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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26745/2023 del 18/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (associazione)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un professionista per il pagamento del corrispettivo di prestazioni asseritamente svolte in favore di un'associazione sportiva, consistenti nell'adeguamento dell'impianto elettrico della struttura alle prescrizioni normative. In primo grado l'opposizione al decreto era stata respinta; in appello, invece, la Corte territoriale aveva revocato il decreto ingiuntivo ritenendo non provati sia il conferimento dell'incarico sia l'effettivo svolgimento delle prestazioni fatturate, valorizzando una nuova consulenza tecnica d'ufficio. Il soccombente in appello ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: con i primi tre ha denunciato violazione degli artt. 113, 115, 116 c.p.c., dell'art. 2727 c.c. e, in parte, dell'art. 2697 c.c., lamentando che la Corte d'appello avrebbe trascurato le risultanze documentali e peritali che, a suo dire, dimostravano l'avvenuta progettazione, l'esecuzione dei lavori, l'attività di collaudo e il conferimento dell'incarico; con il quarto motivo ha dedotto omesso esame di fatti decisivi già discussi tra le parti. La Corte di cassazione ha ritenuto i primi tre motivi inammissibili perché diretti a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, attività riservata al giudice di merito, e perché la motivazione d'appello non presentava i vizi dedotti; ha parimenti dichiarato inammissibile il quarto motivo, osservando che il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico, non di questioni o argomentazioni. Il ricorso è stato quindi rigettato/inammissibile nel dispositivo, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha confermato la decisione della Corte d'appello, che aveva revocato il decreto ingiuntivo e negato il compenso richiesto, ritenendo non provati il conferimento dell'incarico e lo svolgimento delle prestazioni professionali dedotte. In sede di legittimità ha escluso ogni vizio denunciabile nella valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito e ha affermato che le censure erano sostanzialmente volte a sollecitare un riesame del fatto, non consentito in cassazione. Nel dispositivo ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, oltre all'ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 113 c.p.c.

    Richiamato quale parametro della denuncia di violazione di legge e del corretto governo della decisione da parte del giudice di merito, ma non ritenuto violato nei limiti prospettati.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente in tema di valutazione delle prove; la Corte ribadisce che la scelta e la valutazione del materiale probatorio spettano al giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato per contestare l'apprezzamento delle prove; la Corte afferma che non è consentito in cassazione sostituire una diversa lettura del compendio probatorio a quella del giudice di merito.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato in relazione all'onere della prova; la Corte, implicitamente, ritiene corretta la conclusione d'appello circa la mancata prova del credito e dell'incarico.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato per sostenere la deduzione di presunzioni semplici; la Corte esclude che le risultanze invocate integrassero un quadro indiziario idoneo a sovvertire l'accertamento di merito.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    La Corte ribadisce che il ricorso per cassazione non può essere usato per una nuova valutazione del fatto e che il vizio di motivazione è circoscritto nei limiti tipici dell'omesso esame di un fatto storico decisivo.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    È applicabile solo all'omesso esame di un fatto controverso e decisivo in senso storico-naturalistico, non a questioni o argomentazioni; per questo il quarto motivo è dichiarato inammissibile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in caso di dovutezza.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È il parametro cui rinvia l'ulteriore importo dovuto a seguito del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In cassazione è inammissibile la censura che, sotto le spoglie della violazione di legge o del vizio motivazionale, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove e un diverso apprezzamento dei fatti compiuto dal giudice di merito.
  • La valutazione dell'attendibilità, della concludenza e dell'idoneità dimostrativa delle prove, inclusa la consulenza tecnica d'ufficio, appartiene al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità se la motivazione non presenta omissioni o illogicità rilevanti nei limiti consentiti.
  • Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. presuppone l'omesso esame di un fatto storico, controverso e decisivo, e non può essere esteso a questioni, deduzioni difensive o argomentazioni svolte dalle parti.
  • Quando il giudice di merito ritiene non provati il conferimento dell'incarico professionale e l'effettivo svolgimento delle prestazioni dedotte a base del credito, la pretesa di pagamento può essere legittimamente respinta per difetto di prova del fatto costitutivo del diritto.
  • Le presunzioni semplici sono utilizzabili solo se il materiale indiziario consente un ragionamento inferenziale serio e coerente; in difetto, la loro invocazione non può sostituire la prova mancante del credito o dell'incarico.

Come è indicizzato

MaterieMandatoProveImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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