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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26521/2023 del 20/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625‑bis c.p.p. avverso l'ordinanza della Corte di Cassazione che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta (art. 444 c.p.p.). Il ricorrente lamentava che la Corte di Cassazione non avrebbe correttamente considerato il motivo del ricorso per cassazione relativo alla presunta errata qualificazione giuridica del fatto: in particolare la configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 590‑bis, comma 2 (lesione gravissima e alterazione psicofisica dovuta all'uso di sostanze stupefacenti) e l'aggravante per aver effettuato un sorpasso in prossimità di un attraversamento pedonale (art. 189 d.lgs. n. 285/1992). Brunelli sosteneva che nell'ordinanza impugnata vi fosse contraddizione e omissione di valutazione tale da configurare un errore di fatto correggibile con il rimedio straordinario.

La decisione

Il ricorso straordinario è stato rigettato come infondato. La Corte ha ritenuto che la Sezione della Cassazione abbia effettivamente riportato e considerato il contenuto delle doglianze e abbia correttamente escluso la rilevanza di esse ai fini dell'impugnazione contro una sentenza di applicazione della pena su richiesta. È stato precisato che il vizio denunciato dal ricorrente è di natura interpretativa/valutativa (errore di diritto o di giudizio) e non un errore percettivo o di fatto suscettibile di correzione ex art. 625‑bis c.p.p. La Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata sulle limitazioni del rimedio straordinario per errore di fatto e sulle condizioni in cui è ammessa l'erronea qualificazione giuridica nei confronti di sentenze di patteggiamento. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e sono state applicate le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p. (oneri a carico del ricorrente).

Norme richiamate

  • art. 625‑bis cod. proc. pen.

    Regola il ricorso straordinario per errore di fatto: ammesso solo per errori percettivi, svisti o equivoci nella lettura delle risultanze processuali che abbiano influenzato la decisione; non è strumento per correggere errori di diritto o valutazioni di merito.

  • art. 448, comma 2‑bis cod. proc. pen.

    Consente il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta limitatamente a determinati motivi, tra cui l'errata qualificazione giuridica del fatto, ma solo se si tratta di un'errata qualificazione manifestamente e immediatamente eccentrica rispetto al capo di imputazione.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Disciplina la sentenza di applicazione della pena su richiesta (cd. patteggiamento), che è impugnabile in Cassazione nei limiti previsti dall'art. 448 comma 2‑bis.

  • art. 590‑bis cod. pen.

    Norma che prevede le circostanze aggravanti per reati di lesioni stradali (tra cui responsabilità per lesioni gravissime e condizioni aggravanti come alterazione psicofisica da sostanze); la contestazione di tali aggravanti rientra nel tema dell'errata qualificazione quando vi sia un evidente scostamento rispetto all'imputazione.

  • art. 590‑ter cod. pen.

    Norma connessa ai reati di lesioni stradali (richiamata nella imputazione), rilevante ai fini della qualificazione del fatto.

  • art. 189 d.lgs. n. 285/1992

    Regola il divieto di sorpasso e comportamenti pericolosi in prossimità di attraversamenti pedonali; la sua violazione può costituire circostanza aggravante in reati stradali.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze economiche del rigetto del ricorso (oneri e spese) a carico del ricorrente, applicate dal giudice al termine del procedimento.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625‑bis c.p.p. è ammissibile solo per errori percettivi evidenti (svisti, equivoci) nella lettura degli atti che abbiano inciso sulla decisione; non è un rimedio per contestare valutazioni giuridiche o interpretazioni di norme.
  • Contro una sentenza di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) la cassazione è possibile per errata qualificazione giuridica, ma solo quando tale errata qualificazione sia manifesta e immediatamente eccentrica rispetto al capo di imputazione; non è sufficiente richiamare questioni probatorie o fatti opinabili.
  • Se il vizio denunciato consiste in una diversa interpretazione delle norme o in una valutazione di merito sulla qualificazione del fatto, il rimedio corretto sono gli strumenti ordinari di impugnazione (nei limiti consentiti) e non il ricorso straordinario per errore di fatto.
  • Nelle impugnazioni contro sentenze di applicazione della pena su richiesta è fondamentale formulare il motivo in modo da rendere immediatamente evidente e incontestabile la discrepanza tra l'imputazione e la qualificazione adottata nella sentenza, evitando di fondare il motivo su elementi probatori che non emergono 'con immediatezza' dal capo di imputazione.
  • Prima di proporre un ricorso straordinario per errore di fatto, verificare attentamente se l'errore denunciato è di percezione (lettura/trascrizione degli atti) o di interpretazione/valutazione giuridica: il primo può essere esperito con art. 625‑bis, il secondo no.

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