Cassazione Civile, Ordinanza n. 25129/2023 del 23/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce dalla trasformazione di una finestra dell'immobile del convenuto in porta-finestra con accesso a un lastrico solare, a seguito del rifacimento dell'impianto del lastrico stesso e della sua sopraelevazione di circa 10 centimetri in una parte. Il proprietario vicino ha ottenuto in appello, in parziale riforma della decisione di primo grado, la condanna alla rimessione in pristino della muratura sotto il davanzale e al risarcimento del danno, sul presupposto che l'opera avesse determinato la creazione di una veduta a distanza illegale e, quindi, una servitù passiva di veduta. Il soccombente in appello ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 905 c.c., sostenendo che non vi fosse una nuova veduta, perché la finestra preesistente già consentiva inspectio e prospectio sul lastrico e la trasformazione in porta-finestra avrebbe inciso solo sulle modalità di accesso a una porzione del proprio immobile; 2) violazione degli artt. 99, 101, 112 e 345 c.p.c. e degli artt. 905, 949 e 1067 c.c., deducendo un mutamento della domanda in appello rispetto a quella proposta in primo grado; 3) violazione dell'art. 1067 c.c., contestando l'affermazione di un aggravamento di servitù; 4) violazione degli artt. 99, 101, 112, 115, 116, 194 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., per asserita mancanza di prova sul preteso uso del lastrico solare prima delle innovazioni e per erronea valutazione delle risultanze istruttorie.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché la decisione di merito era conforme a giurisprudenza consolidata sull'art. 905 c.c.: costituisce veduta diretta ogni apertura idonea all'affaccio e, nel caso di terrazze o lastrici, è sufficiente la loro oggettiva idoneità a consentire la veduta; l'accertamento della Corte territoriale circa la trasformazione della finestra in porta-finestra, la creazione di un comodo accesso al lastrico e la conseguente realizzazione di una veduta a distanza inferiore a quella legale era insindacabile in cassazione. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non vi era mutatio libelli: l'atto introduttivo di primo grado già lamentava la violazione delle norme sulle distanze a seguito della demolizione della muratura sotto il davanzale e della creazione di una terrazza accessibile tramite porta. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché dipendente dal rigetto del secondo e comunque inconferente rispetto alla qualificazione data dalla Corte d'appello alla domanda come tutela contro l'apertura di vedute illegali ex art. 905 c.c. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché in realtà mirava a una nuova valutazione del materiale probatorio, preclusa in cassazione; inoltre non ricorreva violazione dell'art. 115 o 116 c.p.c., né dell'art. 2697 c.c., non essendo stato invertito l'onere della prova ma solo valutate le prove secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La veduta diretta si configura quando l'apertura consente di affacciarsi e guardare frontalmente sul fondo vicino; per terrazze, lastrici solari e simili è sufficiente la loro oggettiva idoneità permanente a rendere possibile l'affaccio, senza che occorra una destinazione esclusiva a tale scopo. La distanza va verificata anche in presenza di livelli diversi tra i fondi.
Richiamato dalla parte ricorrente nel contesto della dedotta mutatio libelli; la Corte non ne sviluppa un'autonoma interpretazione.
Richiamato dalla parte ricorrente in relazione all'aggravamento di servitù; la Corte ritiene il motivo inammissibile perché assorbito dalla corretta qualificazione della domanda in termini di veduta illegale.
Richiamato per dedurre un asserito mutamento della domanda; la Corte esclude che vi sia stata alterazione del thema decidendum.
Richiamato insieme agli artt. 99 e 112 c.p.c. senza autonoma decisività nel ragionamento della Corte.
Richiamato per lamentare ultrapetizione/mutatio libelli; la Corte afferma che la domanda di primo grado già comprendeva la doglianza poi coltivata in appello.
Richiamato per l'asserita inammissibilità di nuove domande o eccezioni in appello; la Corte esclude che in appello sia stata proposta una domanda nuova.
La violazione è configurabile solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o disposte d'ufficio fuori dai poteri officiosi; non è denunciabile come semplice dissenso sulla valutazione delle prove.
La violazione è ammissibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello legale o nega il prudente apprezzamento dovuto; non basta contestare la valutazione comparativa delle prove.
Richiamato nel quarto motivo insieme ad altre norme processuali, senza autonoma rilevanza nella decisione.
La sua violazione ricorre solo se il giudice attribuisce l'onere probatorio alla parte sbagliata; non ricorre quando si censura la valutazione del materiale probatorio o si chiede una nuova ricostruzione del fatto.
Il primo motivo è dichiarato inammissibile ai sensi di tale norma perché la sentenza impugnata è conforme alla giurisprudenza consolidata della Corte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di inammissibilità del ricorso va dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
È il parametro richiamato per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto/inammissibilità.
Massime di principio
- In materia di distanze e vedute, integra veduta vietata non solo l'apertura espressamente destinata all'affaccio, ma anche qualsiasi opera che, per ubicazione, consistenza e struttura, sia oggettivamente idonea a consentire inspectio e prospectio sul fondo altrui.
- Per configurare la veduta da terrazze, lastrici solari e simili non è necessaria una destinazione esclusiva all'affaccio: è sufficiente una destinazione permanente, anche non esclusiva, idonea a rendere possibile la veduta sul fondo vicino.
- L'accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito sulla concreta idoneità dell'opera a consentire l'affaccio e sulla sussistenza della violazione delle distanze non è sindacabile in cassazione, se sorretto da motivazione coerente con i principi di diritto applicabili.
- La deduzione di mutatio libelli o ultrapetizione richiede che il ricorrente dimostri un effettivo mutamento del petitum o della causa petendi: non vi è domanda nuova quando l'atto introduttivo, letto nel suo complesso, già contenga il nucleo sostanziale della pretesa poi coltivata in appello.
- La censura di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo se si denuncia l'utilizzo di prove non introdotte o l'erronea attribuzione di un valore probatorio legale; non può essere usata per ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. si configura solo in caso di errata ripartizione dell'onere della prova tra fatti costitutivi ed eccezioni, non quando si contesti la valutazione delle prove o l'apprezzamento del fatto da parte del giudice di merito.
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