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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29946/2021 del 25/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dal diniego di rimborso dell'IRPEF relativa agli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992, richiesto da un contribuente in relazione alla disciplina agevolativa per i soggetti colpiti dal sisma del dicembre 1990. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto la domanda, mentre la Commissione tributaria regionale della Sicilia aveva accolto l'appello del contribuente, ritenendo che la sopravvenienza dell'art. 16-octies del D.L. n. 91/2017, che ha modificato l'art. 1, comma 665, della L. n. 190/2014 prevedendo il rimborso nei limiti delle risorse stanziate, non avesse inciso sul diritto al rimborso nella misura del 90% per gli anni indicati. L'Agenzia ricorrente ha proposto due motivi: 1) violazione degli artt. 18, 19 e 21 del D.Lgs. n. 546/1992, sostenendo che il ricorso introduttivo del contribuente fosse inammissibile perché l'istanza di rimborso non indicava le somme ripetibili e quindi il quantum domandato; 2) violazione dell'art. 1, comma 665, della L. n. 190/2014, come novellato dall'art. 16-octies del D.L. n. 91/2017, assumendo che la CTR avesse erroneamente riconosciuto il rimborso pieno del 90% senza considerare il limite delle risorse stanziate.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché nuovo in cassazione, non risultando dedotto nei gradi di merito, e comunque difettoso di autosufficienza per mancata trascrizione o allegazione dell'istanza di rimborso. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che la norma sopravvenuta sui rimborsi per i soggetti colpiti dal sisma del 1990 non incide sul titolo del diritto alla ripetizione, ma solo sulla fase esecutiva o di ottemperanza, e che, in assenza di disposizioni transitorie, essa si applica solo ai procedimenti instaurati dopo la sua entrata in vigore. Di conseguenza, ha confermato la decisione della CTR che aveva riconosciuto il diritto del contribuente al rimborso nella misura prevista dalla legge. Le spese non sono state regolate perché la parte vittoriosa è rimasta intimata.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non possono essere introdotte per la prima volta questioni di fatto o di diritto non trattate nei precedenti gradi di merito, quando non siano rilevabili d'ufficio.
  • Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: quando si censura il contenuto di un atto processuale o di una domanda, è necessario riportarne il testo o allegarlo, in modo da consentire il controllo di fondatezza del motivo.
  • Una norma sopravvenuta che limiti i rimborsi per ragioni di capienza finanziaria non incide sul diritto sostanziale già maturato, ma solo sulle modalità di esecuzione o di ottemperanza del rimborso, salvo diversa disciplina transitoria.
  • In assenza di disposizioni transitorie, la legge sopravvenuta che introduce un diverso procedimento amministrativo di rimborso si applica solo ai procedimenti instaurati dopo la sua entrata in vigore.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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