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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21447/2021 del 27/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un contribuente, titolare di attività professionale e con precedenti attività di intermediazione, impugnava un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2006 con cui erano state rettificate IRPEF, IRAP e IVA. L'atto traeva origine da una verifica della Guardia di Finanza svolta presso locali ove il contribuente operava: egli contestava, in primo luogo, l'illegittimità dell'accesso per mancanza di autorizzazione della Procura della Repubblica, deducendo che la verifica si sarebbe svolta in un luogo non consentito e comunque in una sede promiscua; sosteneva inoltre che sarebbero stati esaminati cassetti e un computer in assenza dei presupposti autorizzativi. In secondo luogo, contestava nel merito il disconoscimento dei costi dedotti dall'Ufficio, lamentando che la CTR avesse ritenuto corretti i ricavi ma avesse escluso integralmente i costi solo perché documentati da fatture emesse da soggetti poi cessati. Il ricorso per cassazione conteneva due motivi: violazione dell'art. 12 dello Statuto del contribuente e violazione dell'art. 32 del DPR n. 600/1973 in relazione all'art. 53 Cost.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sull'accesso della Guardia di Finanza perché la verifica non aveva riguardato la privata dimora ma locali in cui il contribuente svolgeva la propria attività; ha inoltre osservato che la doglianza relativa all'apertura dei cassetti era nuova e quindi non esaminabile, mentre quella concernente la consultazione del computer difettava di interesse, poiché nel PVC i files erano qualificati come non di interesse operativo. Quanto al secondo motivo, la Corte ha confermato il principio secondo cui, in materia di accertamento, grava sul contribuente l'onere di provare l'esistenza, l'inerenza e la diretta riferibilità dei costi dedotti all'attività svolta e al reddito prodotto; poiché il ricorrente si era limitato a reiterare difese generiche senza prova, la censura è stata respinta. Il ricorrente è stato condannato alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • L'autorizzazione dell'autorità giudiziaria per l'accesso fiscale è richiesta solo quando l'attività ispettiva incide sulla privata dimora o su locali estranei all'esercizio dell'attività; non è necessaria per locali destinati allo svolgimento dell'attività professionale o imprenditoriale.
  • Le doglianze nuove, introdotte per la prima volta in cassazione e non dedotte nei gradi di merito, sono inammissibili come questioni nuove.
  • In tema di accertamento tributario, il contribuente che deduce costi deve fornire prova dell'effettiva esistenza della spesa, della sua inerenza e della riferibilità all'attività produttiva di reddito; la sola produzione di fatture non basta se manca ulteriore riscontro probatorio.
  • La contestazione generica della pretesa fiscale, senza specifica prova contraria, non è idonea a superare l'accertamento dell'Ufficio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoProveNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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