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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26624/2022 del 09/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La lite riguarda l'occupazione di un alloggio interno al teatro, originariamente utilizzato dal ricorrente in ragione delle mansioni di custode svolte alle dipendenze della gestione teatrale. Dopo il mutamento del rapporto lavorativo e il reinquadramento del personale in altre mansioni presso il Ministero competente, le società che gestivano il teatro hanno intimato il rilascio dell'immobile e chiesto anche il risarcimento/indennità per l'occupazione senza titolo e il rimborso dei consumi. Il giudice di primo grado ha accolto la domanda, ordinando il rilascio e condannando al pagamento di una somma a titolo di indennità di occupazione e di un importo per utenze; la Corte d'appello ha confermato la decisione. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 19, commi 8 e 15, d.l. 78/2010, sostenendo che l'immobile non era catastalmente identificato e che, quindi, non poteva essere chiesto il rilascio di un bene non individuato; 2) nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 c.p.c., perché la Corte d'appello avrebbe omesso di valutare che un immobile non accatastato non potrebbe produrre reddito e dunque non giustificherebbe alcuna indennità di occupazione; 3) nullità della sentenza per mancata trascrizione delle conclusioni delle parti e per omessa menzione della sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi. Ha ritenuto infondato il terzo motivo perché l'omessa o incompleta trascrizione delle conclusioni delle parti integra, di regola, una mera irregolarità formale, rilevante solo se abbia inciso concretamente sulla decisione; inoltre, la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza era un provvedimento provvisorio e non decisorio, quindi irrilevante. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l'art. 19, comma 15, d.l. 78/2010 disciplina la registrazione dei contratti di locazione e l'indicazione dei dati catastali, mentre nella causa si discuteva di occupazione senza titolo di un immobile, non di validità o registrazione di un contratto di locazione. La domanda di rilascio trovava titolo nella cessazione del rapporto di lavoro e delle mansioni che avevano giustificato l'uso dell'alloggio di servizio; il ricorrente non aveva dedotto un diverso titolo legittimante la permanenza. Il secondo motivo è stato respinto in conseguenza del primo: la dedotta mancata catastazione non incide sulla quantificazione dell'indennità di occupazione, che la Corte d'appello aveva motivato con criteri ritenuti congrui (ubicazione centrale a Roma, superficie di 60 mq, ultimo piano, quotazioni di mercato comparabili). Il ricorso è stato quindi respinto con condanna del ricorrente alle spese e con dichiarazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    indica il rito sommario di cognizione utilizzato nel giudizio di primo grado.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    regola la trattazione in camera di consiglio del ricorso per cassazione.

  • art. 19, commi 8 e 15, d.l. 31 maggio 2010, n. 78, conv. in L. 30 luglio 2010, n. 122

    "La richiesta di registrazione di contratti, scritti o verbali, di locazione o affitto di beni immobili esistenti sul territorio dello Stato e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite, deve contenere anche l'indicazione dei dati catastali degli immobili."

    la disposizione è ritenuta inconferente perché riguarda la registrazione dei contratti di locazione e gli adempimenti catastali, non l'azione di rilascio per occupazione senza titolo di un immobile.

  • art. 69 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    è richiamato come sanzione per l'errata o mancata indicazione dei dati catastali nella registrazione, ma non rileva nella controversia decisa.

  • art. 605 c.p.c.

    è evocato dal ricorrente per sostenere la necessità di esatta individuazione del bene da rilasciare, ma la Corte esclude che il problema catastale renda indeterminato l'oggetto della domanda.

  • art. 132 c.p.c.

    la Corte esclude la nullità della sentenza per asserito difetto di motivazione e per mancata trascrizione delle conclusioni, ritenendo sufficiente la motivazione e irrilevante l'omissione denunciata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    viene dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente soccombente.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Quando la permanenza in un immobile deriva da un titolo funzionalmente collegato al rapporto di lavoro o ad altra situazione sostanziale e tale titolo cessa, la prosecuzione dell'occupazione diventa abusiva se non è allegato e provato un diverso valido titolo di detenzione.
  • Le disposizioni fiscali o catastali sulla registrazione dei contratti di locazione non possono essere invocate per paralizzare una domanda di rilascio fondata sull'occupazione senza titolo, se la controversia non riguarda la validità o la registrazione di un contratto di locazione.
  • La mancata o incompleta trascrizione delle conclusioni delle parti nella sentenza non determina di per sé nullità: occorre dimostrare che l'omissione abbia inciso concretamente sulla decisione, provocando omissione di pronuncia o difetto di motivazione su questioni decisive.
  • Una motivazione è sufficiente quando consente di ricostruire il percorso logico seguito dal giudice e si fonda su elementi fattuali specifici e pertinenti; non è necessaria una particolare ampiezza, ma deve essere percepibile la ratio decidendi.
  • La quantificazione dell'indennità per occupazione senza titolo può essere supportata da criteri presuntivi e valutativi di mercato, purché il giudice indichi gli elementi fattuali considerati e il ragionamento seguito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContratto preliminareCompravendita immobiliare
RamiProcesso civileImmobiliareContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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