Cassazione Penale, Sentenza n. 13076/2024 del 29/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione basato su tre motivi: 1) violazione ex art. 606, comma 1, lett. d) c.p.p. per mancata assunzione di una prova decisiva (testimonianza di Wang Sicong), ammessa in primo grado e illegittimamente revocata dal Tribunale per mancata indicazione dell'esigenza di un interprete; 2) travisamento della prova sulla qualificazione della società fornitrice come "cartiera"; 3) illogicità e contraddittorietà della motivazione riguardo alla responsabilità per il capo b) ex art. 10 d.lgs. n. 74/2000.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: ha rilevato che l'esclusione della testimonianza per l'assenza di preventiva comunicazione della necessità di un interprete è ingiustificata, perché l'art. 143-bis impone alla pubblica autorità di nominare l'interprete quando il teste non conosce l'italiano. Poiché la richiesta di rinnovazione era riconducibile a violazione del diritto alla prova, la Corte avrebbe dovuto disporre la rinnovazione del dibattimento ai sensi dell'art. 603, comma 2, c.p.p., senza valutare la rilevanza della prova. Per questo la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano per nuovo giudizio; i restanti motivi sono assorbiti e non esaminati.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. d) c.p.p.
Fondamento del motivo di cassazione: vizio per mancata assunzione di una prova decisiva che può determinare la cassazione.
art. 603, comma 2 c.p.p.
Prevede l'obbligo di rinnovazione del dibattimento da parte del giudice di appello quando la richiesta della parte è riconducibile alla violazione del diritto alla prova; la Corte ha stabilito che in tali casi non si deve procedere a valutazione preventiva della rilevanza della prova.
art. 143-bis, comma 1 c.p.p.
"L'autorità procedente nomina un interprete ... quando la persona che vuole o deve fare una dichiarazione non conosce la lingua italiana"
Imposta alla autorità giudiziaria l'obbligo di nominare l'interprete per il teste che non conosce l'italiano; non grava sulla difesa un onere di preventiva comunicazione né la decadenza per mancata segnalazione.
art. 198 c.p.p.
Indica gli obblighi del teste (tra cui rispondere secondo verità); la Corte richiamata spiega che il riferimento a chi "deve" fare una dichiarazione include il testimone, giustificando l'applicazione dell'art. 143-bis al caso.
art. 468 c.p.p.
Norma sulle liste testimoni; la sentenza precisa che la decisione di ammettere o meno i testimoni prescinde dalla loro effettiva presenza iniziale in udienza.
art. 598-bis, comma 4 c.p.p.
Richiamata dalla Corte d'Appello ma ritenuta inconferente perché tale comma è entrato in vigore dopo le udienze interessate; non poteva essere applicato nel caso concreto.
art. 2 e art. 10 d.lgs. n. 74/2000
Norme penali tributarie in relazione alle quali era stata pronunciata la condanna in primo e secondo grado; i profili di merito relativi alla qualificazione della società fornitrice e alla responsabilità per il capo b) sono stati lasciati assorbiti dal provvedimento di annullamento e rinvio.
Massime di principio
- Se un testimone non conosce l'italiano, è dovere dell'autorità procedente nominare un interprete ex art. 143-bis: la mancata nomina può violare il diritto alla prova e giustificare la rinnovazione del dibattimento.
- La Corte d'appello, quando la richiesta di rinnovazione è collegabile a una lesione del diritto alla prova (ammissione negata irragionevolmente in primo grado), deve disporre la rinnovazione ex art. 603, comma 2, senza effettuare in sede di cassazione una valutazione preventiva di rilevanza della prova.
- La presenza fisica del teste all'udienza non trasferisce sull'imputato l'onere di preavvisare la necessità di un interprete; l'assenza di tale comunicazione da parte della difesa non giustifica automaticamente la decadenza dall'assunzione della prova.
- Un annullamento per vizi procedurali che incidono sul diritto alla prova comporta spesso il rinvio ad altra sezione per una nuova valutazione di merito, lasciando assorbiti eventuali altri motivi di impugnazione.
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