Cassazione Civile, Ordinanza n. 19613/2022 del 17/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il conduttore ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della società locatrice controricorrente. Ha inoltre richiamato il presupposto per l'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, secondo la formula finale riportata nell'ordinanza.
Esito
Favorevole al resistente (locatore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di locazione abitativa stipulato per un immobile sito in Luino. La società locatrice aveva ottenuto decreto ingiuntivo per canoni asseritamente non pagati; il conduttore proponeva opposizione deducendo, tra l'altro, la prescrizione quinquennale dei canoni e sostenendo di avere riconsegnato l'immobile già nel febbraio 2006, con consegna delle chiavi e cessazione effettiva del rapporto. Il Tribunale revocava in parte il decreto ingiuntivo e condannava l'opponente al pagamento di una somma ridotta. In appello il conduttore insisteva sulla riconsegna anticipata e sull'inefficacia degli atti interruttivi della prescrizione; la società proponeva appello incidentale. La Corte d'appello riteneva non provata la riconsegna nel 2006 e reputava idonea a interrompere la prescrizione la raccomandata del 30 settembre 2013, ricevuta presso il luogo di destinazione con sottoscrizione della madre del destinatario, condannando il conduttore al pagamento dei canoni dal 1 ottobre 2008 al 22 marzo 2015. Nel ricorso per cassazione il conduttore articolava quattro motivi: 1) violazione degli artt. 1590 e 2697 c.c., sostenendo che la consegna delle chiavi e le prove testimoniali dimostravano il rilascio dell'immobile già nel 2006 e che non poteva presumersi la prosecuzione del rapporto fino al 2015; 2) violazione degli artt. 1335 e 2943 c.c., contestando l'idoneità interruttiva della diffida del 30 settembre 2013, perché ricevuta da un familiare e non direttamente dal destinatario, che avrebbe già cessato il rapporto; 3) violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., censurando il ragionamento presuntivo con cui la Corte d'appello aveva ritenuto l'immobile restituito solo nel marzo 2015; 4) violazione dell'art. 91 c.p.c. in punto spese, lamentando il mancato integrale accoglimento della sua richiesta di compensazione e la ripartizione delle spese di lite e della consulenza tecnica grafologica. La Cassazione ha ritenuto tutti i motivi inammissibili, osservando che la Corte territoriale aveva fondato la decisione su un accertamento in fatto circa l'inadempimento dell'obbligo di restituzione ex art. 1590 c.c., sulla mancanza di prova positiva della riconsegna e sulla presunzione di conoscenza della raccomandata ex art. 1335 c.c.; ha inoltre affermato che le censure tendevano in realtà a sollecitare un riesame del merito, non consentito in sede di legittimità. Quanto alle spese, ha ribadito la discrezionalità del giudice di merito nella compensazione e nella ripartizione in caso di soccombenza reciproca. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
L'obbligazione di restituzione del bene locato richiede una riconsegna effettiva e incondizionata, con immissione del bene nella concreta disponibilità del locatore; la mera messa a disposizione delle chiavi non basta.
La violazione dell'onere della prova è configurabile solo se il giudice ha distribuito l'onere tra le parti in modo errato, non quando si contesta la valutazione delle prove raccolte.
Se manca la cooperazione del creditore/locatore, per liberarsi dagli effetti della mancata riconsegna è necessaria un'offerta formale secondo le regole dell'offerta reale o della mora del creditore.
La dichiarazione recettizia si presume conosciuta quando giunge all'indirizzo del destinatario; per vincere la presunzione occorre provare, senza colpa, la mancata conoscenza.
L'atto di costituzione in mora, se portato nella sfera di conoscibilità del debitore, è idoneo a interrompere la prescrizione.
La prova presuntiva deve fondarsi su fatti noti dai quali desumere il fatto ignoto secondo un ragionamento inferenziale logicamente corretto.
Le presunzioni semplici devono essere gravi, precise e concordanti; la censura in cassazione deve indicare puntualmente in che cosa il ragionamento del giudice se ne discosti.
I vizi dedotti dovevano rientrare nei limiti del sindacato di legittimità; non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuovo esame del merito.
La scelta di attribuire maggiore forza di convincimento ad alcune prove rispetto ad altre attiene al prudente apprezzamento del giudice di merito.
Il motivo sul regime delle spese è stato ritenuto inammissibile perché conforme a principi già consolidati della giurisprudenza di legittimità.
Le spese seguono la soccombenza; il ricorrente non può ottenere in cassazione il sindacato sul mancato esercizio del potere di compensazione.
La valutazione della soccombenza reciproca e la misura della compensazione o ripartizione delle spese sono rimesse al prudente apprezzamento del giudice di merito.
La trattazione del ricorso è avvenuta in camera di consiglio secondo il rito camerale semplificato.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
La censura motivazionale è ammissibile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione, non per contraddittorietà o insufficienza della motivazione.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
È richiamato il presupposto del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel contratto di locazione, l'obbligo di restituzione dell'immobile non si adempie con una mera consegna materiale o simbolica delle chiavi, ma con una riconsegna effettiva e incondizionata del bene, idonea a rimetterlo nella piena disponibilità del locatore; se il locatore non coopera, il conduttore deve effettuare un'offerta formale idonea a liberarlo dagli effetti della mancata riconsegna.
- Chi allega l'avvenuta restituzione dell'immobile deve fornirne prova positiva; non incombe sul locatore dimostrare il contrario della dedotta riconsegna.
- L'atto di costituzione in mora, quale dichiarazione recettizia, interrompe la prescrizione quando giunge all'indirizzo del destinatario e rientra nella sua sfera di conoscibilità; la mancata conoscenza può essere opposta solo provando un impedimento incolpevole, duraturo e idoneo a spezzare il collegamento con il luogo di destinazione.
- Le censure sulla violazione delle norme in tema di presunzioni semplici sono ammissibili in cassazione solo se si indica specificamente in che modo il ragionamento presuntivo del giudice di merito abbia violato i requisiti di gravità, precisione e concordanza; non è consentito limitarsi a proporre una lettura alternativa dei fatti.
- In sede di legittimità non è possibile ottenere un nuovo apprezzamento delle prove testimoniali o documentali sotto l'apparente denuncia di violazione di legge: la valutazione della credibilità e del peso delle prove resta, di regola, riservata al giudice di merito.
- In tema di spese processuali, la compensazione totale o parziale per soccombenza reciproca è rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice di merito e non richiede una specifica motivazione sul mancato esercizio della compensazione integrale, salvo i limiti di legge.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 17 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 19556/2022 del 17/06/2022
- ordinanza_civile · 17 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 19557/2022 del 17/06/2022
- ordinanza_civile · 17 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 19558/2022 del 17/06/2022
- ordinanza_civile · 17 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 19559/2022 del 17/06/2022
- ordinanza_civile · 17 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 19561/2022 del 17/06/2022
- ordinanza_civile · 17 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 19571/2022 del 17/06/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →