Cassazione Civile, Ordinanza n. 14623/2023 del 25/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui il Comune ha recuperato la maggiore ICI per l'annualità 2014 su un terreno della contribuente qualificato dall'ente come area edificabile o potenzialmente edificabile, anche in un contesto di perequazione urbanistica. La Commissione tributaria provinciale e poi regionale hanno respinto il ricorso e l'appello della contribuente. In Cassazione la ricorrente ha dedotto cinque motivi: (1) violazione delle norme sull'ICI sostenendo che l'area non fosse edificabile o che l'edificabilità fosse esclusa o fortemente ridimensionata dalla prevalente destinazione a verde pubblico e dai vincoli urbanistici; (2) carenza di motivazione, difetto di istruttoria ed eccesso di potere degli avvisi, perché il valore attribuito al terreno sarebbe stato determinato con riferimento a beni non omogenei e senza considerare le effettive limitazioni edificatorie; (3) questione di legittimità costituzionale della disciplina interpretativa che considera edificabile il terreno inserito nel PRG, per contrasto con artt. 3, 36, 38, 42 e 53 Cost.; (4) richiesta di disapplicazione della normativa interna e rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE per contrasto con la Carta di Nizza; (5) dedotta violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU, perché la tassazione sull'area avrebbe effetti sostanzialmente espropriativi e sproporzionati.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché, ai fini ICI, è sufficiente l'inserimento dell'area nel piano regolatore generale per considerarla fabbricabile, mentre le concrete limitazioni o la minore attualità delle potenzialità edificatorie incidono solo sul valore imponibile e non sul presupposto del tributo; inoltre ha ritenuto corretta la motivazione dell'accertamento e non scrutinabili in cassazione le censure che miravano soltanto a una diversa valutazione del merito. Ha giudicato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, richiamando la giurisprudenza della Corte costituzionale e il fatto che la disciplina non viola ragionevolezza, uguaglianza, capacità contributiva o proprietà. Ha escluso i presupposti per il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, rilevando la genericità della dedotta incompatibilità con la Carta UE. Ha infine respinto la doglianza CEDU, osservando che l'imposta non comporta, di per sé, un onere irragionevole o sproporzionato né una compressione sostanziale del diritto di proprietà, in mancanza di specifica prova di un pregiudizio finanziario decisivo.
Norme richiamate
art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 504/1992
L'area è considerata fabbricabile ai fini ICI dal momento in cui è qualificata come tale dallo strumento urbanistico generale, secondo l'interpretazione autentica richiamata dalla Corte.
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 504/1992
Richiamato insieme alla disciplina sull'ICI per individuare il presupposto impositivo dell'area edificabile.
art. 36, comma 2, d.l. n. 223/2006
Norma interpretativa autentica che conferma la rilevanza della qualificazione urbanistica nel PRG ai fini dell'edificabilità ICI.
art. 11-quaterdecies, comma 16, d.l. n. 203/2005
Norma interpretativa autentica che consente di desumere l'edificabilità dall'inserimento nel PRG, anche senza approvazione regionale o strumenti attuativi.
art. 5, comma 5, d.lgs. n. 504/1992
La base imponibile delle aree fabbricabili va determinata secondo il valore venale in comune commercio, tenendo conto di zona, indice di edificabilità, destinazione d'uso, oneri di adattamento e prezzi medi di mercato.
art. 59, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 446/1997
Richiamato come ipotesi in cui il Comune può riconoscere il rimborso per annualità pregresse in caso di variazioni del valore o della classificazione urbanistica.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato: non è consentito censurare l'insufficienza motivazionale o chiedere un nuovo esame del merito se la questione è stata comunque esaminata.
art. 267 TFUE
Il rinvio pregiudiziale non è dovuto automaticamente; può essere negato quando la questione è manifestamente inammissibile o infondata, purché il diniego sia motivato anche implicitamente.
art. 3 Cost.
La Corte esclude la violazione del principio di uguaglianza perché la disciplina tiene conto della diversa potenzialità edificatoria in sede di quantificazione del valore imponibile.
art. 36 Cost.
La Corte ritiene la norma costituzionale inconferente rispetto al regime fiscale ICI.
art. 38 Cost.
La Corte ritiene la norma costituzionale inconferente rispetto al regime fiscale ICI.
art. 42 Cost.
Il pagamento dell'imposta non integra espropriazione senza indennizzo, perché si tratta di adempimento di un obbligo tributario in denaro.
art. 53 Cost.
La potenzialità edificatoria costituisce indice di capacità contributiva idoneo a giustificare il prelievo, commisurato al valore di mercato del bene.
art. 1 Prot. n. 1 CEDU
La tassazione è legittima se mantiene un giusto equilibrio tra interesse generale e tutela del diritto di proprietà e non impone un onere eccessivo o sproporzionato.
Massime di principio
- Ai fini dell'ICI, un'area è fabbricabile quando è inserita nel piano regolatore generale; l'approvazione regionale e gli strumenti urbanistici attuativi non sono condizioni necessarie per il presupposto d'imposta.
- Le concrete limitazioni alla edificabilità, l'attualità delle potenzialità edificatorie e gli oneri di urbanizzazione non escludono la fabbricabilità del suolo, ma incidono solo sulla quantificazione del valore venale e quindi sulla base imponibile.
- Quando il giudice di merito ha esaminato la questione di fatto e applicato parametri legali di stima, in cassazione non è consentito sollecitare una rivalutazione del merito sotto la veste del vizio motivazionale.
- La questione di legittimità costituzionale della disciplina ICI sulle aree edificabili è manifestamente infondata se censura l'imposizione sul mero inserimento nel PRG, poiché la potenzialità edificatoria è indice oggettivo di capacità contributiva e non viola di per sé uguaglianza, proprietà o capacità contributiva.
- Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è automatico: può essere escluso quando la censura europea sia generica o manifestamente infondata, purché il giudice nazionale dia conto del diniego.
- In materia tributaria, il diritto di proprietà ex Protocollo n. 1 CEDU non è violato per il solo fatto dell'imposizione; occorre dimostrare che il prelievo imponga un onere individuale eccessivo o sproporzionato tale da compromettere in concreto il godimento del bene.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 25 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 14524/2023 del 25/05/2023
- ordinanza_civile · 25 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 14527/2023 del 25/05/2023
- ordinanza_civile · 25 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 14533/2023 del 25/05/2023
- ordinanza_civile · 25 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 14535/2023 del 25/05/2023
- ordinanza_civile · 25 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 14536/2023 del 25/05/2023
- ordinanza_civile · 25 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 14554/2023 del 25/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →