Cassazione Civile, Ordinanza n. 30798/2023 del 06/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
Una società di costruzioni aveva chiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di euro 39.729,62, quale corrispettivo di opere di fondazione e tamponatura eseguite in base a un contratto di appalto stipulato nel 2012. La committente proponeva opposizione sostenendo di aver già pagato integralmente quanto dovuto. Il tribunale accoglieva l'opposizione e revocava il decreto; la corte d'appello confermava. Nel ricorso per cassazione la società creditrice deduceva: 1) violazione degli artt. 112, 115, 116 e 132 c.p.c. per avere i giudici di merito ritenuto non provato il credito; 2) violazione degli artt. 2697, 2710, 2727, 2728 e 2729 c.c. per aver escluso che le fatture prodotte valessero come prova del credito, nonostante l'asserita mancata contestazione specifica della controparte; 3) vizio di motivazione per omessa/insufficiente/contraddittoria motivazione sulla rilevanza dei documenti prodotti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure perché, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la prova del credito incombe sull'opposto quale attore in senso sostanziale; le fatture sono idonee a fondare l'emissione del decreto, ma non bastano, da sole, a provare in opposizione l'esistenza del credito. Nel caso concreto, la società creditrice non aveva offerto una prova sufficiente del proprio credito, avendo prodotto soltanto documentazione ritenuta inidonea, mentre la committente aveva contestato il debito e dedotto il pagamento integrale. La Corte ha quindi confermato la condanna alle spese e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato come norma processuale la cui violazione era dedotta, senza che la Corte ravvisasse errori decisivi nella decisione di merito.
Richiamato ai fini della censura sulla valutazione della prova, ma ritenuto non violato poiché il giudice di merito ha correttamente applicato le regole sull'onere probatorio.
Richiamato in relazione alla valutazione delle risultanze documentali; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito.
Invocato per vizio motivazionale, ma la motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta sufficiente e coerente.
La prova del credito, in opposizione a decreto ingiuntivo, grava sul creditore opposto, che è attore in senso sostanziale.
Richiamato nel secondo motivo, senza che la Corte ne ravvisasse una diversa efficacia probatoria idonea a sovvertire la decisione.
Richiamato in tema di presunzioni, ma non ritenuto decisivo nel caso concreto.
Richiamato nel motivo di ricorso; la Corte non ha riconosciuto alle fatture il valore probatorio preteso dalla ricorrente.
Richiamato con riguardo alle presunzioni semplici, ma ritenuto non sufficiente a fondare la prova del credito sulla sola documentazione prodotta.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Parametro del motivo sul vizio motivazionale, ritenuto insussistente.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale base del contributo unificato ulteriore dovuto in caso di soccombenza dell'impugnazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto conserva la qualità di attore in senso sostanziale e deve provare i fatti costitutivi del credito azionato.
- La fattura commerciale può essere sufficiente per ottenere un decreto ingiuntivo, ma non costituisce, da sola, prova piena dell'esistenza del credito nel successivo giudizio di opposizione.
- Se il debitore opponente contesta il credito e deduce il pagamento integrale, il creditore deve fornire prova ordinaria e adeguata della pretesa, non potendo limitarsi alla sola documentazione unilaterale prodotta.
- La censura di vizio motivazionale non può essere accolta quando la decisione di merito dia conto, in modo coerente, della mancata prova del credito e dell'inidoneità dei documenti offerti.
- La ripartizione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c. resta centrale anche nei procedimenti monitori: la fase monitoria e quella di opposizione hanno funzioni probatorie diverse.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 6 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 30719/2023 del 06/11/2023
- ordinanza_civile · 6 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 30721/2023 del 06/11/2023
- ordinanza_civile · 6 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 30722/2023 del 06/11/2023
- ordinanza_civile · 6 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 30725/2023 del 06/11/2023
- ordinanza_civile · 6 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 30740/2023 del 06/11/2023
- ordinanza_civile · 6 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 30743/2023 del 06/11/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →