Cassazione Penale, Sentenza n. 13074/2024 del 29/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Trieste sotto due profili: 1) vizio di competenza territoriale, lamentando che il giudice aveva individuato il Tribunale di Brescia come competente facendo riferimento al luogo in cui si sarebbe consumato il reato connesso (capo a), mentre la difesa aveva indicato che l'invio dei modelli F24 era stato effettuato dall'intermediario Gnecchi dallo studio di Milano e quindi la competenza territoriale doveva essere del Tribunale di Milano; 2) carenza dell'elemento soggettivo (dolo) richiesto per la configurabilità del reato tributario contestato (art. 10-quater d.lgs. n.74/2000).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul tema della competenza territoriale ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito che non hanno potuto individuare con certezza il luogo di consumazione del reato di indebita compensazione (consumazione collegata alla presentazione dell'ultimo modello F24) e hanno pertanto applicato i criteri di collegamento di cui all'art. 16 c.p.p., attribuendo la competenza al giudice del reato connesso considerato certo. Ha inoltre precisato che l'indizio secondo cui il modello F24 debba ritenersi presentato dallo studio del professionista è puramente indiziario (id quod plerumque accidit) e non vincolante. Quanto al dolo, la Corte ha ritenuto che la valutazione dei fatti (documenti, dichiarazioni, conversazioni intercettate e ammissioni dell'imputato) fatta dai giudici di merito non sia manifestamente illogica e che pertanto il vizio non sia provato; di conseguenza il motivo è infondato. Ricorso rigettato e ricorrente condannato alle spese.
Norme richiamate
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10-quater, comma 2
Il reato di indebita compensazione si consuma con la presentazione dell'ultimo modello F24 relativo all'anno interessato: l'utilizzo del modello perfeziona la condotta decettiva e realizza il mancato versamento mediante compensazione di crediti inesistenti.
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 18
Predispone una disciplina speciale in materia di competenza per i reati tributari, ma non modifica i principi relativi alla determinazione della competenza per territorio derivante dalla connessione, che vanno ricondotti alle norme del codice di rito (art. 16 c.p.p.).
Regola la determinazione della competenza per territorio in caso di reati connessi: se non è possibile individuare il luogo del reato connesso più grave, si utilizza la regola di competenza per il reato successivamente più grave; se anche questa indagine non è possibile, si applicano i criteri suppletivi dell'art. 9 c.p.p.
Art. 8 e art. 9 disciplinano, rispettivamente, la determinazione del luogo di commissione del reato e i criteri suppletivi per individuare il giudice competente quando il luogo non è determinabile con certezza; sono richiamati come parametri per stabilire la competenza territoriale.
D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8
Norma richiamata procedimentalmente per la definizione del ricorso (menzione che il ricorso è stato definito ex art. 23 comma 8 del D.L. n.137/2020).
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 12
Richiamato in relazione alle pene accessorie applicate con la condanna; la norma disciplina le pene accessorie previste per i reati tributari.
Massime di principio
- Nel reato di indebita compensazione (art. 10-quater d.lgs. n.74/2000) la consumazione si identifica con la presentazione dell'ultimo modello F24 relativo all'anno: per la competenza territoriale il luogo di tale presentazione è decisivo quando individuabile.
- Se non è possibile determinare con certezza il luogo di commissione del reato principale o connesso, si applicano i criteri di connessione e di attribuzione di competenza dell'art. 16 c.p.p.; in mancanza di determinabilità, si procede per gradi secondo gli artt. 8, 9 e 16 c.p.p.
- L'indizio che i modelli F24 siano stati inviati dallo studio del professionista (es. dichiarazioni dell'intermediario) è un elemento indiziario comune ma non probatorio in senso assoluto: occorrono elementi concreti e specifici (es. log telematici, indirizzi IP) per farne derivare la certezza del luogo di invio.
- Le valutazioni di fatto compiute dai giudici di merito (in particolare l'apprezzamento delle intercettazioni, delle dichiarazioni e della documentazione) sono vincolanti in Cassazione salvo vizio di manifesta illogicità o irragionevolezza della motivazione; una generica richiesta di rivalutazione dei fatti non è sufficiente.
- Per difendere efficacemente la competenza territoriale o contestare il dolo in reati tributari è importante produrre fin dalle fasi iniziali elementi tecnici e documentali specifici (log server, indirizzi IP, registrazioni telematiche, riscontri sulle attività del professionista) e contestare puntualmente la motivazione di merito, indicando vizi logici o prove mancanti.
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