Cassazione Penale, Sentenza n. 13068/2024 del 29/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto il ricorso fondato nella misura indicata e ha annullato la sentenza impugnata, disponendo il rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Campobasso. In sostanza la Corte ha ritenuto non dimostrata la sussistenza dei presupposti per applicare la causa di non punibilità di cui all'art.13, atteso che l'imputazione si riferiva a crediti inesistenti e non vi era adeguata riqualificazione dei fatti.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Tribunale di Larino del 18/05/2023 che aveva assolto Ballante ex art.10‑quater comma 2 del D.lgs. 74/2000 ritenendola non punibile ai sensi dell'art.13 del medesimo decreto. Il Procuratore Generale deduce vizio di violazione di legge per la non applicabilità dell'art.13 al reato contestato, sostenendo che il capo di imputazione fa riferimento a crediti inesistenti e che non emerge una riqualificazione dei fatti riconducibile alla causa di non punibilità prevista dall'art.13 comma 1.
Norme richiamate
D.lgs. 74/2000, art. 10‑quater comma 2
Indica il reato contestato; nella pronuncia il capo di imputazione è stato ritenuto riferirsi a crediti inesistenti, per cui la situazione fattuale non appare compatibile con la causa di non punibilità invocata.
La causa di non punibilità prevista dall'art.13 (in particolare il comma 1 richiamato) si applica solo se ricorrono i presupposti normativi e materiali. La Corte ha ritenuto che tali presupposti non sussistessero nel caso, perché mancava prova della regolarità/validità dei crediti richiamati nell'imputazione.
Massime di principio
- La causa di non punibilità prevista dall'art.13 del D.lgs. 74/2000 non opera se il fatto contestato riguarda 'crediti inesistenti' o presupposti materiali non reali; è necessario verificare l'effettiva esistenza e legittimità del credito.
- La difesa che invoca una causa di non punibilità deve fornire elementi chiari di riqualificazione dei fatti per rientrare nel perimetro normativo della causa stessa; la mera affermazione non è sufficiente.
- Il Procuratore Generale può ottenere l'annullamento della sentenza quando sussiste una errata applicazione della legge penale o una inesatta qualificazione dei fatti rispetto alle esenzioni di responsabilità previste dalla norma.
- Allorché la sentenza di assoluzione si fonda su una corretta applicazione normativa non dimostrata dai fatti, la Corte può disporre il rinvio per un nuovo giudizio affinché venga verificata la fondatezza dell'imputazione e l'eventuale applicabilità dell'art.13.
- In situazioni analoghe il giudice di merito dovrà accertare preliminarmente la realtà materiale dei presupposti (es. esistenza e legittimità del credito) prima di dichiarare l'applicabilità di cause di non punibilità.
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