia originaria o nella denuncia di variazione le superfici non tassabili, specificandone destinazione e natura dei rifiuti prodotti, e conservare idonea documentazione planimetrica e gestionale.
- La produzione di rifiuti speciali non assimilati non comporta automaticamente l'applicazione della tariffa come per i rifiuti urbani; occorre distinguere tra parte fissa, parte variabile, eventuali riduzioni e disciplina locale applicabile.
- In caso di contestazione, la superficie deve essere esaminata per zone omogenee e non necessariamente assoggettata o esclusa unitariamente per il solo fatto di appartenere allo stesso opificio.
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