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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37635/2025 del 18/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la conferma della condanna pronunciata in abbreviato dal G.I.P. per reati connessi al narcotraffico (associazione di cui all'art. 74 D.P.R. 309/1990 e delitti di cui all'art. 73 D.P.R. 309/1990). Difese hanno articolato due motivi: (1) per Cheng Fulian la mancata traduzione della sentenza d'appello in una lingua a lei nota, nonostante la sua incompetenza della lingua italiana e l'uso di interprete in udienza; (2) per tutti i ricorrenti, ma in particolare per Lin Huixiong e Lin Jianfeng, la mancata prova della stabile "associazione a delinquere" ex art. 74 D.P.R. 309/1990, ossia la mancanza di elementi che dimostrino programmazione stabile, ruoli consolidati e collegamenti durevoli tra i soggetti, invocando la censura sulla valutazione delle risultanze probatorie e sulla motivazione.

La decisione

La Corte di legittimità ha accolto il ricorso di Cheng Fulian ritenendo fondata l'eccezione di mancata traduzione della sentenza d'appello: la sentenza impugnata è annullata nei suoi confronti e il giudizio è rinviato ad altra sezione della Corte di appello di Firenze per nuovo giudizio (necessaria traduzione). Per Lin Huixiong e Lin Jianfeng i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili: la Cassazione ha ritenuto che il motivo sostanzialmente impugnasse la valutazione di merito (questione di fatto) e dunque non fosse sindacabile in sede di legittimità. I due ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., a versare ciascuno la somma equitativamente determinata di 3.000 euro alla cassa delle ammende. Non sono state modificate le condanne di primo grado salvo quanto detto per Cheng con il rinvio.

Norme richiamate

  • art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma che incrimina l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha ritenuto provata la sussistenza di struttura organizzativa stabile, ruoli consolidati, reiterazione e cassa comune, giustificando la qualificazione associativa.

  • art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma che sanziona importazione e detenzione ai fini di spaccio; è il reato "fine" accertato in relazione agli episodi di importazione e detenzione contestati.

  • art. 110 cod. pen.

    Principio del concorso di persone nel reato applicato congiuntamente alle fattispecie di traffico/importazione.

  • art. 81 cod. pen.

    Riferimento alla continuazione tra più reati; la sentenza di merito aveva unificato le condanne per continuazione.

  • art. 80 D.P.R. 309/1990

    Circostanza aggravante prevista dalla normativa sugli stupefacenti che in primo grado era stata esclusa.

  • art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Norma processuale richiamata con riferimento agli obblighi di forma e integrazione degli atti documentali: la mancata traduzione della sentenza è stata ritenuta violazione rilevante.

  • art. 143, comma 2, c.p.p.

    Norma attinente all'assistenza linguistica e all'interprete; supporta il principio che l'imputato debba capire le decisioni che lo riguardano.

  • art. 24 Cost.

    Tutela costituzionale del diritto di difesa: richiede che l'imputato possa partecipare effettivamente al processo, anche mediante comprensione degli atti decisivi.

  • art. 6 par. 3 lett. a) CEDU

    Garanzia europea del diritto di difesa e del diritto di essere informato nella lingua che si comprende; la mancata traduzione della sentenza d'appello è stata ritenuta incompatibile con tale principio.

  • art. 192 c.p.p.

    Regola sulla motivazione della decisione; la Corte ha richiamato che la censura proposta in Cassazione non contesta vizi di motivazione di legge ma propone diversa valutazione dei fatti, che è inammissibile in sede di legittimità.

  • art. 616, comma 1, c.p.p.

    Norma che dispone la condanna alle spese del procedimento in caso di ricorso inammissibile; applicata per Lin Huixiong e Lin Jianfeng.

  • Sentenza Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186

    Citata in relazione alla disciplina della cassa delle ammende e alla quantificazione equitativa delle somme da versare; la Corte ha disposto il versamento di 3.000 euro per ciascun ricorrente in favore della cassa delle ammende.

  • Sezioni Unite Corte di Cassazione, udienza 29 maggio 2025 (informazione provvisoria)

    Principio statuente che la sentenza d'appello deve essere tradotta in una lingua nota all'imputato che non conosca l'italiano; la mancata traduzione comporta nullità della 'sentenza documento' e rinvio per traduzione.

Massime di principio

  • Se l'imputato non comprende l'italiano la traduzione della sentenza d'appello in una lingua a lui nota è obbligatoria: la mancata traduzione determina nullità della sentenza e rinvio per nuovo giudizio.
  • In Cassazione non è ammesso invocare una diversa valutazione delle prove o chiedere una riconsiderazione dei fatti: tali censure, quando si risolvono nella mera alternativa interpretativa dei fatti, sono inammissibili.
  • Per configurare l'associazione a delinquere (art. 74 DPR 309/1990) occorrono elementi che dimostrino stabilità organizzativa, ruoli o compiti consolidati, reiterazione e una comune disponibilità di mezzi (es. cassa comune); contatti o aiuti occasionali possono non essere sufficiente se non inseriti in un quadro organizzativo stabile.
  • Il difensore deve sollevare tempestivamente profili di violazione linguistica e chiedere formalmente la traduzione degli atti decisivi: la prova che il soggetto non comprende la lingua e che non ha ricevuto la traduzione è determinante per ottenere l'annullamento.
  • Le Sezioni Unite e la giurisprudenza di legittimità possono stabilire criteri procedurali vincolanti (es. obbligo di traduzione della sentenza d'appello): la loro applicazione può comportare effetti sostanziali anche se la prova dei fatti pare solida.

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