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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13133/2024 del 29/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

De Francesco chiedeva, ai sensi dell'art. 95 del d.lgs. n.150/2022, la sostituzione della pena di anni 3 e mesi 10 di reclusione (sentenza divenuta irrevocabile il 21/03/2023) con una pena sostitutiva. Il giudice dell'esecuzione aveva respinto la domanda essenzialmente perché risultava già in esecuzione un cumulo per fatti commessi in precedenza (pena complessiva di anni 2, mesi 10 e giorni 9) con un affidamento in prova in corso, e ritenne che l'entità complessiva delle pene avrebbe superato il limite previsto per l'ammissione alle pene sostitutive, oltre a valutare negativamente la personalità del richiedente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata. Ha affermato che la presenza di una misura alternativa in corso o di un cumulo di pene già in esecuzione non è di per sé ostativa all'accoglimento della domanda di applicazione di una pena sostitutiva ai sensi del nuovo art. 20‑bis c.p. (secondo la disciplina transitoria delegata all'art. 95 d.lgs. n.150/2022). Il giudice dell'esecuzione non poteva respingere la domanda solo perché esisteva un precedente cumulo; occorreva invece valutare autonomamente i presupposti di legge per la sostituzione (limite della pena per il reato oggetto del giudizio e adeguatezza ai sensi dell'art. 58 l. n.689/1981) e, solo in un momento esecutivo successivo, risolvere eventuali problemi di coesistenza dei titoli secondo l'art. 70 l. n.689/1981. La vicenda è quindi rinviata alla Corte di Appello di Torino per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 95 d.lgs. n.150 del 2022

    Attribuisce transitoriamente al giudice dell'esecuzione il potere di applicare le nuove disposizioni sulle pene sostitutive nei casi in cui alla data del 30/12/2022 non si era formato il giudicato; tale competenza va considerata come un'"appendice" del giudizio di cognizione.

  • art. 20‑bis cod. pen.

    Disciplina le pene sostitutive; la Corte sottolinea che il nuovo istituto trova la sua collocazione naturale nel giudizio di cognizione, e il giudice che decide deve valutare i presupposti specifici previsti dalla norma.

  • art. 58 legge n.689 del 1981

    Fornisce i criteri di adeguatezza per l'applicazione delle pene sostitutive; la Corte richiama l'obbligo del giudice di compiere una valutazione prognostica e motivata secondo questi criteri, non meri richiami generici alla personalità del condannato.

  • art. 61 legge n.689 del 1981

    Stabilisce che la condanna a pena sostitutiva va indicata nel dispositivo insieme alla pena che si sostituisce; ciò dimostra che la scelta è rimessa al giudice della cognizione e non è automaticamente influenzata dall'esistenza di altri titoli in esecuzione.

  • art. 53 legge n.689 del 1981

    Impone, ai fini del limite di pena detentiva, di tener conto della pena aumentata ai sensi dell'art. 81 c.p.; la Corte richiama questo principio in relazione alla determinazione dei limiti per l'applicazione delle pene sostitutive.

  • art. 70 legge n.689 del 1981

    "le pene sostitutive sono sempre eseguite dopo le pene detentive.."

    Regola in sede esecutiva la coesistenza di più titoli e stabilisce l'ordine e le modalità di esecuzione; la Corte evidenzia che la disciplina esecutiva risolve la coesistenza e il cumulo, ma non impedisce al giudice di cognizione (o, in via transitoria, al giudice dell'esecuzione) di applicare una pena sostitutiva.

  • art. 47 ordinamento penitenziario

    Riguarda l'affidamento in prova; la Corte precisa che l'esistenza di un affidamento in prova in corso non è di per sé motivo ostativo all'applicazione di una pena sostitutiva per una diversa condanna.

  • art. 545‑bis cod. proc. pen.

    Indica la collocazione delle istanze sulle pene sostitutive nel giudizio di cognizione; la Corte richiama la funzione originaria di tale giudizio rispetto alla materia.

  • art. 81 cod. pen.

    Norma sull'aumento di pena per il reato continuato; la Corte osserva che gli eventuali incrementi vanno considerati ai fini del calcolo dei limiti previsti per le pene sostitutive.

Massime di principio

  • La presenza di un cumulo di pene o di una misura alternativa in corso (es. affidamento in prova) non costituisce automaticamente un motivo di rigetto della domanda di applicazione di una pena sostitutiva; il giudice deve verificare i presupposti della norma che autorizza la sostituzione.
  • La valutazione sulla sostituzione deve riferirsi in primo luogo alla pena oggetto del giudizio (limite legale e adeguatezza ai sensi dell'art.58 l.689/1981); eventuali problemi di coesistenza con altri titoli sono da risolvere nella fase esecutiva secondo l'art.70 l.689/1981.
  • Il giudice che decide deve motivare concretamente, secondo i criteri indicati dalla legge, eventuali valutazioni negative sulla personalità o sulla adeguatezza della pena sostitutiva; motivazioni generiche o basate unicamente sull'esistenza di altri titoli non sono sufficienti.
  • Solo quando tutte le decisioni da eseguire riguardino pene sostitutive occorre procedere al cumulo omogeneo e rispettare i limiti specifici (es. quattro anni); in presenza di pene detentive e sostitutive, l'ordine e le modalità di esecuzione sono disciplinate dall'art.70.
  • Nella fase transitoria prevista dal d.lgs. n.150/2022 il giudice dell'esecuzione ha competenza a decidere casi che nella riforma sarebbero di competenza del giudice di cognizione, ma deve farlo tenendo conto della natura "appendice" del proprio intervento rispetto al giudizio di cognizione.

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