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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02407/2024 del 25/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina da un'opposizione a sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, ingiunta il 23 maggio 2009. Il Giudice di pace aveva deciso la causa e la parte soccombente aveva proposto appello al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Il Tribunale ha dichiarato inammissibile l'appello ritenendo che agli atti non vi fosse la sentenza di primo grado impugnata, non reperibile nel fascicolo d'ufficio e non ridepositata dagli appellanti. I ricorrenti per cassazione hanno denunciato, con due motivi, violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 416 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che il fascicolo di parte contenente copia della sentenza di primo grado era stato in realtà restituito e che il giudice d'appello avrebbe erroneamente escluso di poter decidere nel merito per mancanza della copia della sentenza impugnata. La Corte rileva però che la motivazione del Tribunale si fondava su una inesistenza solo apparente del documento, dovuta a svista materiale, e che tale errore integra errore di fatto revocatorio ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c., non censurabile con ricorso per cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato, da un lato, che il deposito della copia della sentenza impugnata non è previsto a pena di inammissibilità o improcedibilità dell'appello e può essere comunque assicurato sino al momento della decisione; dall'altro lato, ha ritenuto che la specifica doglianza dei ricorrenti non colpisse un errore di diritto, ma una svista materiale del giudice di appello, riconducibile all'errore di fatto revocatorio ex art. 395 n. 4 c.p.c. e dunque estranea al sindacato di legittimità. Non sono state regolate le spese perché gli intimati non hanno svolto difese. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    È stato richiamato dai ricorrenti tra le norme asseritamente violate, ma la Corte non ha ravvisato una violazione censurabile in cassazione, perché la doglianza investiva una svista materiale del giudice di appello.

  • art. 116 c.p.c.

    È stato invocato dai ricorrenti, ma la Corte ha escluso che la questione attenesse a un errore di valutazione delle prove.

  • art. 416 c.p.c.

    È stato richiamato nei motivi di ricorso, senza che la Corte vi ravvisasse una violazione decisiva.

  • art. 2697 c.c.

    È stato invocato dai ricorrenti in tema di onere della prova, ma la Corte ha qualificato la questione come errore di fatto del giudice di merito e non come violazione dell'onere probatorio.

  • art. 347, comma 2, c.p.c.

    Il deposito della copia della sentenza appellata va effettuato nel fascicolo di parte dell'appellante, ma non è richiesto a pena di inammissibilità o improcedibilità e deve comunque essere assicurata la possibilità per il giudice d'appello di esaminare la sentenza al momento della decisione.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    La mancata considerazione di un documento in realtà disponibile, descritta come inesistenza del documento nel fascicolo, integra errore di fatto revocatorio e non motivo di ricorso per cassazione.

  • art. 375, comma 2, n. 4-quater, c.p.c.

    Norma processuale che ha consentito la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma che ha regolato la fissazione e la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    È il parametro per la determinazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. 228/2012

    Norma che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. 115/2002.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello, il deposito della copia della sentenza impugnata nel fascicolo dell'appellante è previsto per consentire l'esame del provvedimento da parte del giudice, ma non costituisce di per sé requisito di ammissibilità o improcedibilità del gravame.
  • La copia della sentenza appellata non deve necessariamente essere prodotta entro la costituzione o la prima udienza, essendo sufficiente che sia disponibile al momento della decisione d'appello.
  • Se il giudice d'appello afferma l'inesistenza di un documento che in realtà era presente o comunque disponibile agli atti, la censura attiene a un errore di fatto revocatorio e non a un errore di diritto deducibile con ricorso per cassazione.
  • La qualificazione della doglianza come errore di fatto revocatorio sottrae la questione al sindacato di legittimità e rende inammissibile il ricorso per cassazione proposto sul punto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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