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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14229/2023 del 23/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (vettore)

La controversia

Gli originari attori avevano chiesto il risarcimento dei danni conseguenti al decesso del loro congiunto, investito da un treno in transito mentre si trovava sui binari dopo essere caduto poco prima del sopraggiungere del convoglio. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto della domanda, ritenendo non dimostrati i presupposti della responsabilità dei convenuti e attribuendo l'evento alla condotta della vittima, che si sarebbe mossa in modo imprudente sul bordo della banchina, verosimilmente in stato di ebbrezza. Con il ricorso per cassazione gli eredi hanno denunciato violazione degli artt. 2043 e 2049 c.c. e vizio motivazionale, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente valutato il materiale istruttorio e ricostruito in modo scorretto la dinamica del sinistro.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che le censure, pur formalmente prospettate come violazione di legge, miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove, attività preclusa nel giudizio di legittimità. Ha inoltre rilevato che non erano integrati i requisiti del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., perché i ricorrenti non avevano indicato un fatto storico decisivo omesso, ma contestavano soltanto la complessiva ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito. Condanna dei ricorrenti alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2043 c.c.

    richiamato dai ricorrenti come norma sulla responsabilità aquiliana; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché reputa la censura inammissibile in quanto diretta alla rivalutazione dei fatti

  • art. 2049 c.c.

    richiamato dai ricorrenti per sostenere la responsabilità dei convenuti; la Corte non esamina la doglianza nel merito poiché la considera una critica alla ricostruzione fattuale

  • art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.

    la Corte afferma che la doglianza, pur formalmente incanalata nei vizi di violazione di legge e motivazione, sostanzialmente mira a una rivalutazione del merito; il n. 5 è invocabile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    richiamato per affermare che il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico omesso e i dati da cui esso risulta

  • art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 366, n. 6, c.p.c., a presidio degli oneri di specificazione del ricorso per cassazione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per attestare la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    il vizio è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso; non è deducibile per contestare la valutazione delle prove o la completezza della motivazione sulle risultanze istruttorie

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare una contestazione sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle prove in una dedotta violazione di legge; il vizio ex art. 360, n. 3, c.p.c. riguarda la falsa applicazione della norma astratta, non la lettura del materiale probatorio.
  • Il vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è denunciabile solo per omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, che sia stato oggetto di discussione tra le parti e sia decisivo; non basta lamentare l'omessa considerazione di singoli elementi istruttori.
  • Per configurare utilmente il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c., il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico omesso, il dato da cui esso risulta, il momento della sua discussione processuale e la sua decisività.
  • La Corte di cassazione non può essere sollecitata a procedere a un nuovo apprezzamento del merito né a sostituire la propria valutazione del compendio probatorio a quella compiuta dal giudice di merito, quando quest'ultima sia sorretta da motivazione completa, coerente e logicamente lineare.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità da cose e animaliRicorso per cassazione
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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