Cassazione Civile, Ordinanza n. 27456/2024 del 23/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di appalto stipulato tra una società e un Comune. Nel giudizio di merito la società appaltatrice aveva chiesto la risoluzione del contratto per inadempimento imputabile al Comune; il Comune aveva resistito e, in via riconvenzionale, aveva ottenuto la declaratoria di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'appaltatrice, con diritto all'incameramento della cauzione. La Corte d'appello aveva rigettato l'impugnazione della società. In cassazione la società ha proposto tre motivi: 1) violazione di norme processuali e della disciplina dei lavori pubblici per avere la Corte territoriale escluso ogni responsabilità della stazione appaltante, nonostante l'asserita descrizione delle modalità esecutive nel solo capitolato speciale; 2) violazione degli artt. 112, 115, 116, 1453 e 1455 c.c. per avere la Corte d'appello affermato la responsabilità dell'appaltatrice senza una concreta valutazione dell'inadempimento; 3) violazione dell'art. 141 d.lgs. n. 163/2006 e degli artt. 112, 115, 116 c.p.c. per avere escluso la responsabilità della stazione appaltante per il mancato collaudo tecnico-amministrativo, sul presupposto che le opere non fossero ultimate. La Corte di cassazione non è entrata nel merito dei motivi, perché ha rilevato l'improcedibilità del ricorso: la sentenza impugnata era stata dichiarata notificata, ma il ricorrente non aveva depositato la relata di notificazione richiesta dall'art. 369 c.p.c.; inoltre la notificazione del ricorso risultava comunque successiva al termine breve calcolato dalla pubblicazione della sentenza. La Corte ha quindi dichiarato improcedibile il ricorso e ha condannato la ricorrente alle spese, oltre alle somme ex art. 96 c.p.c. e all'ulteriore contributo unificato.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato improcedibile per mancato deposito della relazione di notificazione della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. La Corte ha ritenuto irrilevante la successiva produzione di una copia informatica autentica della sentenza, perché non sostitutiva della relata mancante, e ha escluso che potesse soccorrere la cd. prova di resistenza, poiché il ricorso era comunque tardivo rispetto al termine breve decorrente dalla pubblicazione della sentenza. In conseguenza della conferma della proposta di definizione anticipata, la Corte ha applicato anche l'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., condannando la ricorrente al pagamento di una somma equitativa pari alle spese in favore del controricorrente e di euro 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende, oltre alle spese processuali e all'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
richiamato come base della domanda di risoluzione per inadempimento nel merito, ma la Corte non ha esaminato la fondatezza per la declaratoria di improcedibilità
richiamato nel secondo motivo come parametro per la valutazione della gravità dell'inadempimento, ma non applicato nel merito
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
indicato come norma di ricorso per cassazione per violazione di legge nei tre motivi
richiamato nei motivi per asserita ultrapetizione/omessa pronuncia o errata decisione sul thema decidendum
richiamato nei motivi in tema di valutazione delle prove e dei fatti non contestati
richiamato nei motivi in tema di libero convincimento e valutazione delle prove
art. 2, comma 1, lett. l), d.P.R. n. 554 del 1999
richiamato dal primo motivo come parte della disciplina dei lavori pubblici invocata contro la sentenza impugnata
art. 71 d.P.R. n. 554 del 1999
richiamato dal primo motivo come norma sulla disciplina dell'appalto pubblico
art. 154 d.P.R. n. 554 del 1999
richiamato dal primo motivo come norma della disciplina tecnica dell'appalto pubblico
art. 16, comma 5, l. n. 109 del 1994
richiamato dal primo motivo nell'ambito della disciplina dei lavori pubblici
art. 17 l. n. 109 del 1994
richiamato dal primo motivo nell'ambito della disciplina dei lavori pubblici
art. 19, comma 1, lett. a) e b), nn. 1) e 2), l. n. 109 del 1994
richiamato dal primo motivo nell'ambito della disciplina dei lavori pubblici
art. 141 d.lgs. n. 163 del 2006
invocato per censurare l'esclusione di responsabilità della stazione appaltante in relazione al collaudo tecnico-amministrativo
art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
la mancata produzione della copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notificazione comporta improcedibilità del ricorso
la produzione della documentazione da parte del controricorrente entro il relativo termine può evitare l'improcedibilità, ma nel caso non è avvenuta
richiamato per affermare che la non contestazione sulla data di notifica non sana il difetto di deposito della relata
invocato dalla ricorrente in via subordinata per sostenere l'applicabilità del termine lungo, ma la Corte non lo ha ritenuto decisivo
norma del procedimento accelerato di definizione anticipata applicata nel caso
richiamato per l'applicazione delle sanzioni ex art. 96 c.p.c. in caso di conferma della proposta
applicato perché la conferma della proposta di definizione anticipata integra i presupposti per la condanna equitativa a favore della controparte
applicato per la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio/ulteriore importo del contributo unificato se dovuto
art. 6, par. 1, CEDU
richiamato in relazione al tema dell'eccessivo formalismo, ma la Corte ha ribadito la compatibilità della sanzione processuale con il diritto di accesso alla giustizia
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la dichiarazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata comporta per il ricorrente l'onere di depositare, nel termine di legge, la copia autentica della decisione munita della relata di notificazione; la mancanza di tale deposito determina improcedibilità del ricorso.
- L'improcedibilità per mancato deposito della relata di notificazione non è sanata dalla successiva produzione tardiva né dalla sola non contestazione della data di notifica da parte del controricorrente, perché il controllo sulla tempestività dell'impugnazione è presidio di ordine pubblicistico legato al formarsi del giudicato.
- La cd. prova di resistenza non supera il vizio processuale quando, dalla data di pubblicazione della sentenza, il ricorso risulta comunque notificato oltre il termine breve di impugnazione.
- Nel procedimento di definizione anticipata, la conferma della proposta da parte della Corte può integrare i presupposti per l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., secondo una valutazione che resta ancorata alle caratteristiche del caso concreto.
- Le censure di merito relative alla responsabilità della stazione appaltante o dell'appaltatore restano assorbite quando il ricorso sia dichiarato improcedibile per un vizio processuale che impedisce l'esame delle doglianze.
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