Cassazione Civile, Ordinanza n. 33472/2024 del 19/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo notificato da un istituto di credito a carico di un soggetto che aveva prestato garanzia per i debiti di una società. Il Tribunale, in sede di opposizione, aveva dichiarato l’incompetenza territoriale con riferimento alla fideiussione omnibus, revocando l’ingiunzione in quella parte, e aveva invece condannato l’opponente al pagamento della somma garantita da una fideiussione specifica. In appello, la decisione veniva confermata. Il ricorrente per cassazione deduceva un unico motivo di violazione e falsa applicazione degli artt. 1421 c.c., 115 c.p.c., 7, comma 2, d.lgs. n. 3 del 2017, 2 l. n. 287 del 1990, sostenendo che la nullità del contratto di garanzia specifica, perché redatto secondo lo schema ABI ritenuto dalla Banca d’Italia contrario alla normativa antitrust, fosse rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado. Criticava inoltre la Corte d’appello per avere ritenuto tardiva l’eccezione e per avere escluso che lo schema ABI e il provvedimento della Banca d’Italia fossero agli atti, affermando che tali documenti erano stati prodotti e, comunque, il provvedimento amministrativo sarebbe fatto notorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il motivo in parte inammissibile e in parte infondato, osservando che la rilevabilità d’ufficio della nullità contrattuale opera solo nei limiti dei fatti costitutivi della nullità tempestivamente allegati dalla parte: contenuto delle clausole, loro corrispondenza allo schema esaminato dalla Banca d’Italia e incidenza causale delle clausole sulla volontà di stipulare. Il ricorrente non aveva dimostrato di avere allegato tempestivamente tali fatti, sicché correttamente la Corte territoriale aveva qualificato come tardiva l’eccezione di nullità. Inoltre, i documenti richiamati erano stati prodotti solo in memorie finali o addirittura in cassazione, dunque oltre le preclusioni istruttorie; il provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005 è stato qualificato come atto amministrativo sanzionatorio privo di forza normativa, non conoscibile d’ufficio come ius novit curia e non assumibile come fatto notorio. La Corte ha anche richiamato il principio secondo cui la nullità della fideiussione conforme allo schema ABI riguarda, se del caso, le fideiussioni omnibus, ipotesi esclusa nella fattispecie. Condanna del ricorrente alle spese e atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
La nullità contrattuale è rilevabile d’ufficio, ma solo entro i limiti dei fatti costitutivi tempestivamente allegati e nel rispetto delle preclusioni processuali.
La decisione deve fondarsi sui fatti e documenti ritualmente introdotti nel processo; non possono essere valorizzati elementi non acquisiti validamente.
art. 7, comma 2, d.lgs. n. 3 del 2017
Richiamato nel motivo di ricorso, senza che la Corte ne sviluppi un’autonoma interpretazione decisiva nel caso concreto.
La nullità invocata dipende dall’asserita intesa restrittiva della concorrenza e dalla conformità della fideiussione allo schema ABI censurato dall’Autorità antitrust.
La nullità parziale colpisce solo le clausole viziate; l’estensione all’intero contratto è eccezionale e richiede la prova dell’interdipendenza della clausola nulla con il resto del regolamento negoziale.
Il ricorrente deve indicare e localizzare nel ricorso i fatti e i documenti su cui fonda la censura, dimostrando l’avvenuta allegazione tempestiva.
In appello non sono liberamente introducibili nuovi documenti e nuovi elementi oltre le preclusioni maturate, salvo i limiti previsti dalla legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La soccombenza nel giudizio di cassazione comporta l’ulteriore contributo unificato ove ne ricorrano i presupposti.
Massime di principio
- La rilevabilità d’ufficio della nullità contrattuale non consente al giudice di supplire alla totale carenza di allegazione dei fatti costitutivi della nullità: il rilievo officioso resta confinato alla valutazione in iure di fatti già ritualmente introdotti.
- Chi invoca la nullità di una fideiussione per conformità allo schema ABI deve allegare tempestivamente il contenuto delle clausole contestate, la loro corrispondenza allo schema censurato dall’Autorità antitrust e l’incidenza di tali clausole sulla volontà negoziale; in mancanza, la censura è inammissibile o infondata.
- Il provvedimento della Banca d’Italia in materia antitrust non ha forza normativa e non è conoscibile come fonte di diritto ai sensi dello iura novit curia; deve quindi essere provato e prodotto secondo le ordinarie regole processuali.
- La nullità parziale di una fideiussione colpisce, di regola, solo le clausole incompatibili con la disciplina antitrust; l’estensione all’intero contratto richiede la prova, a carico dell’interessato, che senza quelle clausole il contratto non sarebbe stato concluso.
- La tutela fondata sulla nullità dello schema ABI riguarda, in particolare, le fideiussioni omnibus conformi alle clausole vietate; non può essere automaticamente estesa a fideiussioni di diversa struttura senza specifica dimostrazione.
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